Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23489/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani, in data 21 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la gravità del fatto e l'intensità del dolo, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la nj:Kparticolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo; Considerato peraltro che l'imputato risulta anche recidivo così che la ripetuta dedizione al delitto esclude la possibilità di ritenere scorretta la valutazione operata dalla corte di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 maggio 2023 '[OSCURATO:PERSONA].estensjre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 29 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, limitato alla valutazione circa la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trapani, in data 21 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto la corte di appello a pagina 3 ha congruamente motivato il diniego dell'esimente, valorizzando la gravità del fatto e l'intensità del dolo, che costituiscono elementi certamente idonei ad escludere la nj:Kparticolare tenuità della condotta sotto il profilo oggettivo; Considerato peraltro che l'imputato risulta anche recidivo così che la ripetuta dedizione al delitto esclude la possibilità di ritenere scorretta la valutazione operata dalla corte di appello; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 maggio 2023 '[OSCURATO:PERSONA].estensjre [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris