CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 gennaio 2023
Cassazione n. 19142/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 05/01/2023 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri aveva applicato a entrambi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere e per numerosi reati fine di usura, estorsione ed esercizio abusivo di attività creditizia. 2. Hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi. 2.1. Quanto alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], violazione della legge processuale per la omessa declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, stante il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma 1, del codice di rito. Il G.i.p. procedette all'interrogatorio il 28 dicembre 2022, ritenendo erroneamente che il 22 dicembre vi fosse un assoluto impedimento dell'indagata, risultata positiva al Covid, circostanza da escludere, considerato che il giorno seguente si tenne un colloquio da remoto fra la stessa e il difensore. 2.2. Per entrambi gli indagati, vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la mancanza di attualità delle stesse. Il Tribunale non ha considerato che negli oltre dieci mesi trascorsi fra la commissione dell'ultimo fatto-reato, risalente al febbraio 2022, e l'esecuzione della misura non è emerso alcun comportamento o atto concreto riferibile ai due ricorrenti, indicativo di un attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa ovvero di inquinamento probatorio, insussistente quest'ultimo anche in ragione dell'avvenuta conclusione delle indagini. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi non consentiti o manifestamente infondati.2. Il primo motivo propone una questione che, seppure correttamente risolta dal Tribunale con ampia motivazione, non poteva neppure essere devoluta in sede di riesame. In una risalente pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte, premesso che il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, hanno escluso che sia consentito dedurre con tale mezzo di impugnazione la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti; ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità ma, agendo sul diverso piano della persistenza della misura, ne importano l'estinzione automatica che deve essere disposta, in un distinto procedimento, con l'ordinanza specificamente prevista dall'art. 306 cod. proc. pen., suscettibile di appello ai sensi dell'art. 310 dello stesso codice (Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015). Il principio è stato ribadito dalle stesse Sezioni Unite (Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Polcino, non mass. sul punto) e dalla successiva giurisprudenza di legittimità, secondo la quale nel procedimento di riesame non sono deducibili né rilevabili d'ufficio questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dell'art. 310 del codice di rito (Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294; Sez. 2, n. 6761 del 07/11/2013, dep. 2014, Calvigioni, Rv 258994; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, dep. 2013, Russo, Rv 254447). 3. In ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, non è ravvisabile il vizio motivazionale denunciato dai ricorrenti, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto).Il Tribunale, quanto all'esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha rimarcato la spregiudicatezza, la personalità aggressiva e la professionalità dimostrate dai ricorrenti, che per tantissimi anni, a partire dal 2013, hanno gestito un vorticoso e redditizio giro di affari con decine di debitori, alcuni dei quali fatti oggetto di gravi ed esplicite minacce, rivolte anche ai loro familiari, quando erano in ritardo o avevano difficoltà nei pagamenti. Va ribadito che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate opportunità di ricadute a portata di mano dell'indagato, essendo necessario e sufficiente formulare una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, Barletta, dep. 2021, Rv. 280566). In presenza della suddetta esigenza cautelare, risulta priva di interesse la doglianza relativa alla ritenuta insussistenza della ulteriore esigenza cautelare prevista dall'art. 274, comma 1, lett. a), del codice di rito. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c