CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 37431/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19759-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, ASSESSORATO DELL'[OSCURATO:PERSONA] in persona dell'Assessore pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Oggetto R.G.N. 19759/2017 Cron. Rep. Ud. 17/11/2022 CC Uffici domiciliano in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; - cont roricorrenti - avverso la sentenza n. 13/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 09/02/2017 R.G.N. 1759/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda intesa a censurare il mancato rinnovo dell’incarico di dirigente generale del Dipartimento delle finanze e del credito dell’[OSCURATO:PERSONA] all’economia e comunque il mancato conferimento di un incarico equivalente, con condanna della Regione Sicilia al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione percepita in virtù degli incarichi accettati con riserva e quella che sarebbe spettata in base alla qualifica precedentemente rivestita; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che la cd. clausola di salvaguardia invocata dal lavoratore (artt. 36 e 42 c.c.r.l. per la dirigenza regionale, secondo cui le amministrazioni che non intendono confermare lo stesso incarico sono tenute all’attribuzione di un incarico equivalente), non potesse trovare applicazione per un dirigente di terza fascia, qual era l’odierno ricorrente, in quanto l’art. 11 della l. Regione Sicilia n. 20 del 2003 – che nella su a originaria stesura consentiva la nomina a direttore generale anche fra i dirigenti di terza fascia – era stato approvato dall’[OSCURATO:PERSONA] siciliana privo dell’inciso “appartenenti alle due fasce” per prevenire una pronuncia della Corte cost., adita sul punto dal Commissario di governo, che aveva ravvisato un contrasto con l’art. 97 cost.; intervenuta la modifica, nel senso anzidetto, la Corte cost. aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, l’unica interpretazione coerente della citata norma regionale era nel senso di escludere la possibilità di nominare come direttore generale un dirigente di terza fascia e ciò escludeva, di conseguenza , anche l’applicabilità della cd. clausola di salvaguardia. Né tale interpretazione risultava pre clusa dall’inciso invocato dal lavoratore («la distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell’incarico di cui al presente comma»), atteso che il richiamo alle fasce non poteva che essere riferito alla prima e seconda fascia, le uniche ormai consentite; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi, cui resiste la Regione Sicilia e l’Assessorato dell’economia della Regione Sicilia con controricorso. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’ art . 11, comma 5, della l . regionale n. 20 del 2003, con violazione dei criteri ermeneutici ex art. 12 e ss. prel. cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta esclusione dei dirigenti di terza fascia, dall’incarico di dirigente generale; 2. il primo motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha proceduto ad una corretta interpretazione della l . regionale , in base ad una lettura rispettosa del fondamentale criterio letterale confortato dal canone sistematico e da quello della intentio legis,desunto dall’iter di approvazione e dalla ordinanza di cessata materia del contendere della Corte cost. (ord. n. 114 del 2004), sicché non è ravvisabile la denunciata violazione di legge; 2.1. infatti, come indicato nella sentenza impugnata, nella ricostruzione ermeneutica della norma in questione, il dato di partenza è rappresentato dalla considerazione dell’art. 9, comma 4, della l. regionale 15 maggio 2000, n. 10, in tema di “Modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali”, secondo cui «4. L’incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità diservizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8», comma 8 che richiama «le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.».A tale disposizione si collega strettamente l’art. 11 della l. regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in tema di “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale”, il cui comma 4 recita «L’incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione,previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.», mentre il comma 5 (che è la norma la cui interpretazione è oggetto della censurata violazione di legge) aggiunge che « L ’ incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigentidell ’ amministrazione regionale ( inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell ’ art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano matu rato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell ’ incarico di cui al presente comma » . La lettura necessariamente combinata delle due disposizioni – suggerita anche dall’argomento testuale rappresentato dalla circostanza che, con il comma 7 dell’art. 11 della l. n. 20 del 2003,è stato modificato il comma 8 della l. n. 10 del 2000, a conferma della volontà del legislatore regionale di adottare un assetto sistematico della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali - conduce, già in base al canone letterale, all’interpretazione secondo cui la facoltà, di cui al comma 5, di nominare come dirigenti generali, oltre ai dirigenti di prima fascia ed ai soggetti esterni di cui al comma 8 dell’art. 9 della l . n. 10 del 2000 di cui al comma 4, i dirigenti dell’amministrazione regionale in possesso dei requisiti ivi specificati va comunque ristretta ai dirigenti di seconda fascia , altrimenti, non avrebbe alcun senso la disposizione di cui all’art. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 ove dovesse intendersi la disciplina ed i limiti ivi previsti totalmente superati dal comma 5 dell’art. 11 in contestazione. Viceversa, per poter pervenire a tale risultato ermeneutico ( siccome invocato dall’odierno ricorrente) era decisivo e determinante l’inciso che faceva riferimento agli “appartenenti alle altre due fasce” ( che doveva leggersi in riferimento alla prima fascia, indicata nel precedente comma 4), in quanto solo tale inciso avrebbe espressamente consentito all’amministrazione la nomina anche all’interno della terza fascia dirigenziale purché in possesso dei requisiti indicati. La soppressione dell’inciso, pertanto, opera già sul piano letterale, in quanto l’omesso richiamo alla terza fascia non consente l’ampliamento a tale platea di destinatari de l conferimento dell’incarico a soggetti diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 9, comma 4, della l. n. 10 del 2000 e 11, comma 4, della l. n. 20 del 2003, e cioè i dirigenti di prima fascia, i soggetti esterni ed i dirigenti di seconda fascia ( questi ultimi nei limiti previsti ed in possesso dei requisiti pure indicati). Tale interpretazione letterale-sistematica si salda perfettamente e risulta ulteriormente confortata dal canone della intentio legis, desunta dall’iter di approvazionedella norma, secondo quanto emerge anche dalla ordinanza n. 131 del 2004 della Corte cost. (« Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20) con omissione delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizionicensurate; che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 351 del 2003 e ordinanze n. 32 del 2004 e n. 339 del 2003), deve dichiararsi cessata la materia del contendere.»), dacché proprio l’eliminazione dell’inciso, sospettato di incostituzionalità, ha determinato il superamento dell’opzione – inizialmente perseguita dal legislatore regionale – di estendere l’ambito soggettivo dei potenziali nominandi ai dirigenti di terza fascia. Sicché, i canoni sussidiari dell’interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata, lungi dal contrastare il tenore lettera le della disposizione, convergono nell’indicare univocamente l’interpretazione adottata dalla Corte territoriale come l’unica aderente alla lettera della legge ed alla mens legis. Altrettanto correttamente la Corte territoriale ha interpretato il riferimento alle fasce contenuto nell’ultima parte del comma 5 («La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.») come rinvio alle uniche due fasce all’interno delle quali è consentita la nomina, vale a dire la prima e la seconda fascia; 3. con il secondo motivo ilricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di giudizio fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nel fatto che anche successivamente al 2014 l’amministrazione regionale ha provveduto a nominarecome direttori generali dirigenti di terza fascia; 4. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 42 c.c.r. l . , anche in base ai criteri ermeneutici ex art. 1362 cod. civ., dell’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 14 CEDU, in relazione al protocollo aggiuntivo n. 1 , e disparità di trattamento, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione alla ritenuta conseguente esclusione dell’applicazione della clausola di salvaguardia di cui alla contrattazione collettiva, senza considerare che l’amministrazione aveva proceduto a diverse nomine di dirigenti di terza fascia, in violazione del canone ermeneutico del comportamento delle parti e della buona fede; 5. i due motivi di ricorso, che possono essere considerati unitariamente in quanto entrambi intesi a contestare l’interpretazione della l. Regionale e della contrattazione collettiva per non aver considerato l’opposto comportamento tenuto dall’amministrazione, sono infondati in quanto l’eventuale violazione di legge da parte dell’amministrazione, con il perpetuarsi della nomina di dirigenti di terza fascia, non può valere a superare i motivi per pervenire alla corretta interpretazione della disciplina di riferimento, come già ritenuto in relazione al primo motivo; ne consegue che la ritenuta preclusione normativa della nomina a dirigente generale preclude anche l’applicazione della cd. clausola di salvaguardia, ex art. 42 della contrattazione collettiva; 6. il ricorso va pertanto respinto; 7. alla soccombenza segue la condanna del ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni, liquidate come da dispositivo; 8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 6.000,00 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dov