CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024
Cassazione n. 40196/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al delitto di cui agli artt. 217, comma 1, n. 4 e 224 n. 1 L.F. (capo B), con conseguente rideterminazione delle pene inflittegli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, in data 18 settembre 2024, il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale ha articolato due motivi nuovi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si contesta, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta semplice patrimoniale, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha efficacemente valorizzato la decisiva circostanza che già a partire dal 2014 la società amministrata dall'imputato versava in un'evidente situazione di difficoltà e che, a dispetto di ciò e dell'ulteriore dato che nell'esercizio 2015 la società stessa aveva perso totalmente il capitale sociale, egli non aveva adottato alcun provvedimento in grado di impedire il dilagare della situazione debitoria) e, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi - sul detto capo - sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, cui la Corte di appello si è distaccata dal minimo edittale di pena per il delitto di cui all'art. 217 L.F, congruamente valorizzando la «grave imprudenza dell'imputato, il quale aveva mantenuto una condotta inerte nonostante la totale erosione del capitale sociale, nonché l'entità, seppur contenuta ma non irrisoria del passivo fallimentare» (vedasi pag. 8 della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]