CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 10700/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA b sul ricorso 16141-2020 proposto da: 2 7 2 9 c 9 1 6 [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale precedente titolare firmatario d d f 8 2 e dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], elett.te f 6 7 c b a domiciliato presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dal quale è 5 8 a rappres. e difeso, con procura speciale in atti; 7 3 6 9 a a 4 l # : i a r - ricorrente - S e 3 C A O -contro- N A . P . FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di titolare S . P E C della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in U B A A R persona del curatore pro-tempore, elett.te domiciliato presso D a : s o l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappres. e difeso, con e s O E m procura speciale in calce al controricorso; O S A R I O R - con troricorrente - A I A Z Z -contro- C D a : t o a F i r m [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 636/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza emessa nel 2019 dal Tribunale di Monza, dichiarativa del suo fallimento, su ricorso di un creditore, deducendo: la nullità della notificazione del ricorso e del decreto del Tribunale, in quanto eseguita a norma dell'art. 15, c.3, l.f. a mezzo pec, poi presso la sede dell'impresa ed infine attraverso il deposito presso la casa comunale, mentre invece era stata prescritta la notifica alla 5 b 9 c persona fisica a mezzo della polizia giudiziaria, se non fosse 9 1 6 2 stata effettuata con pec; l'errato accertamento dei requisiti f 8 2 e d d 7 c dimensionali legittimanti il fallimento, ex art. 1, l.f., avendo il f 6 b a 5 8 a reclamante cessato ogni attività nel 2016; la mancanza a d'interesse in capo ai creditori (banche e Agenzia delle Entrate) 4 7 3 6 9 a l i a quali ipotecari di primo e secondo grado. r 3 S e Con sentenza del 25.2.2020, la Corte d'appello ha rigettato il C A N O reclamo del fallito, osservando che: la procedura notificatoria A . P . S . del ricorso e del decreto del Tribunale era stata rispettata in P E C B A quanto le prescrizioni relative alla notifica a mezzo polizia R U A giudiziaria riguardavano il solo Pubblico Ministero e non anche D a : s o il creditore istante, mentre l'indirizzo pec era risultato inattivo E m e s O e l'imprenditore irreperibile presso la sede legale; sussistevano R I A S i presupposti del fallimento, emergendo dagli atti il R O I A Z Z O superamento delle soglie dell'attivo e dei ricavi nel medesimo C A D a : t o Ric. 2020 n. 16141 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -2- F i r m a anno, e dallo stato passivo debiti fiscali di circa euro 1 milione e mezzo; non era contestato il credito del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15, c.3, I.f., per aver la Corte d'appello ritenuto applicabile la suddetta norma all'impresa debitrice ormai cessata e cancellata dal registro delle imprese, senza considerare che a seguito della stessa cancellazione non sussisteva alcun obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec, mentre la validità della notifica presso la casa comunale era subordinata all'attualità dell'iscrizione presso il registro delle imprese. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 15, c.3, e 10, I.f., 137 ss., c.p.c., 5, c.2, d.l. n. 5 b 9 c 179/12, avendo la Corte d'appello applicato, ai fini della 1 6 2 7 2 notifica del ricorso, l'art. 15 I.f. in luogo della normativa f 8 2 e d d codicistica anche riguardo ad un debitore il quale non si sia f 6 7 c b a 5 8 a reso irreperibile con negligenza o violazione di legge. a Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 3 6 9 a 4 l # : i a 15 I.f. avendo la Corte territoriale ritenuto applicabile l'art. 15, 3 S e r c.3, I.f., pur nell'ipotesi di estinzione dell'impresa del debitore C A N O durante l'anno in cui è possibile la dichiarazione di fallimento, A . P . S . risultando tale procedura derogatoria in contrasto con il diritto P E C di difesa. S A R U A Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione D a : dell'art. 15 I.f., in riferimento agli artt. 24 e 111, Cost., poiché E m e s s o la procedura notificatoria in questione lede il diritto di difesa, R I O non potendosi presumere una rinuncia tacita al relativo diritto. R O S A O Il ricorso è inammissibile. A Z Z C A I D a : t o Ric. 2020 n. 16141 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -3- F i r m a I primi tre motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, I.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella I. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede (Cass.,n. 3443/20; n. 17946/17; n. 25701/17; n. 23728/17). 5 b 7 2 9 c Al riguardo, come rammentato da questa stessa Corte (cfr. 9 1 6 2 2 e Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, in motivazione), l'introdotta d f 8 d 7 c semplificazione del procedimento notificatorio in ambito f 6 b a concorsuale trova la sua ragion d'essere nella specialità e nella 5 8 a 6 9 a a complessità degli interessi che esso è volto a tutelare, che ne 4 7 3 # : l segnano l'innegabile diversità rispetto a quello ordinario di i a S e r notifica; il diritto di difesa del debitore, da declinare nella G C A prospettiva della conoscibilità, da parte di questi, N A . P . S . dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, è, P E C d'altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto duplice B A R U A meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16 D a : s o del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. E m e s 2/2009, l'imprenditore è obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, A R I O e che anche la sede legale dell'impresa deve essere O R O S obbligatoriamente indicata nell'apposito registro, la cui I A Z Z C A D a : t o Ric. 2020 n. 16141 sez. M1 - ud. 09-11-2021 a m -4- F i r funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, così da rendere conoscibili ai terzi, nell'interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l'impresa medesima. In tal senso, è stato precisato che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso, il quale fa gravare sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi in questione, il legislatore del 2012 ha inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio secondo cui il Tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorché la situazione di irreperibilità di questi debba imputarsi alla sua stessa b negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di 5 correttezza di un operatore economico (Cass., n. 5311/20). 9 1 6 2 7 2 9 c E' stato altresì affermato che in tema di procedimento per la 8 2 e d d f 7 c dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la 6 f b a questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 5 8 a a 6 9 a e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3, l.fall. (come sostituito dal 4 7 3 l # : d.l. n. 179 del 2012, conv., con modíf., dalla I. n. 221 del i a S e r 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla A 3 C G persona giuridica tramite posta elettronica certificata (PEC) e N A . P . S . non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c. Invero, come E C A P già affermato da Corte costituzionale 16 giugno 2016, n. 146, R U B A la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di D a : o s s ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l'art. 145 c.p.c. E m e O esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica A R I O S l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad R Z Z O essa indirizzati, mentre la contestata disposizione si propone di C A I A D a t o Ric. 2020 n. 16141 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -5- F i r m a coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento con corsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell'impresa (Cass., n. 26333/16). Nel caso concreto, per gli argomenti esposti, ai fini della legittimità della compiuta notificazione del ricorso per fallimento e del decreto del Tribunale, è dunque irrilevante che l'impresa insolvente fosse inattiva dal 2016, non escludendo ciò l'applicabilità dell'art. 15, c.3, I.f. Il quarto motivo è parimenti inammissibile poiché non coglie la ratio decidendi. Invero, il ricorrente si duole che la procedura 5 b 7 2 9 c di notificazione adottata abbia violato il diritto di difesa ed i 9 1 6 2 principi di cui agli artt. 111 Cost., e 6 Cedu, sulla base d f 8 2 e d dell'assunto per cui il destinatario del ricorso per fallimento non f 6 7 c b a abbia avuto la possibilità di conoscere l'atto da notificare. 5 8 a Come detto, invece, la complessa procedura notificatoria di cui 7 3 6 9 a a 4 l # : al citato art. 15 I.f., costituisce norma conforme ai principi i a S e r costituzionali, che bilancia il diritto di difesa con l'interesse A C N O pubblicistico inerente alla certezza e speditezza del A . P . S . procedimento prefallimentare. A P E C Le spese seguono la soccombenza. B A R U P.Q.M. D a : o La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte E m e s s ricorrente al pagamento, in favore del fallimento R I O S A controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella R O somma di euro 7100,00 di cui 100,00 per esborsi, oltre alla A I A Z Z O C D a : t o Ric. 2020 n. 16141 sez. M1 - ud. 09-11-2021 -6- F i r m a maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 9 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]