CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 25860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 274/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 190, presso lo studio l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 178/2018 , depositata il10/07/2018, R.G.N. 228/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed espose che in esito a un precedente giudizio era stata accertata l'illegittimità del termine apposto al contratto ed ordinata la riammissione della ricorrente presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] dove lavorava in virtù del contratto convertito. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 5 settembre 2013 comunicò alla lavoratrice il suo collocamento presso un’ altra struttura nel centro di produzione (cdp) di Senigallia stante l'assenza di posti disponibili nel Comune di AcquasantaTerme. 1.2. Pertanto, la lavoratrice impugnò il trasferimento e chiese che se ne accertasse l’illegittimità con condanna della convenuta a reintegrare la lavoratrice nel posto in precedenza occupato. 2. il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda ritenendo che la società datrice avesse offerto una prova adeguata delle ragioni tecniche organizzative e produttive poste a giustificazione del trasferimento. 3. La Corte di appello di Ancona, investita dell'appello principale della Bartolini e di quello incidentale della società [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle spese di primo grado, dichiarò inammissibile l'incidentale della società e in accoglimento del ricorso principale dichiarò illegittimo il trasferimento ed ordinò alla datrice di lavoro di reintegrare la dipendente nell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] condannandola al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 3.1. Il giudice di appello ritenneche la situazione di eventuale eccedenza degli addetti al recapito nell'ufficio postale di provenienza e l'individuazione dell'ufficio postale meno distante in condizione di ricevere il postino trasferito dovessero essere riferite alla situazione di fatto esistente al momento della lettura del dispositivo della sentenza. 3.2. Accertòquindi che, a fronte della sentenza del 23 maggio 2013 che disponeva la riammissione nella sede originaria,il trasferimento era del 5 settembre 2013 e che le verifiche in termini di eccedenza dell'ufficio postale di provenienza e la ricerca dell'ufficio di assegnazione erano stat e effettuatea distanza di mesi dalla sentenza e sulla base di una situazione che aveva risentito di inevitabili modificazioni , così come confermato dei testi escussi. 3.3. I n sostanza la Corte di merito ritenne che la situazione di eccedentarietà sopravvenuta non potesse rileva r e tanto più che l'aggiornamento con cadenza mensile delle posizioni eccedentarie degli uffici postali sul territorio nazionale era statastabilita nell'accordo sindacale del 29 luglio 2004 ed in particolare nell ’ allegata nota operativa sulla gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato. 3.4. Evidenziòche dal capo A della citata nota si poteva desumere che è a l momento della lettura del dispositivo che occorre fare riferimento per individuare anche le sedi più prossime, in caso di indisponibilità di quella di provenienza e che la finalità della disposizione collettiva era quella di elidere la discrezionalità del datore di lavoro nella scelta della sede di assegnazione anche con riferimento alla valutazione di eccedentarietà. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con tempestivo controricorso.Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è fondato quanto ai primi due motivi con i quali in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 38 del c.c.n.l. di [OSCURATO:PERSONA] del 2011(primo motivo) e degli accordi del 29.7.2004, del 27.7.2010, del 22.4.2013 e dell’art. 38 del c.c.n.l.2011 ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. (secondo motivo), restandone assorbito l’esame delle censure formulate nel terzo e nel quarto motivo, di violazione dell’art. 421 c.p.c. in tema di poteri istruttori del giudice e di procedimento valutativo delle prove e di omesso esame di fatto decisivo con riguardo all’avvenuta dimostrazione dell’esistenza di una eccedenza. 6. Questa Corte,nel decidere il ricorso proposto avverso la sentenza della stessa Corte di merito su una questione del tutto sovrapponibile (cfr. Cass.15/01/2019 n. 838 che ha cassato la sentenza della Corte di appello di Ancona n. 783 del 2013) ha condivisibilmente ri badito che “ in materia di trasferimento dei dipendenti postali già assunti a termine, la verifica della eccedentarietà presso la sede di provenienza, di cui all'accordo sindacale del 29 luglio 2004, va effettuata in riferimento almomento della concreta riammissione in servizio, e non a quello della pronuncia della sentenza, onde consentire, con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate a quelle carenti, l'effettivo riequilibrio delle presenze in organico cui è ' finalizzato l'accordo, necessario per regolamentare una vicenda peculiare che ha visto coinvolti un numero elevato di lavoratori (Cass.16/5/2017 n.12093). In detta pronuncia si è infatti osservato come non sia "corretto ancorare il momento della verifica richiesta dall'accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 'a quello della pronuncia della sentenza, posto che l'accordo prevede che la verifica venga effettuata al momento della riammissione. Ed in base a tale locuzione la verifica della situazione di eccedentarietà deve essere riferita logicamente all'esigenza organizzativa collegata al momento della concreta riammissione in servizio del dipendente; perchè è in relazione a questo momento, che non coincide con la pronuncia della sentenza, che il datore deve valutare l'esigenza di riallocare il personale, tenuto conto della peculiarità della vicenda di cui si discute che, com'è noto, ha coinvolto un numero elevato di lavoratori con contratti a termine in tutta Italia. Tant'è che, proprio per questo, è stato necessario stipulare un accordo aziendale per la regolamentazione della "gestione degli effetti delle riammissioni in servizio di personale già assunto con contratto a tempo determinato"; accordo il cui scopo era evidentemente quello di consentire una riallocazione del personale collegato all'esigenza aziendale di un riequilibrio delle presenze in organico con lo spostamento del personale dalle sedi sovraffollate alle sedi risultanti carenti. Ed è chiaro che tali "effetti" possono essere "gestiti" con maggiore aderenza alla realtà concreta solo se la valutazione che vi è implicata viene ancorata al momento della effettiva riammissione in servizio e non della sentenza (che a tale scopo non può rilevare), momento che implica il trascorrere di tempi tecnici che nel caso in esame vanno stimati tenuto conto della realtà aziendale e del concreto processo di riallocazione di cui si è detto. Pertanto non può affermarsi che lo spostamento in avanti della procedura di verifica, rispetto alla data della sentenza, significhi conferire di per sé al datore il potere incontrollato di alterare discrezionalmente l'esito della verifica, atteso che lo stesso potere (che veniva in concreto gestito attraverso l'impiego di una procedura informatizzata) è stato spostato in avanti dall'accordo sindacale rispetto alla data di pronuncia giudiziale per una legittima ed evidente motivazione tecnica organizzativa, che è alla base dello stesso accordo”. 7. A tali principi il Collegio intende dare continuità non essendo state prospettate ragioni per discostarsene. 9. Ne consegue che in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, restando assorbito l’esame del terzo e del quarto,la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilprimo ed il secondo motiv o di ri c orso , assorbiti il terzo ed il quarto. Cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Cor