CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07879/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza del 20 settembre 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato - ritenendosi incompetente a decidere, in funzione di giudice dell'esecuzione, sull'istanza, formulata il 10 dicembre 2022 dall'[OSCURATO:PERSONA] crediti del Tribunale di Firenze nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], in merito all'applicazione dell'indulto ai sensi dell'art. 672 cod. proc. pen., in relazione al reato giudicato con la sentenza del 6 ottobre 1999, irrevocabile il 10 dicembre 1999 - ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in precedenza dichiaratosi incompetente a provvedere ed ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2. Con provvedimento in data 23 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva declinato la propria competenza ritenendo che competente a decidere fosse il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato. Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che la competenza avrebbe dovuto essere determinata in relazione all'ultimo dei provvedimenti irrevocabili e tale provvedimento è la sentenza emessa in data 21 dicembre 2020, irrevocabile il 7 maggio 2021, dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, cui pertanto riteneva spettare la competenza a decidere della relativa questione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritti depositate il 18 dicembre 2023, ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Firenze. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva il Collegio che non sussiste, nella specie, la materia oggettiva di un conflitto, ma gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Firenze in composizione monocratica, giudice funzionalmente competente. 2. Questa Corte ha, invero, da tempo affermato che il conflitto negativo di competenza - connotato da due formali provvedimenti con cui due giudici negano di prendere cognizione dello stesso procedimento, reciprocamente indicando la competenza dell'altro giudice - sorge soltanto nel caso in cui dall'insanabile contrasto fra i detti giudici derivi il blocco dell'iter processuale, irrisolvibile senza l'intervento della Corte regolatrice. Ne consegue che allorquando l'indicazione di competenza non è reciproca, ma il secondo giudice ritiene che del procedimento debba prendere cognizione un terzo giudice, non sorge, sino ad allora, ipotesi conflittuale in quanto basterà trasmettere gli atti a tale altro giudice il quale ben potrebbe riconoscere la propria competenza o perfino indicare quella di un quarto. 3. È ciò che è avvenuto nel caso in esame poiché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha indicato, quale giudice competente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, mentre quest'ultimo, nell'elevare il conflitto ha indicato la competenza del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice monocratico. 4. Il conflitto, pertanto, non sussiste e gli atti devono essere trasmessi, per l'ulteriore corso, al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice monocratico., giudice funzionalmente competente. È, infatti, assolutamente consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, il principio per cui, nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima e ciò anche se la questione attiene a titoli esecutivi diversi e anteriori (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, confl. comp. in proc. Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, confl. comp. in proc. Musumeci, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459; Sez. 1, n. 45175 del 10/10/2014, confl. comp. in proc. Trevisi, Rv. 261136; Sez. 1, n. 17545 del 20/04/2012, confl. comp. in proc. Gasbarrini, Rv. 252887; Sez. 1, n. 2141 del 20/12/2011, confl. comp. in proc. Pasquale, Rv. 251684). L'esigenza sottesa, in tal modo tutelata, è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia. In funzione di ciò, l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi la totalità dei titoli esecutivi, o solo uno o più di essi. Con l'ulteriore precisazione che l'individuazione del giudice competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. deve avvenire avendo riguardo alla reale situazione di fatto esistente al momento del deposito della domanda o del ricorso e non a quella, eventualmente difforme, risultante dal casellario giudiziale. (Sez. 1, n. 12758 del 02/02/2021, confl. comp. in proc. D'Elia, Rv. 280683). 5. In applicazione di tale principio, cui occorre dare continuità, dato che alla data dell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione (1° dicembre 2022), la condanna ultima irrevocabile a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata pronunciata dal Tribunale di Firenze in composizione monocratica, gli atti devono essere ad esso trasmessi, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti a Tribunale di Firenze in composizione monocratica. Così deciso il