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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46603/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, risolvendosi nella riproposizione di questioni (compimento dell'atto d'ufficio, sussistenza di una condotta di opposizione) sulle quali i giudici di merito hanno reso una conforme valutazione, adeguatamente motivata ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, essendosi ritenuto che le frasi pronunciate, accompagnate dalla opposizione fisica a quanto richiesto dall'agente, integrano il reato contestato; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici di merito correttamente escluso la minima offensività della condotta, nonché l'occasionalità della stessa (si veda p.3); ritenuto che le doglianze relative alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontano con l'esaustiva e logica, per quanto sintetica, motivazione resa sul punto in fase di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La P esi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod.pen., è manifestamente infondato, risolvendosi nella riproposizione di questioni (compimento dell'atto d'ufficio, sussistenza di una condotta di opposizione) sulle quali i giudici di merito hanno reso una conforme valutazione, adeguatamente motivata ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, essendosi ritenuto che le frasi pronunciate, accompagnate dalla opposizione fisica a quanto richiesto dall'agente, integrano il reato contestato; ritenuta la manifesta infondatezza del motivo concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, avendo i giudici di merito correttamente escluso la minima offensività della condotta, nonché l'occasionalità della stessa (si veda p.3); ritenuto che le doglianze relative alla quantificazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non si confrontano con l'esaustiva e logica, per quanto sintetica, motivazione resa sul punto in fase di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023 Il Consigliere estensore La P esi
Sentenza Cassazione n. 46603/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris