CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39793/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ; udito il difensore dell'imputata, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale si è riportato ai motivi di ricorso ; // [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 settembre 2018, la Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stata condannata [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 648 cod.pen., dichiarando prescritto il reato di cui all'art. 474 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo innanzitutto la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli operanti e dagli esperti collaboratori delle società individuate quali parti offese, in quanto assunte in violazione dell'art. 194 cod.proc.pen: gli accertamenti tecnici in ordine alla contraffazione erano stati svolti da esperti collaboratori delle società-persone offese, quindi non potevano essere qualificati come perizie,e le valutazioni operate risultavano poco attendibili in quanto effettuate da soggetti legali alle società e quindi aventi un interesse diretto nel processo; inoltre, nel caso di specie, i testimoni avevano esaminato i prodotti solamente mediante riproduzioni fotografiche, quindi non direttamente, per cui non avevano avuto una diretta percezione sensoriale della merce; la Corte di appello non aveva fornito adeguata motivazione sulla specifica doglianza avanzata con i motivi di appello. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre la violazione e la erronea applicazione dell'art. 648 cod.pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato: la motivazione della Corte di appello sul punto appariva manifestamente infondata ed illogica, atteso che la conoscenza della presunta provenienza delittuosa dei beni sequestrati non poteva essere desunta da alcun elemento fattuale, in quanto non vi era alcun indicatore da cui potesse emergere che l'imputata, al momento dell'acquisto dei beni, non fosse in assoluta buona fede; inoltre, i giudici avevano fondato la prova della esistenza sia dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo in quanto l'imputata non aveva fornito alcuna indicazione utile sulla provenienza della merce, con una inversione dell'onere della prova, 1.3 II difensore eccepisce inoltre che la Corte di appello non aveva adeguatamente vagliato la possibilità di riqualificare il fatto nella fattispecie di reato di cui all'art. 712 cod.pen., non essendo possibile affermare con certezza che la [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole della illegittima provenienza della merce. 1.4 II difensore lamenta il difetto di motivazione per la mancata riduzione della pena irrogata, essendosi la Corte di appello limitata ad eliminare l'aumento per la continuazione applicato dal giudice di primo grado. 1.5 II difensore eccepisce che le sentenze di merito avevano omesso di motivare sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.6 Con l'ultimo motivo di ricorso, il difensore impugna la sentenza della Corte di appello nel punto in cui era stata confermata la pronuncia di primo grado in punto di statuizioni risarcitorie.1.7 Da ultimo, il difensore formula istanza di sospensione dell'esecuzione delle provvisionali, quantificate in C 5.000,00, somma non trascurabile rispetto alle disponibilità della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone sia persona particolarmente qualificata che riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto. (Fattispecie in tema di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto, in cui la Corte ha ritenuto correttamente acquisita e valutata dal giudice di merito la deposizione di un ispettore dell'azienda titolare del marchio, all'esito dell'accertamento di natura tecnica effettuato)".(Sez.2, Sentenza n. 4128 del 09/10/2019, Cunsolo, Rv. 278086 - 01); inoltre la contraffazione di marchi, modelli e segni distintivi ben può essere accertata in via testimoniale mediante escussione di soggetti qualificati, in virtù delle conoscenze acquisite nel corso di abituale e specifica attività. (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29891 del 13/05/2015 Ud., dep. 13/07/2015 , Rv. 264444); la prova della falsificazione del marchio di un bene, pertanto può essere fornita anche dalla testimonianza del soggetto operante o di un soggetto esperto in tale marchio, laddove, come nel caso che ci occupa, si tratti di un soggetto qualificato aduso a tale genere di controlli e lo stesso spieghi in maniera logica attraverso quali indici rivelatori egli è pervenuto alla conclusione che si trattasse di un prodotto contraffatto; la motivazione della Corte territoriale sul punto è pertanto effettiva, logica, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale e assolutamente idonea a fondare la dichiarazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'articolo 474 cod. pen.. La Corte di appello, inoltre, con un giudizio di merito sul quale non è ammesso sindacato di legittimità, ha fondato il giudizio di contraffazione del marchio anche dalla significatività dell'ingente quantitativo (186.000 pezzi) di bigiotteria ed accessori per abbigliamento sequestrato. 1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, una volta accertata la sussistenza del reato di cui all'art. 474 cod.pen., deve ritenersi così integrato anche il presupposto per la contestazione della ricezione di tale bene di provenienza illecita a titolo di ricettazione; sulla censura mossa dal ricorrente secondo la quale la colpevolezza dell'imputata sarebbe stata ricavata dal fatto ,f\f•-‘-\ che non abbia fornito alcuna indicazione sulla provenienza dei prodotti, si deve rilevare come, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza. (Sez. 1, n. 13599 del 13/03/2012 , Pomella, Rv. 252285;Sez. 2, n. 41423 del 27/10/2010 , Tenne, Rv. 248718). Inoltre, il giudice di primo grado ha osservato come la ricorrente non avesse mai fornito spiegazioni su come era entrato in possesso dei beni; a tale riguardo, deve preliminarmente essere chiarito che il diritto al silenzio è un fondamentale presidio difensivo concesso dal nostro ordinamento all'imputato, che tuttavia non impedisce ai giudici di merito di rilevare l'assenza di spiegazioni alternative delle emergenze processuali; pertanto, la univocità e la concorrenza degli indizi non sono stati scalfiti dalle indicazioni alternative provenienti dall'imputatoitche, se esistenti, avrebbero costretto ad un doveroso confronto: non emerge alcuna violazione del diritto al silenzio, ma solo la presa d'atto della assenza di spiegazioni alternative alla rilevata convergenza degli elementi di prova a carico dell'imputata.. Coerentemente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione, escludendo anche" i possa ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen., come osservato nell'ultima pagina della sentenza impugnata, in base all'abnorme numero degli articoli sequestrati, il che portava necessariamente alla loro finalizzazione alla vendita. 1.3 Manifestamente infondata è anche la censura relativa alla quantificazione della pena: infatti, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243). 1.4 I rimanenti motivi di ricorso sono preclusi in quanto non proposti in appello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perchè non devolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01) 2. Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/09/2021 Il consi