CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla privazione della libertà personale, subita nella forma della custodia cautelare in carcere dal 1 giugno 2010 al 9 aprile 2011 e, nella forma degli arresti domiciliari, sino al 13 giugno 2011 in relazione a un procedimento nel quale era imputato di concorso in illecita detenzione di armi, in ricettazione di arma e in detenzione e trasporto illeciti di sostanze stupefacenti, conclusosi con sentenza di assoluzione del 1 marzo 2018, irrevocabile in data 11 dicembre 2018, del Tribunale di Agrigento con formula «perché il fatto non sussiste» in relazione ai capi concernenti le armi e con formula «per non aver commesso il fatto» in relazione ai capi concernenti le sostanze stupefacenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt. 314 e seguenti cod. proc. pen. Secondo la difesa, il giudice della riparazione avrebbe dovuto prendere atto dell'insussistenza di qualsivoglia elemento idoneo a sostenere la tesi accusatoria sin dalla fase delle indagini preliminari, anziché individuare una condotta ostativa al diritto alla riparazione ascrivibile al richiedente. Si sarebbe dovuto fare applicazione, si assume, del principio secondo il quale la condizione ostativa dell'aver dato corso o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera qualora l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il coacervo indiziario posto a sostegno dell'ordinanza di custodia in carcere non esprimeva condotte ben delineate perché, come ha affermato il giudice nella sentenza assolutoria, non era ab origine sufficiente a individuare condotte definibili nel nucleo minimo essenziale, potendo costituire al più espressione di una condotta vagamente sospetta da parte del Marino. La difesa sostiene che, secondo il giudice dell'assoluzione, il contenuto delle intercettazioni, privo di ulteriori elementi di riscontro, non avrebbe dovuto fondare l'emissione della ordinanza di custodia cautelare, trattandosi di indizi che non rivestivano alcun carattere di gravità. Si sottolinea, inoltre, l'inutilizzabilità totale delle intercettazioni acquisite perché non sono mai state versate in atti in quanto smarrite dal pubblico ministero, dunque processualmente inesistenti. L'istante non ha dato causa alla incarcerazione con comportamenti ambigui o sospetti, né con il suo comportamento processuale, consistente nell'essersi avvalso della facoltà di non rispondere, anche perché gli indizi posti a sostegno della custodia erano costituiti da intercettazioni criptiche con altro indagato assolto, ossia il fratello Carmelo, talvolta riferibili anche ad altri indagati, comunque assolti, e avevano a oggetto fatti non direttamente o univocamente riferibili al ricorrente ma riferiti al medesimo in base a una tesi accusatoria mai riscontrata e mai coltivata dall'accusa in sede processuale, quindi teoricamente sostanzialmente inesistente. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nella motivazione dell'ordinanza sono state analiticamente descritte le condotte ascrivibili al ricorrente, non escluse dal giudice che lo ha assolto, concretanti colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. 2.1. I giudici della riparazione hanno fornito una chiara esposizione degli elementi di fatto che concretizzano la condotta gravemente colposa e ostativa del ricorrente, valorizzando in particolare alcuni colloqui intercettati nei quali lo stesso, conversando con il fratello, a sua volta imputato in concorso, faceva espresso riferimento alle pistole date in custodia a un terzo nonché alla detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, informandosi con il fratello circa le consegne e dandogli indicazioni circa le modalità di riscossione di un credito certamente relativo a pregressa cessione di sostanza stupefacente. 2.2. La Corte di appello ha evidenziato come tali conversazioni, riferibili a richiedente in prima persona, fossero da collegare ai reati contestati rivelando, senza possibilità di ricostruzioni alternative e in modo chiaro, una condotta certamente colposa e imprudente, idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria circa il suo coinvolgimento nelle condotte criminose ipotizzate dalla pubblica accusa. 3. Con riferimento alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, in quanto non utilizzate nella fase processuale perché non versate in atti, si tratta di deduzione non autosufficiente. L'operazione interpretativa effettuata dal giudice della riparazione si fonda su fatti emergenti dalle indagini, non sconfessati nel giudizio di merito, correttamente operandosi una ricostruzione autonoma della vicenda processuale, avuto riguardo a circostanze che, seppure non valutate in sede dibattimentale, non sono state escluse dal giudice della cognizione. Il procedimento cautelare si è fondato espressamente anche sui risultati captativi, la cui utilizzabilità è stata valutata e ritenuta sia in sede di riesame che nel giudizio cautelare di legittimità, trattandosi di dati acquisiti sulla scorta di decreti autorizzativi legittimamente emessi. Risulta solo genericamente allegata, ma senza specifico riferimento al provvedimento che l'ha sancita, l'inutilizzabilità del compendio intercettivo, che non può essere equiparata all'omessa disamina degli esiti delle captazioni in quanto non prodotti dalla pubblica accusa. 4. L'argomento difensivo secondo il quale la pronuncia assolutoria sarebbe intervenuta sulla base del medesimo compendio valutato dal giudice della cautela non assume alcun rilievo, atteso che non può trovare applicazione al caso in esame il principio secondo il quale «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'aver dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave non opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto, qualora l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base di una diversa valutazione dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare» (ex plurimis, Sez. 4, n.5452 del 11/01/2019, Raso, Rv. 275021 - 01; Sez. 4, n. 54042 del 09/11/2018, Longordo, Rv. 274765 - 01). 4.1. Il principio trova origine nella pronuncia delle Sezioni Unite D'Ambrosio, in cui si era affermato, in prima battuta, che «La circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Nell'occasione il Supremo collegio aveva, nondimeno, chiarito che tale operatività non possa concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha pronunciato il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. Ciò, in quanto, in tal caso, è preclusa la possibilità di valutare l'incidenza della condotta dolosa o colposa dell'imputato, essendo il giudice oggettivamente nelle condizioni di negare o revocare la misura; sicché nessuna efficienza causale in ordine alla sua determinazione può attribuirsi al soggetto passivo. 4.2. Ora, nel caso di specie, le ragioni dell'assoluzione escludono in radice che si verta in un'ipotesi di difetto originario delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone l'inconferenza delle argomentazioni svolte nel ricorso. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato; al rigetto consegue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla