CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna, in funzione digiudice dell’esecuzione, nell’ambito dell’incidente di esecuzione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto al riconoscimento della continuazione tra quattrosentenze irrevocabili, ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza qualificandola comerichiesta di rescissione, che, ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., avrebbe dovutoessere presentata da un difensore munito di procura speciale.2.Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per mezzo del suo difensore,denunciando violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 629-bis cod. proc. pen., evizio della motivazione.Deduce in sintesi il difensore come l'ordinanza impugnata si fondi su un'evidenteerrore di diritto e su una motivazione viziata da contraddittorietà manifesta, avendo laCorte, da un lato, riconosciuto che la richiesta riguardava la continuazione ex art 671 cod.proc. pen., ed avendola poi dichiarato inammissibile, attraverso l'improprio richiamo all'art629-bis cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinviodell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Dall’ordinanza impugnata emerge, in premessa, che l’istanza propostanell’interesse del condannato era volta al riconoscimento della continuazione tra quattrosentenze irrevocabili ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.; tuttavia, nello sviluppoargomentativo, il giudice dell’esecuzione ha poi qualificato la domanda come richiesta direscissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., pervenendo alla declaratoria diinammissibilità per difetto di procura speciale.Siffatto passaggio motivazionale dà luogo ad un insanabile contrasto interno: ilprovvedimento, dopo avere individuato correttamente il petitum nell’istituto dellacontinuazione in executivis, perviene ad una decisione di rito facendo applicazione di unadisciplina del tutto eterogenea, riferita ad un rimedio straordinario (rescissione delgiudicato) non dedotto dalla difesa né ricavabile dal contenuto dell’istanza. Ne consegueche l’ordinanza risulta affetta, al contempo, da violazione di legge (per l’inconferenterichiamo dell’art. 629-bis cod. proc. pen.) e da vizio di motivazione, perché la ratiodecidendi non è coerente con la premessa in fatto e con l’oggetto della domanda.3. Il provvedimento deve pertanto essere annullato con rinvio alla Corte di appellodi Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché proceda a nuovo esamedell’istanza, qualificandola correttamente ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. eprovvedendo sulle relative richieste. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]