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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40609/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; .

FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl ed in virtù del contratto con la concessionaria dell'[OSCURATO:SOCIETA], e perciò quale esercente un pubblico servizio, della somma di 206.000 euro per il mancato pagamento del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; nei riguardi dell'imputata non sarebbe sussistente la qualifica soggettiva e neppure la condotta penalmente rilevante di appropriazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez.

U., n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 giugno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . FATTO E DIRITTO 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, in qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] srl ed in virtù del contratto con la concessionaria dell'[OSCURATO:SOCIETA], e perciò quale esercente un pubblico servizio, della somma di 206.000 euro per il mancato pagamento del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità; nei riguardi dell'imputata non sarebbe sussistente la qualifica soggettiva e neppure la condotta penalmente rilevante di appropriazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez. U., n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 giugno
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