CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 03511/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 03BLIM3) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che con l'ordinanza in preambolo, il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di estinzione della pena pecuniaria di 20.000,00 euro 2 e che, avverso il predetto provvedimento, quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 172 cod. pen., dovendosi ritenere estinta la pena pecuniaria, posto che la notificazione della cartella esattoriale, con l'intimazione al pagamento, non interrompe il corso della prescrizione della pena stessa; rilevato che ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., la competenza a decidere in ordine all'estinzione della pena, quando la stessa non consegua alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, appartiene al giudice dell'esecuzione, il quale procede a norma dell'art. 667, comma 4, stesso codice, provvedendo, senza formalità, con ordinanza, avverso la quale possono proporre opposizione, davanti allo stesso giudice, il pubblico ministero, l'interessato e il difensore e che, pertanto, il ricorso dev'essere qualificato come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Latina per la decisione di merito; P.Q.M. qualificata l'impugnazione come opposizione ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Latina. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]