CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 28655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41318/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale con un primo motivo in relazione alla mancata assoluzione e all'effettivo accertamento del nesso causale , con un secondo motivo in ordine alla richiesta di applicazione dell'art. 448 co. 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. e con un terzo motivo quanto alla man- cata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di ieet:!- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata. Ne deriva che ii proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Lode di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito- hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con particolare riferimento ai nesso causale. E hanno motivatamente e logicamente risposto sia in punto di ti-at- tamento sanzionatorio -che, peraltro, ha rideterminato in misura prossima ai mi- nimi edittali previsti dal secondo comma dell'art. 589 cd. pen. all'epoca dei fatti vigente, ritenendola congrua in ragione del grado di colpa evidenziato e dell'entità della violazione delle norme del codice della strada. Analogamente, risulta pienamente assolto l'obbligo motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate in ragione del fatto che per i giudici del gravame del merito non si rinvengono elementi di positività nella con- dotta dell'imputato che ne giustifichino la concessione, tenuto anche conto che non risulta neppure che il danno subito dalle costituite parti civili sia stato in alcun modo risarcito. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rik2v:Ein'i rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da taie valutazione (così Sez. I , n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Cori.: ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo N. 41318/2022 R.G. riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]