CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00068/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il ricorso, formulato in punto di disconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., deve reputarsi generico non tenendo conto e non confrontandosi con la risposta fornita dalla Corte di appello all'omologo rilievo difensivo articolato con la impugnazione della sentenza di primo grado, su cui i giudici bolognesi hanno argomentato in maniera puntuale e giuridicamente del tutto corretta (cfr., in tal senso, e tra le tante., Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296), le doglianze dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si veda, in particolare, pag. 2) ma in termini con i quali la difesa non si confronta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre 20