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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 agosto 1982

Cassazione n. 28902/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

Preso atto della rinuncia alla trattazione orale comunicata dall'avv.to Nlontalto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 giugno 2023, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 19-10-2018, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, lesioni personali e tentata estorsione allo stesso ascritti in anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 540,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Montalto, lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e violazione di legge quanto alla omessa applicazione della disciplina della desistenza volontaria prevista dall'art. 49 comma 3 cod.pen. per l'ipotesi di estorsione tentata di cui al capo c).

Ed invero ; si sottolineava che, alla luce di quanto riferito dallo stesso denunciante, l'imputato.aveva desistito dal proposito criminoso dopo avere avuto risposto che la presunta vittima non aveva disponibilità di denaro contante sicché l'evento dannoso non si era verificato proprio per la volontaria condotta del Cavallaro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso reitera motivi infondati e deve pertanto essere respinto.

In tema di estorsione e desistenza volontaria è stato già affermato come nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la dirninuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01).

Il principio risulta successivamente ribadito anche da altre pronunce secondo cui in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, (dep. 29/01/2020 ) Rv. 277969 - 01).

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, a seguito della richiesta di versamento di somme di denaro per ottenere la restituzione del cellulare precedentemente rapinato, il pagamento non avveniva esclusivamente a seguito della resistenza della vittima, la quale dichiarava di non avere denaro contante.

Né il Cavallaro risulta avere restituito spontaneamente il cellulare, che invece dalla lettura delle sentenze di merito risulta essere stato ritrovato successivamente l'intervento delle forze dell'ordine, circostanza questa che sconfessa ulteriormente la tesi difensiva.

Così che la tesi della desistenza volontaria risulta del tutto priva di fondamento come già ritenuto nelle pronunce di merito sulla base della esatta ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti.

Alla declaratoria di infondatezza, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 3 luglio 2024 IIL CONSIGLIEfk.-E E T. atit(Igcl PRESIDENTE na PetIlis r.....___ [OSCURATO:PERSONA] 'C SECO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Preso atto della rinuncia alla trattazione orale comunicata dall'avv.to Nlontalto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 giugno 2023, la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del medesimo tribunale datata 19-10-2018, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina, lesioni personali e tentata estorsione allo stesso ascritti in anni 2, mesi 8 di reclusione ed C 540,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Montalto, lamentando, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e violazione di legge quanto alla omessa applicazione della disciplina della desistenza volontaria prevista dall'art. 49 comma 3 cod.pen. per l'ipotesi di estorsione tentata di cui al capo c). Ed invero ; si sottolineava che, alla luce di quanto riferito dallo stesso denunciante, l'imputato.aveva desistito dal proposito criminoso dopo avere avuto risposto che la presunta vittima non aveva disponibilità di denaro contante sicché l'evento dannoso non si era verificato proprio per la volontaria condotta del Cavallaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso reitera motivi infondati e deve pertanto essere respinto. In tema di estorsione e desistenza volontaria è stato già affermato come nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la dirninuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento (Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01). Il principio risulta successivamente ribadito anche da altre pronunce secondo cui in tema di estorsione va considerata integrata l'ipotesi tentata ed esclusa la desistenza quando la consegna della somma di denaro, costituente oggetto di una richiesta effettuata con violenza o minaccia, non abbia avuto luogo non per autonoma volontà dell'imputato, bensì per la ferma resistenza opposta dalla vittima (Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, (dep. 29/01/2020 ) Rv. 277969 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, a seguito della richiesta di versamento di somme di denaro per ottenere la restituzione del cellulare precedentemente rapinato, il pagamento non avveniva esclusivamente a seguito della resistenza della vittima, la quale dichiarava di non avere denaro contante. Né il Cavallaro risulta avere restituito spontaneamente il cellulare, che invece dalla lettura delle sentenze di merito risulta essere stato ritrovato successivamente l'intervento delle forze dell'ordine, circostanza questa che sconfessa ulteriormente la tesi difensiva. Così che la tesi della desistenza volontaria risulta del tutto priva di fondamento come già ritenuto nelle pronunce di merito sulla base della esatta ricostruzione delle modalità di accadimento dei fatti. Alla declaratoria di infondatezza, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 3 luglio 2024 IIL CONSIGLIEfk.-E E T. atit(Igcl PRESIDENTE na PetIlis r.....___ [OSCURATO:PERSONA] 'C SECO
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