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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 12477/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15594/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8 /20 2 0 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 25/1/2020, la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha accertato l’illegittimità del recesso operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo al contratto di locazione da quest’ultima concluso, in qualità di conduttrice, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale locatrice), con la conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodei canoni di locazione dovuti fino all’avvenuta successiva consensualerisoluzione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, la corte territorial e ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato, da un lato, la tardività della comunicazione di disdetta del contratto di locazione alla sua prima scadenza da parte della conduttrice e, dall’altro, il c arattere immotivato di tale atto ove riguardatoalla stregua di un recesso unilaterale; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha confermato l’insussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto di locazione per impossibilitàsopravvenuta, o i n ragione del sopravvenuto venir meno dellapresupposizione invocata dalla società conduttrice (asseritamente consistitanella sopravvenuta impossibilità, per ragioni normative, della continuazione dell’attività di sala giochi all’interno dell’immobile locato), non avendo le parti mai concretamente vincolato la prosecuzione del rapporto contrattuale alla permanenza della possibilità,per la società conduttrice, di svolgere l’attività di sala giochi all’internodell’immobile locato, né avendo la società cond uttrice mai concretamente comprovato l’avvenuta revoca o il mancato rinnovo dellalicenza amministrativa per l’esercizio di tale attività; daultimo, la corte territoriale ha escluso che la società locatrice avessemai manifestato, sia pure implicitamente, la propria volontà di Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri far luogo alla consensuale risoluzione del rapporto, se non successivamentealla sua prima rinnovazione automatica nel corso del presente giudizio, non potendosi desumersi, tale implicita volontà negoziale, dall’avvenuta escussione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nel corso del rapporto, della fideiussione bancaria rilasciata dalla conduttrice e destinata a garantire il risarcimento di eventuali danni arrecatia carico della locatrice esigibili solo al termine della relazione contrattuale; avversola sentenza del giudice d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laTeam s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente omesso di rilevare come la circostanza della revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di sala giochi, e/o il diniegodel suo rinnovo da parte della pubblica amministrazione, fosse rimasta incontestata e pacifica tra le parti nel corso del giud izio, non avendo la società locatrice mai contestato che, in forza delle novità legislativesopravvenute alla conclusione del contratto di locazione, la possibilità di una simile futura rinnovazione della licenza dovesse ritenersi esclusa in considerazione della specifica ubicazione dell’immobilede quo (collocato nelle immediate vicinanze di luoghi c.d. sensibili); ilmotivo è inammissibile; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la società ricorrente abbia inammissibilmente trascurato di individuare in modo specifico i l contegno processuale di non contestazione ascritto alla controparte, non avendo adeguatamente argomentato né il come , né il perché , quantoriferito dalla controparte all’udienza di discussione del 5 maggio 2016 ( in relazione alla produzione di cui al doc. 36 ) po tesse considerarsipropriamente alla stregua di una ‘non contestazione’; peraltro, la ricorrente risulta aver omesso l’esame delle ampie considerazioni dedicate al tema dalla corte territoriale (cfr. pagg. 22 , 23 e 24 della sentenza impugnata) e particolarmente l’affermazione secondo cui “ il testo stesso del provvedimento [ di cui al detto documento] smentisce l’assunto dell’appellante che qualifica tale comunicazionedell’avviso del procedimento quale comunicazione della revocadella licenza ”; apparepertanto evidente come, attraverso la spiegazione di quanto desumibile dal documento esaminato, la corte territoriale abbia ampiamente argomentato l’ esclu sione del dedotto ( non meglio precisato)contegno processuale di non contestazione ; varràconseguentemente concludere come, attraverso la proposizione delmotivo in esame, l’odierna società ricorrente si sia posta in contrasto conil principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i l motivo d'impugnazione è costituito da ll'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazionedelle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un ‘ non motivo ’ , è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art.

Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 366, n. 4, c.p.c. (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872 - 01) ; è peraltro appena il caso di rilevare come , secondo quanto sostenutodalla società ricorrente, le circostanze rimaste asseritamente incontroversetra le parti riguarderebbero i soli presupposti di fatto e didiritto per il mancato rinnovo della licenza (ossia l’entrata in v igore diuna norma giuridica proibitiva dello svolgimento di attività di sala giochientro il raggio di 300 metri dall’ubicazione di uno dei luoghi c.d. sensibili,e la circostanza dell’effettiva collocazione dell’immobile locato entrotale raggio), ma non la decisiva circostanza (ove lo fosse stata effettivamente)dell’avvenuta concreta revoca della licenza (o del suo mancato rinnovo): nulla , infatti , avrebbe potuto escludere l’eventualitàdella mancata concreta revoca di tale licenza (per le più svariateragioni, legittimo o illegittime ), con la conseguente perdurante possibilità, per la società conduttrice, di continuare a svolgere la propriaattività nell’immobile locato ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per vio lazione e falsa applicazione degli artt . 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt . 1256, 1463, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 nn . 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come il comportamento contrattuale della società conduttrice (segnatamente consistito nell’aver proseguito il rapportolocazione per anni, senza nulla eccepire o contestare pur dopo l’approvazione delle norme che avrebbero reso impossibile il rinnovo della licenza per l’esercizio dell’attività di sala giochi) avesse manifestato la propria volontà di proseguire in ogni caso il rapporto contrattuale, incorrendo, in tal modo, in un’errata utilizzazione dei meccanismi presuntivi previsti dalla legge, essendosi nella specie trattatodi circostanze di fatto del tutto equivoche, di per sé inidonee a Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giustificare la conclusione fatta propria dal giudice a quo , e peraltro smentite dai restanti el ementi di prova documentale acquisiti al giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente pretend a di proporre una rilettura , sul piano probatorio, de l significato dei f atti di causa e degli elementi istruttori complessivamente acquisiti , sulla base di una prospettiva criticanon consentita in sede di legittimità; ciò posto , varrà in ogni caso sottolineare come il ragionamento presuntivoseguito dalla corte territoriale s ia sorretto da una struttura argomentativapienamente coerente e corretta, in termini giuridici, e deltutto congrua sul piano rappresentativo, avendo il giudice d’appello financo sottolineato come la stessa società conduttrice si fosse astenutadall’avvalersi tempestivamente dei rimedi previsti dalla legge al fine di sottrarsi all a perdurante efficacia del contratto, non comunicando tempestivamente la propria disdetta al fine di impedire la rinnovazione automatica del rapporto e omettendo di comunicare unavalida e motivata ragione di recesso dal rapporto con riferimento allacircostanza dell’impossibilità di proseguire l’attività programmata nell’immobile; converràinfine rilevare come la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. non risulti neppure dedotta secondo i canoni tradizionalmente definiti dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo ribadirsi come, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di meri to applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla differenza fra fatti costit uivi ed eccezioni , mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciandoche il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla basedi prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad alt re (cfr. Sez.

U, Sentenza n.20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; allo stesso modo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisceil principio della libera valutazione delle prove, salv a diversa previsionelegale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenzadi una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezz amento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. , ex plurimis , Sez. 3, Sentenzan. 11892 del 10/06/2016 , Rv. 640192 – 01 ) ; quanto, poi, all’evocazione dell’art. 2729 c.c., si rileva che è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez.

Un., n. 1785 del2018 (vedi par. 4 e ss.); con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la pretesa esclusione dell’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con particolare riguardo all’erronea affermazione dell’incompatibilità della Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri volontàmanifestata dalla società conduttrice nel corso del rapporto con lavolontà di avvalersi di tale rimedio risolutivo; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la società ricorrente abbia dedotto inammissibilmente la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi estranei ai contenuti dello stesso provvedimento impugnato e prospettando (peraltro in modo del tutto apodittico e senzaneppure criticare in modo espress o i passaggi mot ivazionali della sentenza impugnata ) la propria soggettiva interpretazione delle implicazioni della clausola 5 del contratto di locazione concluso tra le parti,risolvendosi in una mer a rilettura arbitraria di dette implicazioni ; èperaltro appena il caso di rilevare la sostanziale infondatezza della censura in esame in forza delle medesime ragioni già indicate in relazione all’esame del secondo motivo , avendo la corte territoriale spiegato,in maniera corretta sul piano giuridico e coerente sul piano logico,come le parti non avessero mai inteso subordinare l’efficacia del loro rapporto contrattual e alla perdurante possibilità per la società conduttrice di continuare a svolgere l’attività di sala giochi, sottolineando, peraltro, come il comportamento della società conduttrice avesse, al contrario, offerto indici di valutazione sufficientemente significativi (il silenzio serbato per anni dalla conduttrice a seguito dell’approvazione della norm a proibitiva dell’attivitàdi sala giochi nelle aree c.d. sensibili , la mancata disdetta tempestiva,la mancata motivazione del recesso) a escludere il ricorso dellavolontà della conduttrice di invocare la sopravvenuta impossibilità oggettiva di realizzaz ione della causa contrattuale per effetto della novitàlegislativa risalente a diversi anni prima ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1362, 1363, 1366 Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 1374 c.c., nonché per vizio di motivazione in violazione degli artt. 116e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, nelcaso di specie, del sopravvenuto venir meno della presupposizione considerata dalle parti quale condizione implicita di efficacia del rapporto di locazione, segnatamente consistente nella perdurante possibilità,per la società conduttrice, di svolgere l’attività di sala giochi all’interno dell’immobile locato, tanto desumendosi da una retta interpretazionedel testo contrattuale e, segnatamente, dell’art. 5 del contrattocon il quale le parti avevano riservato alla società conduttrice la possibilità di svincolarsi unilateralmente dal rapporto in caso di mancato rilascio della licenza per lo svolgimento di tale attività, non potendosi arbitrariamente attribuire un diverso significato al sopravvenuto venir meno di detta licenza rispetto al suo iniziale rilascio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, lasocietà ricorrente si sia limitata a prospettare, in maniera del tutto apodittica e senza criticare espressamente i passaggi motivazionali dellasentenza impugnata , la propria interpretazione delle implicazioni desumibili dalla clausola 5 del contratto , senza alcun raccordo con i principidi diritto evocati e risolve ndo le proprie argomentazioni in una merarilettura arbitraria di dette implicazioni ; peraltro, la pretesa violazione dell’art. 118 disp. a tt. c.p.c. non risultaneppure spiegata attraverso il commento dell e argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata al fine di evidenziare la prospettata violazione le gislativa , evocan d o del tutto impropriamente il paradigma della “omessa, insufficiente o Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddittoria motivazione”, palesemente estrane o al disposto dell’art.360 c.p.c. e alla sua violazione ; varrà peraltro evidenziare come la corte territoriale abbia adeguatamente affrontato e risolto, sul piano interpretativo, il tema dellapresupposizione evocato dall’odierna società ricorrente , dettando, a fondamento della propria decisione, una motivazione coerente e sufficientemente discernibile sul piano dell’ide ntificazione dell’ iter logicoseguito; motivazione, rispetto alla quale le censure argomentate dallasocietà ricorrente non risultano essersi adeguatamente misurate, néattraverso la dimostrazione dell’effettivo scostamento del giudice di meritodai canoni legali di ermeneutica contrattuale invocati, né del la sottrazione, del medesimo giudice, al dovere di giustificare in modo congruola decisione assunta ; conil quinto motivo, la rico rrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c., 116 e 132 n. 4 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., nonché per omesso esame di fattidecisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l’avvenuta escussione,da parte della locatrice, della fideiussione rilasciata a tutela didanni esigibili solo alla cessazione del rapporto valesse a significare, sul piano negoziale, la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale in esame; e tanto, sulla base di una motivazione sostanzialmentecontraddittoria e meramente apparente; ilmotivo è inammissibile; osserva in primo luogo il Collegio come la censura argomentata dallasocietà ricorre nte non contenga alcuna specifica attività assertiva delcome e del perché l’insieme delle norme di legge evocate sarebbe statoviolato, risolve ndosi in una mera manifestazione di dissenso sulla ricostruzionedella quaestio fact i ; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasostanza, anche att raverso la proposizione della doglianza in esame,la società ricorrente pretende inammissibilmente di rileggere i fatti di causa secondo la sfumatura interpretativa ritenuta soggettivamente più convincente , ast enendosi tuttavia dall’argomentarein maniera adeguata le modalità attraverso le quali il giudiced’appello si sarebbe in ipotesi sottratto al rispetto dei canoni legalidi ermeneutica contrattuale, né dimostra ndo in maniera coerente laviolazione, da parte del giudice a quo , dei principi che presiedo no al minimocostituzionale della motivazione ; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente attestata l’inammissibilitàdel ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore d ella controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei pre supposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibil e i l ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 15594/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8 /20 2 0 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI ; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 25/1/2020, la Corte d’appello di Trento, sezionedistaccata di Bolzano, ha confermato la decisione con la quale ilgiudice di primo grado ha accertato l’illegittimità del recesso operato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. con riguardo al contratto di locazione da quest’ultima concluso, in qualità di conduttrice, con la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale locatrice), con la conseguente condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamentodei canoni di locazione dovuti fino all’avvenuta successiva consensualerisoluzione del rapporto, oltre al risarcimento dei danni; a fondamento della decisione assunta, la corte territorial e ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva rilevato, da un lato, la tardività della comunicazione di disdetta del contratto di locazione alla sua prima scadenza da parte della conduttrice e, dall’altro, il c arattere immotivato di tale atto ove riguardatoalla stregua di un recesso unilaterale; sottoaltro profilo, il giudice d’appello ha confermato l’insussistenza dei presupposti della risoluzione del contratto di locazione per impossibilitàsopravvenuta, o i n ragione del sopravvenuto venir meno dellapresupposizione invocata dalla società conduttrice (asseritamente consistitanella sopravvenuta impossibilità, per ragioni normative, della continuazione dell’attività di sala giochi all’interno dell’immobile locato), non avendo le parti mai concretamente vincolato la prosecuzione del rapporto contrattuale alla permanenza della possibilità,per la società conduttrice, di svolgere l’attività di sala giochi all’internodell’immobile locato, né avendo la società cond uttrice mai concretamente comprovato l’avvenuta revoca o il mancato rinnovo dellalicenza amministrativa per l’esercizio di tale attività; daultimo, la corte territoriale ha escluso che la società locatrice avessemai manifestato, sia pure implicitamente, la propria volontà di Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri far luogo alla consensuale risoluzione del rapporto, se non successivamentealla sua prima rinnovazione automatica nel corso del presente giudizio, non potendosi desumersi, tale implicita volontà negoziale, dall’avvenuta escussione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., nel corso del rapporto, della fideiussione bancaria rilasciata dalla conduttrice e destinata a garantire il risarcimento di eventuali danni arrecatia carico della locatrice esigibili solo al termine della relazione contrattuale; avversola sentenza del giudice d’appello, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione; laTeam s.r.l. resiste con controricorso; latrattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c.; consideratoche, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente omesso di rilevare come la circostanza della revoca della licenza per l’esercizio dell’attività di sala giochi, e/o il diniegodel suo rinnovo da parte della pubblica amministrazione, fosse rimasta incontestata e pacifica tra le parti nel corso del giud izio, non avendo la società locatrice mai contestato che, in forza delle novità legislativesopravvenute alla conclusione del contratto di locazione, la possibilità di una simile futura rinnovazione della licenza dovesse ritenersi esclusa in considerazione della specifica ubicazione dell’immobilede quo (collocato nelle immediate vicinanze di luoghi c.d. sensibili); ilmotivo è inammissibile; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come la società ricorrente abbia inammissibilmente trascurato di individuare in modo specifico i l contegno processuale di non contestazione ascritto alla controparte, non avendo adeguatamente argomentato né il come , né il perché , quantoriferito dalla controparte all’udienza di discussione del 5 maggio 2016 ( in relazione alla produzione di cui al doc. 36 ) po tesse considerarsipropriamente alla stregua di una ‘non contestazione’; peraltro, la ricorrente risulta aver omesso l’esame delle ampie considerazioni dedicate al tema dalla corte territoriale (cfr. pagg. 22 , 23 e 24 della sentenza impugnata) e particolarmente l’affermazione secondo cui “ il testo stesso del provvedimento [ di cui al detto documento] smentisce l’assunto dell’appellante che qualifica tale comunicazionedell’avviso del procedimento quale comunicazione della revocadella licenza ”; apparepertanto evidente come, attraverso la spiegazione di quanto desumibile dal documento esaminato, la corte territoriale abbia ampiamente argomentato l’ esclu sione del dedotto ( non meglio precisato)contegno processuale di non contestazione ; varràconseguentemente concludere come, attraverso la proposizione delmotivo in esame, l’odierna società ricorrente si sia posta in contrasto conil principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale i l motivo d'impugnazione è costituito da ll'enunciazione delle ragioniper le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazionedelle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un ‘ non motivo ’ , è sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 366, n. 4, c.p.c. (cfr., ex plurimis , Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015,Rv. 636872 - 01) ; è peraltro appena il caso di rilevare come , secondo quanto sostenutodalla società ricorrente, le circostanze rimaste asseritamente incontroversetra le parti riguarderebbero i soli presupposti di fatto e didiritto per il mancato rinnovo della licenza (ossia l’entrata in v igore diuna norma giuridica proibitiva dello svolgimento di attività di sala giochientro il raggio di 300 metri dall’ubicazione di uno dei luoghi c.d. sensibili,e la circostanza dell’effettiva collocazione dell’immobile locato entrotale raggio), ma non la decisiva circostanza (ove lo fosse stata effettivamente)dell’avvenuta concreta revoca della licenza (o del suo mancato rinnovo): nulla , infatti , avrebbe potuto escludere l’eventualitàdella mancata concreta revoca di tale licenza (per le più svariateragioni, legittimo o illegittime ), con la conseguente perdurante possibilità, per la società conduttrice, di continuare a svolgere la propriaattività nell’immobile locato ; con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per vio lazione e falsa applicazione degli artt . 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt . 1256, 1463, 2697, 2727 e 2729 c.c. (in relazione all’art. 360 nn . 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato come il comportamento contrattuale della società conduttrice (segnatamente consistito nell’aver proseguito il rapportolocazione per anni, senza nulla eccepire o contestare pur dopo l’approvazione delle norme che avrebbero reso impossibile il rinnovo della licenza per l’esercizio dell’attività di sala giochi) avesse manifestato la propria volontà di proseguire in ogni caso il rapporto contrattuale, incorrendo, in tal modo, in un’errata utilizzazione dei meccanismi presuntivi previsti dalla legge, essendosi nella specie trattatodi circostanze di fatto del tutto equivoche, di per sé inidonee a Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri giustificare la conclusione fatta propria dal giudice a quo , e peraltro smentite dai restanti el ementi di prova documentale acquisiti al giudizio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, la società ricorrente pretend a di proporre una rilettura , sul piano probatorio, de l significato dei f atti di causa e degli elementi istruttori complessivamente acquisiti , sulla base di una prospettiva criticanon consentita in sede di legittimità; ciò posto , varrà in ogni caso sottolineare come il ragionamento presuntivoseguito dalla corte territoriale s ia sorretto da una struttura argomentativapienamente coerente e corretta, in termini giuridici, e deltutto congrua sul piano rappresentativo, avendo il giudice d’appello financo sottolineato come la stessa società conduttrice si fosse astenutadall’avvalersi tempestivamente dei rimedi previsti dalla legge al fine di sottrarsi all a perdurante efficacia del contratto, non comunicando tempestivamente la propria disdetta al fine di impedire la rinnovazione automatica del rapporto e omettendo di comunicare unavalida e motivata ragione di recesso dal rapporto con riferimento allacircostanza dell’impossibilità di proseguire l’attività programmata nell’immobile; converràinfine rilevare come la violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. non risulti neppure dedotta secondo i canoni tradizionalmente definiti dalla giurisprudenza di legittimità, dovendo ribadirsi come, in materia di ricorso per cassazione, la violazione dell'art.2697 c.c. si configura se il giudice di meri to applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sulla differenza fra fatti costit uivi ed eccezioni , mentre la violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciandoche il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservarela regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla basedi prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nelvalutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza diconvincimento ad alcune piuttosto che ad alt re (cfr. Sez. U, Sentenza n.20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; allo stesso modo, la violazione dell'art. 116 c.p.c. (norma che sancisceil principio della libera valutazione delle prove, salv a diversa previsionelegale) è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenzadi una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezz amento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. , ex plurimis , Sez. 3, Sentenzan. 11892 del 10/06/2016 , Rv. 640192 – 01 ) ; quanto, poi, all’evocazione dell’art. 2729 c.c., si rileva che è dedotta senza rispettare i criteri indicati da Cass., Sez. Un., n. 1785 del2018 (vedi par. 4 e ss.); con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli artt. 116 e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c. e 111 Cost, nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi(in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente in relazione al punto concernente la pretesa esclusione dell’avvenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, con particolare riguardo all’erronea affermazione dell’incompatibilità della Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri volontàmanifestata dalla società conduttrice nel corso del rapporto con lavolontà di avvalersi di tale rimedio risolutivo; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la società ricorrente abbia dedotto inammissibilmente la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. sulla base di elementi estranei ai contenuti dello stesso provvedimento impugnato e prospettando (peraltro in modo del tutto apodittico e senzaneppure criticare in modo espress o i passaggi mot ivazionali della sentenza impugnata ) la propria soggettiva interpretazione delle implicazioni della clausola 5 del contratto di locazione concluso tra le parti,risolvendosi in una mer a rilettura arbitraria di dette implicazioni ; èperaltro appena il caso di rilevare la sostanziale infondatezza della censura in esame in forza delle medesime ragioni già indicate in relazione all’esame del secondo motivo , avendo la corte territoriale spiegato,in maniera corretta sul piano giuridico e coerente sul piano logico,come le parti non avessero mai inteso subordinare l’efficacia del loro rapporto contrattual e alla perdurante possibilità per la società conduttrice di continuare a svolgere l’attività di sala giochi, sottolineando, peraltro, come il comportamento della società conduttrice avesse, al contrario, offerto indici di valutazione sufficientemente significativi (il silenzio serbato per anni dalla conduttrice a seguito dell’approvazione della norm a proibitiva dell’attivitàdi sala giochi nelle aree c.d. sensibili , la mancata disdetta tempestiva,la mancata motivazione del recesso) a escludere il ricorso dellavolontà della conduttrice di invocare la sopravvenuta impossibilità oggettiva di realizzaz ione della causa contrattuale per effetto della novitàlegislativa risalente a diversi anni prima ; conil quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1467, 1362, 1363, 1366 Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri e 1374 c.c., nonché per vizio di motivazione in violazione degli artt. 116e 132 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso il ricorso dei presupposti per il riconoscimento, nelcaso di specie, del sopravvenuto venir meno della presupposizione considerata dalle parti quale condizione implicita di efficacia del rapporto di locazione, segnatamente consistente nella perdurante possibilità,per la società conduttrice, di svolgere l’attività di sala giochi all’interno dell’immobile locato, tanto desumendosi da una retta interpretazionedel testo contrattuale e, segnatamente, dell’art. 5 del contrattocon il quale le parti avevano riservato alla società conduttrice la possibilità di svincolarsi unilateralmente dal rapporto in caso di mancato rilascio della licenza per lo svolgimento di tale attività, non potendosi arbitrariamente attribuire un diverso significato al sopravvenuto venir meno di detta licenza rispetto al suo iniziale rilascio; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, anche in relazione alla censura in esame, lasocietà ricorrente si sia limitata a prospettare, in maniera del tutto apodittica e senza criticare espressamente i passaggi motivazionali dellasentenza impugnata , la propria interpretazione delle implicazioni desumibili dalla clausola 5 del contratto , senza alcun raccordo con i principidi diritto evocati e risolve ndo le proprie argomentazioni in una merarilettura arbitraria di dette implicazioni ; peraltro, la pretesa violazione dell’art. 118 disp. a tt. c.p.c. non risultaneppure spiegata attraverso il commento dell e argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata al fine di evidenziare la prospettata violazione le gislativa , evocan d o del tutto impropriamente il paradigma della “omessa, insufficiente o Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri contraddittoria motivazione”, palesemente estrane o al disposto dell’art.360 c.p.c. e alla sua violazione ; varrà peraltro evidenziare come la corte territoriale abbia adeguatamente affrontato e risolto, sul piano interpretativo, il tema dellapresupposizione evocato dall’odierna società ricorrente , dettando, a fondamento della propria decisione, una motivazione coerente e sufficientemente discernibile sul piano dell’ide ntificazione dell’ iter logicoseguito; motivazione, rispetto alla quale le censure argomentate dallasocietà ricorrente non risultano essersi adeguatamente misurate, néattraverso la dimostrazione dell’effettivo scostamento del giudice di meritodai canoni legali di ermeneutica contrattuale invocati, né del la sottrazione, del medesimo giudice, al dovere di giustificare in modo congruola decisione assunta ; conil quinto motivo, la rico rrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 1372 c.c., 116 e 132 n. 4 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., nonché per omesso esame di fattidecisivi controversi (in relazione all’art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l’avvenuta escussione,da parte della locatrice, della fideiussione rilasciata a tutela didanni esigibili solo alla cessazione del rapporto valesse a significare, sul piano negoziale, la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale in esame; e tanto, sulla base di una motivazione sostanzialmentecontraddittoria e meramente apparente; ilmotivo è inammissibile; osserva in primo luogo il Collegio come la censura argomentata dallasocietà ricorre nte non contenga alcuna specifica attività assertiva delcome e del perché l’insieme delle norme di legge evocate sarebbe statoviolato, risolve ndosi in una mera manifestazione di dissenso sulla ricostruzionedella quaestio fact i ; Adunanzadel 16 marzo 2023 - R.G. n. 15594/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri nellasostanza, anche att raverso la proposizione della doglianza in esame,la società ricorrente pretende inammissibilmente di rileggere i fatti di causa secondo la sfumatura interpretativa ritenuta soggettivamente più convincente , ast enendosi tuttavia dall’argomentarein maniera adeguata le modalità attraverso le quali il giudiced’appello si sarebbe in ipotesi sottratto al rispetto dei canoni legalidi ermeneutica contrattuale, né dimostra ndo in maniera coerente laviolazione, da parte del giudice a quo , dei principi che presiedo no al minimocostituzionale della motivazione ; sulla base di tali premesse, dev’essere definitivamente attestata l’inammissibilitàdel ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore d ella controparte, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo; dev’essere infine attestata la sussistenza dei pre supposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r.n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibil e i l ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 6.000,0
Sentenza Cassazione n. 12477/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris