CassazionedecretoSezione 3Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 20598/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37196/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 51, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Postumia n. 1, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrenti – Avverso la sentenza n. 1906 /2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 aprile2019. SOMMINISTRAZIONE r.g. n. 37196/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Su istanza della Cerved L egal S ervices s.r.l., mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., il Tribunale di Milano emise nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] decreto d’ingiunzione al pagamento di euro 10.590,43 (oltre accessori e spese ), a titolo di corrispettivo non versato d i somministrazione di energia elettrica. 2. Sull’opposizione spiegata dall’ingiunto, il medesim o Tribunale , previa revoca del provvedimento monitorio per tardiva notificazione di esso, condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 10.590,43 (oltre interessi e spese processuali), con sentenza n. 8184/2017 del 20 luglio 2017, poi confermata, in reiezione dell’appello interposto dall’opponente, dalla decisione in epigrafe indicata. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi, cui resiste, con controricorso, la Cerved L egal S ervices s.r.l., nella predetta qualità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto depositato prima della adunanza in camera di consiglio, non partecipata, fissata a norma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha formulato atto di rinuncia al ricorso con istanza di compensazione delle spese di lite, atto sottoscritto digitalmente dalla parte personalmente e dai suoi difensori. La rinuncia è stata accettata dal legale rappresentante della società controricorrente, con adesione sottoscritta altresì dal difensore. Ravvisata la conformità alla fattispecie regolata dall’art. 390 cod. proc. civ., il giudizio va dunque dichiarato estinto. 2. Ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ., non vi è luogo a provvedere sulle spese del processo. r.g. n. 37196/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23912). P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di