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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02121/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2863/21 in data 12/07/2021 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi in data 02/11/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, in data 26/03/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina pluriaggravata in concorso.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione dell'autore del reato nell'imputato; valutazione della prova documentale in atti (video consegnato da [OSCURATO:PERSONA]).

Il video non certifica alcun spossessamento violento dello zaino, bensì un'apprensione furtiva dopo che la dedotta rapina si era già conclusa e mentre l'inseguimento degli autori era in fieri.

Il giudizio di attendibilità espresso dal giudice di primo grado sulla base delle testimonianze delle due persone offese risulta del tutto apodittico ed omette di confrontarsi con la perfetta sovrapponibilità dei due verbali di denuncia-querela, nonché con la parziale divergenza delle dichiarazioni del teste Tondelli laddove introduce la presenza dapprima di "un uomo che lanciava nella loro direzione aperto e verosimilmente privo di contenuto lo zaino" e, quindi, dell'individuo barcollante con la bottiglia in mano, lasciando trasparire che si trattasse di soggetti diversi dagli aggressori, ma anche con la concitazione di quei momenti e con la sensazione di frustrazione dei due cugini per quanto loro occorso.

La Corte territoriale, nell'argomentare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato, incorre in ulteriori vizi: erra nell'identificare l'imputato come uno degli aggressori in ragione della descrizione offerta dalle persone offese e dal teste Tondelli; quindi, omette di confrontarsi con due specifiche censure sollevate con l'atto di appello: la prima, relativa al mancato rinvenimento del coltello utilizzato per colpire [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, relativa al mancato riscontro circa la presenza di un uomo barcollante con una bottiglia di vino in mano che guardava con fare minaccioso i rider, mentre si allontanava verso v.le Jenner. -Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; esclusione dell'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA].

L'audizione richiesta avrebbe, con ogni probabilità, risolto le lacune e le illogicità giustificative concernenti punti di decisiva rilevanza delle due sentenze di merito.

Con la memoria contenente motivi nuovi, il ricorrente ha sostanzialmente insistito nelle proprie originarie richieste e conclusioni.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

3. Manifestamente infondato è il primo motivo.

3.1. Va innanzitutto evidenziato - quanto al lamentato vizio di motivazione sulle ragioni della ritenuta individuazione nell'imputato dell'autore del reato in contestazione - che non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

Ne consegue che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.

E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione.

3.2. Fermo quanto precede, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale.

Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito.

Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata), sottoponendo al giudice di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione.

4. Manifestamente infondato è il secondo motivo.

In linea generale, giova rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1.

Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

Peraltro, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064).

Di tali coordinate ermeneutiche la Corte territoriale ha tenuto adeguatamente conto evidenziando come sia il teste Tondelli che le persone offese hanno riconosciuto nell'imputato uno dei due aggressori, descrivendolo come un uomo di carnagione scura e con indosso indumenti di colore rosso (e, nella videoripresa in atti, l'imputato risulta indossare dei pantaloni di colore rosso).

In particolare, si legge nella sentenza impugnata che "... quanto alla riferita discrasia tra il racconto offerto dalle persone offese e quanto indicato dagli operanti nel verbale di arresto, va detto che si è in presenza di qualche lieve discrepanza che, tuttavia, non si dimostra idonea ad inficiare la credibilità del racconto offerto dalle vittime, che hanno riferito di averli "sempre tenuti d'occhio" e di aver "inseguito" uno dei rapinatori.

Il video versato in atti, a tal proposito, si rivela significativo: mostra, infatti, che dopo l'aggressione i due riders si sono portati verso l'estremità opposta di p.le Maciachini, osservando il comportamento dei due aggressori, ripresi sullo sfondo.

Nel mentre sopraggiunge un altro individuo, l'Ali, che sottrae lo zaino termico rimasto a terra ...

Dopo l'ingresso sulla scena dell'odierno imputato ed il suo allontanamento verso via Farini ... si nota una delle due persone offese recuperare la propria bicicletta ed uscire dall'inquadratura: è del tutto evidente, quindi, che una delle due vittime abbia "inseguito" uno degli aggressori.

Il video si interrompe prima del sopraggiungere delle forze dell'ordine ..." (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

5. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria 02/11/2022 - ciascuno dei quali ripropone una corrispondente censura dei motivi principali - il Collegio intende precisare come gli stessi mutuino la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della sentenza impugnata.

Ed invero, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez.

U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387).6.

Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2863/21 in data 12/07/2021 della Corte di appello di Milano, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza; letta la memoria difensiva contenente motivi nuovi in data 02/11/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], riportandosi alla memoria scritta depositata, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udita la discussione della difesa del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], comparso in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano che, in data 26/03/2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. -Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento all'identificazione dell'autore del reato nell'imputato; valutazione della prova documentale in atti (video consegnato da [OSCURATO:PERSONA]). Il video non certifica alcun spossessamento violento dello zaino, bensì un'apprensione furtiva dopo che la dedotta rapina si era già conclusa e mentre l'inseguimento degli autori era in fieri. Il giudizio di attendibilità espresso dal giudice di primo grado sulla base delle testimonianze delle due persone offese risulta del tutto apodittico ed omette di confrontarsi con la perfetta sovrapponibilità dei due verbali di denuncia-querela, nonché con la parziale divergenza delle dichiarazioni del teste Tondelli laddove introduce la presenza dapprima di "un uomo che lanciava nella loro direzione aperto e verosimilmente privo di contenuto lo zaino" e, quindi, dell'individuo barcollante con la bottiglia in mano, lasciando trasparire che si trattasse di soggetti diversi dagli aggressori, ma anche con la concitazione di quei momenti e con la sensazione di frustrazione dei due cugini per quanto loro occorso. La Corte territoriale, nell'argomentare il giudizio di responsabilità a carico dell'imputato, incorre in ulteriori vizi: erra nell'identificare l'imputato come uno degli aggressori in ragione della descrizione offerta dalle persone offese e dal teste Tondelli; quindi, omette di confrontarsi con due specifiche censure sollevate con l'atto di appello: la prima, relativa al mancato rinvenimento del coltello utilizzato per colpire [OSCURATO:PERSONA]; la seconda, relativa al mancato riscontro circa la presenza di un uomo barcollante con una bottiglia di vino in mano che guardava con fare minaccioso i rider, mentre si allontanava verso v.le Jenner. -Secondo motivo: vizio di motivazione in relazione all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; esclusione dell'audizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. L'audizione richiesta avrebbe, con ogni probabilità, risolto le lacune e le illogicità giustificative concernenti punti di decisiva rilevanza delle due sentenze di merito. Con la memoria contenente motivi nuovi, il ricorrente ha sostanzialmente insistito nelle proprie originarie richieste e conclusioni.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre a tal fine premettere che la sentenza di appello deve essere considerata a tutti gli effetti una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i seguenti parametri: 1) la sentenza di appello ripetutamente si richiama alla decisione del Tribunale; 2) entrambe le sentenze di merito adottano gli stessi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo. 3.1. Va innanzitutto evidenziato - quanto al lamentato vizio di motivazione sulle ragioni della ritenuta individuazione nell'imputato dell'autore del reato in contestazione - che non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Ne consegue che il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano. E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione. 3.2. Fermo quanto precede, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate nel motivo di ricorso finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l'erroneità dell'opera di "sussunzione" del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Con la censura svolta, il ricorrente contesta, in sostanza, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dello stesso (v. pagg. 3-5 della sentenza impugnata), sottoponendo al giudice di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione. 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo. In linea generale, giova rammentare come, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 603, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'assunzione di nuove prove in appello sia subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, salvo che non si tratti di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (cfr., Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Peraltro, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). Di tali coordinate ermeneutiche la Corte territoriale ha tenuto adeguatamente conto evidenziando come sia il teste Tondelli che le persone offese hanno riconosciuto nell'imputato uno dei due aggressori, descrivendolo come un uomo di carnagione scura e con indosso indumenti di colore rosso (e, nella videoripresa in atti, l'imputato risulta indossare dei pantaloni di colore rosso). In particolare, si legge nella sentenza impugnata che "... quanto alla riferita discrasia tra il racconto offerto dalle persone offese e quanto indicato dagli operanti nel verbale di arresto, va detto che si è in presenza di qualche lieve discrepanza che, tuttavia, non si dimostra idonea ad inficiare la credibilità del racconto offerto dalle vittime, che hanno riferito di averli "sempre tenuti d'occhio" e di aver "inseguito" uno dei rapinatori. Il video versato in atti, a tal proposito, si rivela significativo: mostra, infatti, che dopo l'aggressione i due riders si sono portati verso l'estremità opposta di p.le Maciachini, osservando il comportamento dei due aggressori, ripresi sullo sfondo. Nel mentre sopraggiunge un altro individuo, l'Ali, che sottrae lo zaino termico rimasto a terra ... Dopo l'ingresso sulla scena dell'odierno imputato ed il suo allontanamento verso via Farini ... si nota una delle due persone offese recuperare la propria bicicletta ed uscire dall'inquadratura: è del tutto evidente, quindi, che una delle due vittime abbia "inseguito" uno degli aggressori. Il video si interrompe prima del sopraggiungere delle forze dell'ordine ..." (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). 5. In relazione, infine, ai motivi aggiunti di ricorso oggetto della memoria 02/11/2022 - ciascuno dei quali ripropone una corrispondente censura dei motivi principali - il Collegio intende precisare come gli stessi mutuino la loro inammissibilità da questi ultimi, e ciò anche a voler tacere della congruità delle risposte che le critiche ivi articolate trovano nella motivazione della sentenza impugnata. Ed invero, l'imprescindibile vincolo che esiste fra detti motivi e quelli su cui si fonda l'impugnazione principale (cfr., Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210529; Sez. 2 n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821) comporta che il vizio radicale da cui sono inficiati questi ultimi non possa essere tardivamente sanato dai primi (cfr., Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851; Sez. 6, n. 47414 del 30/10/2008 Arruzzoli, Rv. 242129), anche ove i motivi aggiunti valgano, in teoria, a colmare i difetti di quelli originali (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, Lucarelli, Rv. 278387).6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
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