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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 21613/2026

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dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ERNESTINAPOLLAROLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE979 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RNOumSeEro, r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITNAumTeOro; d i raccolta generale 21613/2026- controricorrente D–at a pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 925/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 464/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione neigiudizi riuniti di rinvio dalla Cassazione delle precedentisentenze di secondo grado n.75/11 e n.113/11, di rigetto deirispettivi appelli promossi da INPS e INAIL avverso le condannesubìte in giudizio di primo grado a restituire la maggior sommaversata da [OSCURATO:PERSONA] SpA a titolo di contributi epremi assicurativi relativi agli anni 1995-1996-1997 rispetto al10% dovuto ai sensi dell’art. 4 comma 90 L.350/03 in qualità diimpresa danneggiata dall’alluvione piemontese del 1994, eseguendo l’orientamento espresso con le pronunce dilegittimità, sent. n.3643/17 e n.5217/17, che richiamavano ilprincipio di definizione automatica della posizione previdenzialesusseguente all’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art.4 co.90 L.350/03 e dell’art. 3-quater d.l. 300/06 non solo aitributi ma anche ai contributi e premi -nel senso che chi nonabbia ancora pagato può versare il 10% del dovuto e chi abbiagià pagato può richiedere il rimborso del 90%, non dovuto-, haproceduto a CTU per determinare gli importi massimi delleagevolazioni di cui l’impresa può godere a seguito delladecisione della Commissione Europea del 14/8/2015,costituente jus superveniens vincolante per il giudice nazionale,circa il limite di aiuto individuale che può essere riconosciuto aisensi del Regolamento UE sul de minimis applicabile, qualeNumero registro generale 9143/2021soglia di irrilevanza dell’aiuto di Stato che, ove superata,N umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026comporti il diniego del beneficio nella sua interezza; e nel casDoat a pubblicazione 24/06/2026di mancanza di prova del de minimis, la Corte rimettente avevaprevisto che in sede di rinvio potessero essere esibiti documentiche consentivano l’accertamento di fatti che in base allaprecedente disciplina non erano indispensabili ed inerenti aldanno diretto subito dall’impresa per effetto della calamitànaturale, danni compatibili con il mercato interno ai sensi dellanorma derogatoria sugli aiuti di Stato ex art. 107 comma 2 lett.b) del TFUE, al netto dell’importo già compensato da altre fonti(assicurazioni o altre misure di aiuto).La Corte territoriale, premesso che l’importo del 90% deicontributi INPS richiesto dalla società, pari ad € 3.357.891,50supera la soglia massima di 200.000 euro prevista dalRegolamento n. 1407/2013, ha proceduto a verificare lacompatibilità con il mercato interno delle agevolazioni richiestedalla società sulla base dei limiti delle compensazioni con ildanno diretto arrecato dalla calamità naturale, e poiché l’oneredi allegazione e prova del danno resta a carico di chi invoca ilbeneficio, riespansi per effetto della pronuncia di rinvio ex art.394 c.p.c., acquisita perizia integrativa di parte del 10/4/2018sugli ulteriori pregiudizi (oltre ai danni già accertati con periziadel 31/12/1994) costituiti rispettivamente dalla perdita direddito e da ulteriori costi asseritamente sostenuti per l’impiegodi personale interno, interventi di manutenzione, riparazioni esostituzioni di macchinari, impianti, fabbricati e infrastrutture, eper la realizzazione di un nuovo capannone, ha proceduto averificare, con ausilio del CTU, l’entità del danno emergente edella perdita di reddito, come determinata ai sensi dell’art. 50co. 4 del Regolamento UE n.651/2014, con riferimento allasospensione dell’attività nei sei mesi successivi all’eventoNumero registro generale 9143/2021alluvionale.

Quindi, escluso il costo per il nuovo capannoneN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026realizzato negli anni 1999-2000 e cioè a distanza di oltre cinquDeat a pubblicazione 24/06/2026anni dall’evento non rientrante ai fini delle compensazioni exart. 107 co.2 lett. b) TFUE, calcolato il danno complessivoaccertato in CTU, attualizzato alla data della domandaamministrativa, detratti gli aiuti ottenuti a titolo di contributi afondo perduto, e quelli in conto interessi con le rate dipreammortamento sul finanziamento ottenuto ex lege 35/1995,e sottratto il tutto dalle somme percepite in eccedenza, la Corteha ritenuto che la somma che la società ha diritto a ripetere siapari ad Euro 529.791,71 a titolo contributi INPS e di Euro28.471,42 a titolo di premi INAIL; per contro, avendo i predettiistituti già dato esecuzione alle sentenze di condanna a lorocarico, annullate in cassazione, ha condannato la società arestituire la dedotta differenza, pari ad € 2.828.099,79 in favoredi INPS (cioè € 3.357.891,50– € 529.791,71) e ad € 180.482,06in favore di INAIL (cioè € 152.010,64 - € 28.471,42).2.

Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] SpAaffidandosi a 5 motivi, a cui INPS ed INAIL resistono concontroricorso.

Ricorrente ed INAIL hanno depositato memorie.3.

La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Premesso che con ricorso del 2009 la società, colpita da eventialluvionali del 1994 in Piemonte, aveva chiesto, ex art. 4 comma90 L. 350/2003, il rimborso dei contributi pagati per l’intero aINPS e INAIL per gli anni 1995, 1996, 1997, invocandone lariduzione fino al 10% ai sensi dell’art. 9 co. 17 L. 289/2002, eche nel primo giudizio di appello la Corte aveva confermatoNumero registro generale 9143/2021l’accoglimento del ricorso esitato in primo grado, ma cheN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026successivamente in sede di giudizio di legittimità era statDaat a pubblicazione 24/06/2026ritenuta la necessità di accertare in fatto se l’aziendapossedesse o meno i requisiti per accedere ai benefici essendonelle more subentrata la Decisione della [OSCURATO:PERSONA].195/16 con susseguente rideterminazione, in deroga agli aiutidi Stato, delle somme recuperabili in ragione del danno in nessocausale diretto con la calamità naturale e previa detrazione deicosti ammissibili ex art. 50 co. 4 Reg. n. 651/2014, evidenziache la CTU integrativa non aveva proceduto ai chiarimentirichiesti nelle osservazioni di parte sulla quantificazione deidanni come conseguenza diretta, e che il pagamento dellecontribuzioni rimborsate era avvenuto prima del procedimentocomunitario concluso con la Decisione 2016/195, trovandosi alfine nella condizione di poter ripetere una somma notevolmenteinferiore alle somme corrisposte da INPS e INAIL e quindi didover restituire le maggiori somme percepite.

La societàimpugna per i seguenti motivi:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inmateria di assolvimento di onere della prova e dei criteri diriparto, dell’art. 116 c.p.c in materia di prudente apprezzamentoriferibile allo jus superveniens integrato dai punti 149 e 150della [OSCURATO:PERSONA] n.2016/195, nonchédell’art. 50 del Reg. 651/2014 in connessione con art. 107 TFUE,per avere la Corte d’appello ritenuto che la società abbiaricevuto aiuti in misura superiore rispetto allo sgravio dovuto;la CTU aveva considerato i valori supportati da documentazionenon contestata e, stante l’obbligo di conservazione delladocumentazione per un periodo non superiore a 10 anni, tenutoconto di quanto previsto nella decisione della Commissione n.Numero registro generale 9143/2021195/2016, era impossibile determinare in modo assoluto eN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026oggettivo l’ammontare esatto dei danni subiti come direttDaat a pubblicazione 24/06/2026conseguenza della calamità naturale.

La prima relazione distima dei danni, del 31/12/94 (nell’immediatezza dell’eventoalluvione del 6/11/94) parlava di danni di circa € 626.000 edera sommaria e parziale, perché si limitava ai danniimmediatamente riscontrabili, ma molti danni si manifestaronodopo (nei muri, agli impianti), sicché l’indagine supplementaredel consulente tecnico di parte, compiuta nel 2018 per stabilirel’effettivo e totale danno riportato dalla società, era completa,tenuto conto che la società anche a distanza di anni avevaconservato ampia documentazione contabile, per cui erapossibile compiere, all’attualità, una ricognizione completa edesaustiva.

Per contro, la CTU dell’ottobre 2019 avevadeterminato i costi per il ripristino dell’attività in un ammontareche si discostava di poco da quanto individuato nella perizia distima del 1994 ed aveva rimesso al giudice d’appello di valutaregli elementi di prova forniti dalla società contestati dalle difesedegli enti, valutazione che la Corte locale aveva volontariamenteomesso di compiere limitandosi a rilevare la ineccepibilità dellametodologia adottata in quanto basata su dati non contestati.-nel secondo motivo la società deduce in relazione all’art. 360primo comma n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. art. 50 co.4 Reg. 651/2014 richiamato dall’art. 3 dellaDecisione Commissione Europea n.2016/195 in connessione conart. 107 TFUE, per avere la Corte d’appello condiviso il calcolodel lucro cessante subito dalla società, come determinato dalCTU, applicando un criterio di media aritmetica difforme dalleindicazioni normative dell’art. 50/4 Reg. 651/2014; occorrevacioè fare un raffronto tra il reddito certo conseguito nel semestresuccessivo, con il reddito della media dei tre anni scelti fra iNumero registro generale 9143/2021cinque anni precedenti, ed invece il CTU aveva utilizzato ilN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026criterio della media aritmetica per entrambi gli elementi.

Data pubblicazione 24/06/2026-con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 co.4 delRegolamento n. 651/2014 richiamato dall’art. 3 della DecisioneCommissione Europea n.2016/195 in connessione con art. 107TFUE, per avere la Corte d’appello determinato il dannoemergente in relazione non ai costi documentati connessidirettamente con i danni subiti dalla alluvione del 1994, comeprevisto dall’art. 50 co.4 Reg. cit. Ed invece: gli extra costi peril personale interno erano documentati, attraverso dichiarazionidel personale interno riportate nella relazione tecnica del 2018e supportate da materiale fotografico; ed erano documentati idanni agli immobili ed i costi di manutenzione per ditte esterne.-con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360co.1 n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo relativo aidanni per extra costi relativi al personale interno, relativi allenei giorni immediatamente successivi all’evento alluvionale efino alla ripresa di funzionalità dello stabilimento produttivo.-con il quinto motivo, infine, deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 107e 108 TFUE nonché della Decisione 2016/195 della CommissioneEuropea del 14/8/2015 in rel. art. 9 co.17 L.289/02, art. 4 co.90L.350/03, art. 3-quater co.1 d.l. 350/03, art. 3-quater co. 1 D.L.n.300/06 conv. in L. 17/2007, art.3 Cost. per avere la Corted’appello condannato la società a restituire a INPS e INAIL lemaggiori somme già rimborsate in eccedenza rispetto a quellecui la società aveva diritto, violando le disposizioni cheescludono di recuperare gli aiuti di Stato concessi per calamitàNumero registro generale 9143/2021verificatesi da più di dieci anni dalla sua adozione.

La CorteN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026d’appello ha previsto un rimborso soltanto di una parte dDeait a pubblicazione 24/06/2026contributi e premi in virtù di una presunta sovracompensazionerispetto all’importo del danno subìto, mentre la decisione dellaCommissione Europea prevede che sia escluso il recupero diaiuti di Stato concessi ai soggetti con sede operativa nei Comunicolpiti da calamità verificatesi più di 10 anni prima dalla data diadozione, per l’impossibile recupero di documentazione di cuiper la legislazione italiana non v’è obbligo di conservazioneultradecennale, ai sensi dell’art. 2200 c.c.

Inoltre, la societàaveva ricevuto il rimborso in esecuzione delle sentenze deltribunale del 2009, ben prima della decisione della CommissioneEuropea del 2015.

Sarebbe espressivo di disparità ditrattamento obbligare alla restituzione le imprese che hannoricevuto la restituzione in esecuzione della condanna giudizialeed esonerare coloro che hanno ricevuto adempimentospontaneo dell’INPS; un’interpretazione difforme si esporrebbea profili di illegittimità costituzionale; per la teoria deicontrolimiti, se la decisione comportasse una irragionevoleviolazione del principio di eguaglianza, tornerebbe ad applicarsipienamente l’art. 4 co. 90 L.350/03 sulla riduzione al 10%dell’obbligo contributivo.2.

Nel suo controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità delricorso per tardività, proposto oltre un anno dal deposito dellasentenza oggetto di impugnazione, e aderisce alla tesi secondola quale le agevolazioni ex art. 4 co.90 L. 350/2003costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno,salvo che l’aiuto rientri nei limiti del Regolamento UE de minimiso che rientri nelle deroghe previste dall’art. 107 par.2 TFUE.2.1 - Anche l’INAIL produce controricorso e conclude pNeumre roil r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026rigetto per infondatezza dei motivi anche in ragionNeu mdereo dgi lrai ccolta generale 21613/2026orientamenti già espressi in sede di legittimità.

Data pubblicazione 24/06/20263.

Il ricorso è infondato.4.

Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività delricorso notificato il 26/3/2021 a fronte del deposito dellasentenza alla data del 24/1/2020.

L'impugnazione percassazione della sentenza d'appello è assoggettata al termineannuale, stante l’applicazione del termine decadenziale delleimpugnazioni ratione temporis vigente: invero, l'art. 46, comma17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 327,primo comma, c.p.c., stabilendo che il ricorso per cassazionenon possa essere più proposto decorsi sei mesi dallapubblicazione della sentenza, ma la sostituzione dell'originariotermine annuale si applica ai giudizi instaurati dopo la data dientrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009).

Atal fine, si deve avere riguardo all'originario atto introduttivo(Cass., sez.

VI-III, 1° dicembre 2021, n. 37750), nel caso dispecie antecedente al 4 luglio 2009: dal ricorso in esame siapprende che l’originario ricorso introduttivo era stato propostoil 27/4/2009.

Si deve poi considerare che la sentenza della Corted'appello di Torino è stata pubblicata il 24 gennaio 2020 e che,per effetto dell'art. 83, co. 2, del decreto-legge 17/3/2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/4/2020, n. 27,è stato sospeso «il decorso dei termini per il compimento diqualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», ivi compresianche i termini per le impugnazioni.

La sospensione, dispostaoriginariamente dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è stata poiprorogata all'11 maggio 2020 in virtù dell'art. 36, co. 1, del D.L.8 aprile 2020, n.23, convertito, con mod., nella L. n.40/2020.

IlNumero registro generale 9143/2021termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenzaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026del 24/1/2020, prorogato di 85 giorni per effetto dellDaat a pubblicazione 24/06/2026menzionata sospensione nel periodo emergenziale, non erapertanto scaduto alla data di notifica del ricorso per cassazionedel 26/3/2021.5.

Procedendo nella disamina dei singoli motivi di ricorso, siosserva innanzitutto che non viene in discussionel’interpretazione dell’ambito normativo applicabile, comechiaramente delineato nella pronuncia resa da questa Cortenella fase rescindente del processo (sent. n. 3643/2017), e chenon emergono doglianze in rito sulle modalità e termini dellafase di giudizio di rinvio a cui era stato ivi demandatol’accertamento in fatto, sulla base della decisione dellaCommissione Europea del 14/8/2015 integrante jussuperveniens, sulla circostanza se l’azienda possedesse o menoi requisiti per accedere al beneficio.6.

In sintesi, ed a miglior comprensione dell’itinerario normativoapplicabile, si rammenta che l’art. 4 co.90 L.350/2003 ha estesoai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 inPiemonte, già destinatari di agevolazioni contributive e fiscali aisensi dell’art. 6 co.2, 3, 7-bis del d.l. 646/94, le disposizioni diregolarizzazione automatica previste dall’art. 9 co.17 L.289/2002 in favore delle imprese colpite dal sisma in Siciliaorientale del 1990, prevedendo che potessero regolarizzare lapropria posizione relativa al triennio 1995-96-97 versando il10% dell’importo dovuto (oppure se avessero già versatol’intero importo, richiedere il rimborso del 90%, secondoprincipio di ragionevolezza di matrice costituzionale, cfr.

C.Cass.11247/2010).

La normativa comunitaria, nell’ottica dicontemperare i rigorosi effetti del divieto di aiuti di Stato cheNumero registro generale 9143/2021falsino la leale concorrenza tra imprese a vantaggio di alcuneN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026che ricevano risorse pubbliche, ha previsto, con il RegolamentDoat a pubblicazione 24/06/2026UE n. 651/2014, che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danniarrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe,frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche,incendi boschivi di origine naturale) siano compatibili con ilmercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, letterab), del trattato e siano esentati dall'obbligo di notifica di cuiall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino lecondizioni di cui all’articolo 50 ed al capo I del Regolamento.

Silegge all’art. 50 che: «2.

Gli aiuti sono concessi alle seguenticondizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Statomembro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamitànaturale dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra idanni provocati dalla calamità naturale e il danno subitodall'impresa.

3. I regimi di aiuti connessi a una determinatacalamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla datain cui si è verificato l'evento.

Gli aiuti relativi a tali regimi sonoconcessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento.

4. I costiammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenzadiretta della calamità naturale, valutati da un espertoindipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente oda un'impresa di assicurazione.

Tra i danni possono figurare idanni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature,macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta allasospensione totale o parziale dell'attività per un periodomassimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Ilcalcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sulvalore economico che gli attivi colpiti avevano prima dellacalamità.

Tale calcolo non supera i costi di riparazione o ladiminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità,ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamNeumnetreo r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamNiutmàe.ro dLi ara ccolta generale 21613/2026perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziaDrait a pubblicazione 24/06/2026dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse(EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamenteconnessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale)confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsidell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anniprecedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore eil peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stessosemestre dell'anno.

Il danno viene calcolato individualmente perciascun beneficiario.

5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevutia copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito dipolizze assicurative, non superano il 100 % dei costiammissibili».6.1 - Di seguito, la Decisione n. 195/2016 della CommissioneEuropea affronta il tema della compatibilità della dimostrazionedei danni arrecati oggetto di recupero con la disciplina nazionaledell’obbligo di tenuta delle scritture contabili non oltre unperiodo di dieci anni; nei paragrafi 149 e ss. è riportato che “Anorma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gliaiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturalisono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili evanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danniarrecati”.

A tal proposito, la Commissione ha tuttaviaconsiderato che la grande maggioranza dei beneficiari chehanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a piùdi 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari aprovare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo,poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sonotenute a conservare scritture amministrative e contabili per unNumero registro generale 9143/2021periodo superiore ai 10 anni.

Ne consegue che, disponendo ilN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dDeait a pubblicazione 24/06/2026danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aversofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche alrecupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dellostesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui leimprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamitànaturale avevano diritto.

Per tale ragione la Commissione hariconosciuto che “per le calamità naturali risalenti a oltre diecianni prima della data della presente decisione, è giuridicamentee fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarieper calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile darecuperare.

Per questo motivo emettere un ordine di recuperoin queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi eassoluti”, ed ha concluso che, pur in presenza di misure di aiutoillegittimamente attuate, incompatibili con il mercato interno, edovendo lo Stato membro procedere in tali casi ad adottaretutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso ilbeneficiario, andava considerato che per tutti gli aiuti concessinel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in areecolpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data dellapresente decisione, “non è opportuno disporre un recupero, conl'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sedeoperativa nell'area colpita da calamità naturale al momentodell'evento” e che sarebbe in tali casi “impossibile calcolare conprecisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare.

Isingoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuticompatibili con il mercato interno in virtù della deroga di cuiall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE potrebbero nonessere più in possesso della documentazione necessaria perNumero registro generale 9143/2021dimostrare se hanno o meno ottenuto un beneficio (completo oN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026parziale) del danno subito”.

E per tale ragione la CommissionDeat a pubblicazione 24/06/2026prevedeva di richiedere all'Italia di “mettere in atto tutte lemisure necessarie al fine di recuperare solo gli aiuti incompatibiliconcessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure dicui al considerando 109, fatti salvi i casi individuali chesoddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con ilmercato interno in virtù della deroga prevista all'articolo 107,paragrafo 2, lettera b), del trattato, come illustrato alconsiderando 136 oppure i casi in cui il beneficio individuale èin linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancorai casi in cui il beneficio individuale è concesso in conformità diun regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzionecome illustrato al considerando 134”.7.

Ciò posto, sul solco della delineata disciplina, si procedaall’esame di singoli motivi.8.

Sul primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la doglianzanon esprime tecnicamente una censura di violazione di leggema si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione deldanno, e non individua il punto specifico della sentenza in cuisiano stati violati il Regolamento 651/2014 e la Decisione dellaCommissione Europea 2016/195.

La pronuncia rescindenteaveva indicato la traccia della nuova indagine a svolgersi allaluce dello jus superveniens, e non risulta, sotto il profilo dellacensurata violazione dell’art. 116 c.p.c., in quali passaggidell’iter argomentativo svolto dalla Corte d’appello sia stataviolata la regola della valutazione delle prove; con riferimentoalla specifica determinazione del danno in base alladocumentazione esaminata dal CTU, non risulta, a titoloesemplificativo, in quali punti e con quale modalità la pronunciaNumero registro generale 9143/2021impugnata abbia valutato danni che non siano conseguenzaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026diretta della calamità naturale, o abbia disatteso il criterio dellDaat a pubblicazione 24/06/2026valutabilità della perdita maturata a seguito di sospensionedell’attività d’impresa per 6 mesi, o non abbia consideratol’impossibilità di ricostruire danni per la mancanza dell’obbligodi conservare le scritture contabili per oltre 10 anni.

Per contro,di tutto ciò si fa carico la CTU che non manifesta illogicità olacune, avendo preso in considerazione sia la perizia di parte siai documenti allegati.8.1 - La violazione dell'art. 116 c.p.c., inoltre, è ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza didiversa indicazione normativa- secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass.

S.U. sent. n.20867/2020).

Ove pure si adduca un’erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, persostenere la violazione dell’art. 116 c.p.c. occorre che si alleghiche il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti inveNcuem erao r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026valutazione (ord. n. 6774/2022).

Numero di raccolta generale 21613/2026Data pubblicazione 24/06/20268.2 - Infondato è anche il secondo profilo di censura prospettatonel primo motivo: non è ipotizzabile neppure astrattamente unadoluta violazione della regola di riparto dell’onere probatorio exart. 2697 c.c., perché l’accertamento di fatto era stato richiestodalla Cassazione rescindente, e comunque si apprezza che lasocietà aveva conservato documentazione idonea a descriveredanni e costi risalenti al 1994, epoca della prima periziaasseverata, utilizzata a comparazione di quanto poi richiesto aseguito degli atti normativi eurounitari del 2014-2016.

Sulpunto relativo al corretto riparto dell’onere probatorio, bastinorammentare, in linea con il principio secondo il quale colui chechiede un beneficio contributivo (o sgravio) deve allegare eprovare quanto richiesto, le argomentazioni svolte da questaCorte con ord. n. 864/2025, pronunciata proprio in temabenefici ai soggetti colpiti dalla medesima calamità naturale,secondo la quale: “nel giudizio volto all'ottenimento degli sgraviper l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90,L. n. 350 del 2003 (agevolazioni che, secondo la decisione dellaCommissione Europea del 14 agosto 2015, costituiscono aiuti diStato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sull'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "deminimis" applicabile oppure il richiedente possa beneficiare delladeroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del citatoTrattato) la circostanza che non ricorre l'ipotesi di cd.sovracompensazione dei danni subiti deve essere allegata eprovata dal richiedente in quanto rappresenta uno dei requisitidella pretesa, che sono sottoposti alla valutazione officiosa delNumero registro generale 9143/2021giudice e non costituiscono, quindi, oggetto di eccezione inN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026senso stretto”.

Data pubblicazione 24/06/20268.3 - Nella combinazione dei due rilievi di illegittimità prospettati(116 c.p.c. e 2697 c.c.), si osserva conclusivamente che la Corted’appello non ha considerato solo i dati non contestati, né laricorrente indica quali siano i dati contestati non considerati equale peso probatorio essi possano avere.9.

La tematica si sviluppa quindi sulla doluta determinazione dicalcolo delle voci che possono contribuire alla entità delle vocidi danno non incompatibili con gli aiuti di Stato, e sulle quali siconcentrano le censure del secondo e terzo motivo di ricorso.10.

Riguardo al calcolo del lucro cessante, consistente nellaperdita che la società avrebbe subito nei mesi successiviall’evento calamitoso, la doglianza espressa nel secondo motivodi ricorso è infondata: nella impugnata pronuncia è statariportata a pag. 8 e 9, al punto sub a), esattamente laformulazione del calcolo secondo i canoni indicati all’art. 50 n.4del Regolamento 651/04 già innanzi menzionato, essendo statarichiamata la relazione di CTU sulla riclassificazione dei bilancisocietari degli ultimi cinque anni precedenti l’evento el’elaborazione dell’EBIT di ciascun esercizio, in raffronto con i seimesi successivi all’alluvione, ossia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/5/1995,ed avendo la corte di merito già affermato che “il diverso calcoloproposto (fondato sul rapporto tra Ebit e fatturato e sul raffrontotra parametri non omogenei quali fatturato e reddito) si discostadalle puntuali indicazioni metodologiche dettate dall’art. 50 co.4, Reg. 651/2014, cui la stessa si è conformata”.

Il ricorrentenel riproporre la doglianza non illustra le ragioni dell’erroneaapplicazione delle modalità di calcolo della media aritmetica perdeterminare entrambi gli elementi illustrativi di danno, da porreNumero registro generale 9143/2021a confronto prima e dopo l’evento alluvione, non fornisceN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026spiegazioni per le quali il dato del semestre successivo noDnat a pubblicazione 24/06/2026debba essere estratto in base alla media aritmetica, come per ildato riferito al triennio antecedente, avendo la Corte di meritorilevato la contrarietà alle indicazioni riportate nella normaregolamentare del raffronto tra parametri non omogenei.

Lacensura non si confronta con la spiegata ragione delladisomogeneità di un criterio alternativo nella determinazionedella perdita di reddito conseguente alla sospensionedell’attività d’impresa.11.

Anche il terzo motivo è infondato: l’impugnata pronunciaillustra in dettaglio le voci richiamate in CTU per determinare ildanno emergente, causalmente riconducibile l’alluvione,elencando i costi contemplati nella perizia asseverata di partedel 1994, impiegando anche informazioni assunte e buste pagariportate nella perizia asseverata del 2018 anche conrideterminazione di nuovi importi inclusi; sono stati inveceesclusi i costi allegati per la prima volta nella perizia del 2018inerenti alla manutenzione supplementare da parte di impreseesterne, e l’ulteriore voce della costruzione del nuovocapannone realizzato oltre 5 anni dopo l’evento alluvionale.L’analitica elencazione riportata a pag. 9, 10, 11 della sentenzaimpugnata, esplicita anche le ragioni per le quali alcuni costisono stati esclusi, e si tratta di un’analisi di circostanze di fattodedotte anche da dati prodotti dalla parte e valutati dalla Corted’appello, per i quali non è evincibile un’indicazione specifica diviolazione di legge, costituendo apprezzamento di merito lacompatibilità causale e finanziaria con l’evento calamitànaturale, di cui l’invocato danno costituisce “conseguenzadiretta”.

Con riguardo, in particolare, ai costi per il nuovocapannone, la nuova posizione altimetrica di salvaguardia e laNumero registro generale 9143/2021sua funzione di magazzino di prodotti finiti, unitamente allaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026conservazione dello stabilimento preesistente, implicano unDaat a pubblicazione 24/06/2026disamina di elementi documentali e di fatto che hannocontribuito all’apprezzamento valutativo discrezionale compiutodal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.12.

Anche il quarto motivo è infondato.

In sentenza è statospecificamente esaminato il dato degli extracosti relativi alpersonale interno impiegato nelle attività di ripristino dellostabilimento, tenendo conto della prima perizia asseverataafferente ad una stima di 500 ore di lavoro straordinario,rideterminati, in aumento nella nuova perizia del 2018, convalutazione di congruità espressa dal CTU per l’ammontare dicirca 21mila euro.

Il ricorrente non indica in quale atto difensivoe in quale fase processuale abbia rappresentato il puntocontroverso di cui non abbia tenuto conto il giudice di merito,né ha illustrato la decisività del rilievo asseritamente omesso,considerato che la CTU e la sentenza di appello hannoconclusivamente riportato, per questa voce, un importo divalore di stima maggiore a quello originariamente ipotizzatonella perizia del 1994.

E deve trattarsi di un fatto storico, nongià risolversi nella differente valutazione della prova di un fatto.12.1 - Invero, come affermato in giurisprudenza di questaCorte, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque presNou meirno r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbNiuam edroa dti ora ccolta generale 21613/2026conto di tutte le risultanze probatorie.

Il principio, espresso dalDlaat a pubblicazione 24/06/2026sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (ord.n.27415/2018, n.17005/2024, 23931/2025); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -peril tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante.

Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra leparti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).13.

Infine, tutte le argomentazioni svolte nel quinto motiNvuom edroi r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026ricorso sono infondate: sul tema delle sovracompenNsumaezrioo dni rai ccolta generale 21613/2026escluse dalle deroghe agli aiuti di Stato, si rammenti quanto gDiàat a pubblicazione 24/06/2026osservato da questa Corte con ord. 12858/22 ove, conriferimento ad altre agevolazioni previste per un’altra calamitànaturale, è stato affermato che “in tema di aiuti di Stato, leagevolazioni fiscali, previste dall'art. 33, comma 28, della L. n.183 del 2011, concernenti il sisma verificatosi in Abruzzo nel2009, sono consentite quali aiuti individuali ove conformi alregolamento "de minimis", nei limiti della soglia della irrilevanzae, in difetto, ove siano comunque compatibili con il mercatointerno ovvero quali aiuti destinati a compensare i danni causatida una calamità naturale, sempre che sussista un nesso chiaroe diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito allacalamità e l'aiuto concesso, presupponendo che il beneficiarioabbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale almomento dell'evento e che sia evitata una sovracompensazionecon la detrazione dell'importo compensato da altre fonti, nonchéil rispetto dell'ammontare massimo totale del contributo su unperiodo di tre anni dall'erogazione del primo aiuto”.13.1 - Sulla non recuperabilità degli aiuti di Stato concessi inaree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima delladecisione della Commissione Europea del 2016, si rileva che, neltentativo di ridiscutere le statuizioni rese da questa Corte nellafase rescindente, non si può non tener conto del fatto chel’accertamento di fatto demandato al giudice di rinvio èaddivenuto ad un parziale accoglimento dell’appello di INPS eINAIL in ragione della circostanza che i due istituti avevano datoesecuzione alle condanne contenute in primo grado che nonintegravano la nozione di “aiuti concessi”; alla fattispeciesottoposta al vaglio di questa Corte, non si attagliano leNumero registro generale 9143/2021considerazioni sull'assoluta impossibilità di recuperare gli aiutiN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026concessi e sulla conseguente esenzione dello Stato dall'obbligDoat a pubblicazione 24/06/2026di recupero per la mancanza dell’obbligo di conservazione dellecontabilità per oltre dieci anni.

Invero, «non si tratta di aiuticoncessi ma di aiuti in essere giacché la loro concessione è subiudice» (fra le molte, sul tema, Cass., sez. lav., 5 settembre2017, n. 20773).

INPS e INAIL, difatti, non hanno effettuatoalcun pagamento, atto giuridico in senso stretto che postulal'animus solvendi, e si sono limitati a eseguire una sentenza dicondanna, contestando recisamente il relativo obbligo.

Sirichiami quanto osservato in ord. n. 2989/2023: “Non siconfigura, pertanto, un atto di concessione degli aiuti, comequesta Corte ha ritenuto in molteplici occasioni, nel deciderecontroversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 25gennaio 2017, n. 1901).

Tale interpretazione non si discosta daltenore letterale della decisione del 14 agosto 2015, in quanto ilpunto n. 156 «ha riguardo agli aiuti già concessi "nel quadrodelle misure in oggetto", cioè in forza delle agevolazioni fiscalie contributive previste dalla legislazione interna anziché dipagamenti effettuati per effetto di una sentenza e non dellalegge di aiuto» (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2022, n. 36551,nell'esame di una censura formulata in termini affini)” prosegueil citato precedente di legittimità affermando che “Il motivo èinammissibile anche nella parte in cui dubita della legittimitàcostituzionale della normativa, nell'interpretazione accreditatada questa Corte, in ragione della genericità delle argomentazioniaddotte a sostegno del paventato contrasto con la Cartafondamentale.

La diversità tra le due fattispecie poste araffronto, che attengono alla concessione di aiuti eall'esecuzione di un comando giudiziale, emerge ictu oculi epriva di consistenza il dubbio di legittimità costituzionale che ilmotivo prospetta in relazione all'art. 3 Cost., qualificanNduome roil r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026principio di eguaglianza come controlimite da contrappNoumrrereo dai ral ccolta generale 21613/2026recepimento della decisione.

L'esenzione dal recupero Dèat a pubblicazione 24/06/2026configurata dalla decisione n. 195 del 2016 come una derogacircoscritta al generale e tassativo obbligo di recuperare gli aiutidifformi dalla normativa europea, volta a perseguire interessigenerali meritevoli di tutela, e non può dunque essere estesa invia interpretativa a ipotesi diverse da quelle tipizzate, né puòassurgere a idoneo termine di paragone per avvalorare laviolazione dell'art. 3 Cost. 7.- Si deve ribadire, pertanto, che sicontroverte su "pagamenti di aiuti in essere".

A tale riguardo, ladecisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sulpiano generale il regime delle agevolazioni, ha lasciato ferma lalegittimità dell'intervento legislativo allorquando l'aiutoindividuale rientri nei limiti del regolamento de minimisapplicabile (punto 115 della decisione), ovvero possabeneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2,lettera b), TFUE (punto 132 della decisione).

Per quanto attieneagli aiuti individuali già versati prima della data di avvio delladecisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime vaconsiderato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art.107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, a condizione che possa essere stabilito unnesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa inseguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso,evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subitidalla impresa.

Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni,ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed ènecessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dalregime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misureper i medesimi costi.”14.

Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea cNuomne roi r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026richiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21613/2026va complessivamente respinto.

Seguono la condanna alle speseDa,t a pubblicazione 24/06/2026per soccombenza, e le disposizioni sul contributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 12.000,00 in favore di INPS ed in € 5.000,00 infavore di INAIL, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], ERNESTINAPOLLAROLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'ASSICURAZIONE979 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatoe difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] RNOumSeEro, r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITNAumTeOro; d i raccolta generale 21613/2026- controricorrente D–at a pubblicazione 24/06/2026avverso la sentenza n. 925/2019 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 24/01/2020 R.G.N. 464/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello di Torino, pronunciando in riassunzione neigiudizi riuniti di rinvio dalla Cassazione delle precedentisentenze di secondo grado n.75/11 e n.113/11, di rigetto deirispettivi appelli promossi da INPS e INAIL avverso le condannesubìte in giudizio di primo grado a restituire la maggior sommaversata da [OSCURATO:PERSONA] SpA a titolo di contributi epremi assicurativi relativi agli anni 1995-1996-1997 rispetto al10% dovuto ai sensi dell’art. 4 comma 90 L.350/03 in qualità diimpresa danneggiata dall’alluvione piemontese del 1994, eseguendo l’orientamento espresso con le pronunce dilegittimità, sent. n.3643/17 e n.5217/17, che richiamavano ilprincipio di definizione automatica della posizione previdenzialesusseguente all’applicabilità delle agevolazioni previste dall’art.4 co.90 L.350/03 e dell’art. 3-quater d.l. 300/06 non solo aitributi ma anche ai contributi e premi -nel senso che chi nonabbia ancora pagato può versare il 10% del dovuto e chi abbiagià pagato può richiedere il rimborso del 90%, non dovuto-, haproceduto a CTU per determinare gli importi massimi delleagevolazioni di cui l’impresa può godere a seguito delladecisione della Commissione Europea del 14/8/2015,costituente jus superveniens vincolante per il giudice nazionale,circa il limite di aiuto individuale che può essere riconosciuto aisensi del Regolamento UE sul de minimis applicabile, qualeNumero registro generale 9143/2021soglia di irrilevanza dell’aiuto di Stato che, ove superata,N umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026comporti il diniego del beneficio nella sua interezza; e nel casDoat a pubblicazione 24/06/2026di mancanza di prova del de minimis, la Corte rimettente avevaprevisto che in sede di rinvio potessero essere esibiti documentiche consentivano l’accertamento di fatti che in base allaprecedente disciplina non erano indispensabili ed inerenti aldanno diretto subito dall’impresa per effetto della calamitànaturale, danni compatibili con il mercato interno ai sensi dellanorma derogatoria sugli aiuti di Stato ex art. 107 comma 2 lett.b) del TFUE, al netto dell’importo già compensato da altre fonti(assicurazioni o altre misure di aiuto).La Corte territoriale, premesso che l’importo del 90% deicontributi INPS richiesto dalla società, pari ad € 3.357.891,50supera la soglia massima di 200.000 euro prevista dalRegolamento n. 1407/2013, ha proceduto a verificare lacompatibilità con il mercato interno delle agevolazioni richiestedalla società sulla base dei limiti delle compensazioni con ildanno diretto arrecato dalla calamità naturale, e poiché l’oneredi allegazione e prova del danno resta a carico di chi invoca ilbeneficio, riespansi per effetto della pronuncia di rinvio ex art.394 c.p.c., acquisita perizia integrativa di parte del 10/4/2018sugli ulteriori pregiudizi (oltre ai danni già accertati con periziadel 31/12/1994) costituiti rispettivamente dalla perdita direddito e da ulteriori costi asseritamente sostenuti per l’impiegodi personale interno, interventi di manutenzione, riparazioni esostituzioni di macchinari, impianti, fabbricati e infrastrutture, eper la realizzazione di un nuovo capannone, ha proceduto averificare, con ausilio del CTU, l’entità del danno emergente edella perdita di reddito, come determinata ai sensi dell’art. 50co. 4 del Regolamento UE n.651/2014, con riferimento allasospensione dell’attività nei sei mesi successivi all’eventoNumero registro generale 9143/2021alluvionale. Quindi, escluso il costo per il nuovo capannoneN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026realizzato negli anni 1999-2000 e cioè a distanza di oltre cinquDeat a pubblicazione 24/06/2026anni dall’evento non rientrante ai fini delle compensazioni exart. 107 co.2 lett. b) TFUE, calcolato il danno complessivoaccertato in CTU, attualizzato alla data della domandaamministrativa, detratti gli aiuti ottenuti a titolo di contributi afondo perduto, e quelli in conto interessi con le rate dipreammortamento sul finanziamento ottenuto ex lege 35/1995,e sottratto il tutto dalle somme percepite in eccedenza, la Corteha ritenuto che la somma che la società ha diritto a ripetere siapari ad Euro 529.791,71 a titolo contributi INPS e di Euro28.471,42 a titolo di premi INAIL; per contro, avendo i predettiistituti già dato esecuzione alle sentenze di condanna a lorocarico, annullate in cassazione, ha condannato la società arestituire la dedotta differenza, pari ad € 2.828.099,79 in favoredi INPS (cioè € 3.357.891,50– € 529.791,71) e ad € 180.482,06in favore di INAIL (cioè € 152.010,64 - € 28.471,42).2. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] SpAaffidandosi a 5 motivi, a cui INPS ed INAIL resistono concontroricorso. Ricorrente ed INAIL hanno depositato memorie.3. La causa è stata trattata e decisa all’udienza del 25 febbraio2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Premesso che con ricorso del 2009 la società, colpita da eventialluvionali del 1994 in Piemonte, aveva chiesto, ex art. 4 comma90 L. 350/2003, il rimborso dei contributi pagati per l’intero aINPS e INAIL per gli anni 1995, 1996, 1997, invocandone lariduzione fino al 10% ai sensi dell’art. 9 co. 17 L. 289/2002, eche nel primo giudizio di appello la Corte aveva confermatoNumero registro generale 9143/2021l’accoglimento del ricorso esitato in primo grado, ma cheN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026successivamente in sede di giudizio di legittimità era statDaat a pubblicazione 24/06/2026ritenuta la necessità di accertare in fatto se l’aziendapossedesse o meno i requisiti per accedere ai benefici essendonelle more subentrata la Decisione della [OSCURATO:PERSONA].195/16 con susseguente rideterminazione, in deroga agli aiutidi Stato, delle somme recuperabili in ragione del danno in nessocausale diretto con la calamità naturale e previa detrazione deicosti ammissibili ex art. 50 co. 4 Reg. n. 651/2014, evidenziache la CTU integrativa non aveva proceduto ai chiarimentirichiesti nelle osservazioni di parte sulla quantificazione deidanni come conseguenza diretta, e che il pagamento dellecontribuzioni rimborsate era avvenuto prima del procedimentocomunitario concluso con la Decisione 2016/195, trovandosi alfine nella condizione di poter ripetere una somma notevolmenteinferiore alle somme corrisposte da INPS e INAIL e quindi didover restituire le maggiori somme percepite. La societàimpugna per i seguenti motivi:- con il primo motivo deduce, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. inmateria di assolvimento di onere della prova e dei criteri diriparto, dell’art. 116 c.p.c in materia di prudente apprezzamentoriferibile allo jus superveniens integrato dai punti 149 e 150della [OSCURATO:PERSONA] n.2016/195, nonchédell’art. 50 del Reg. 651/2014 in connessione con art. 107 TFUE,per avere la Corte d’appello ritenuto che la società abbiaricevuto aiuti in misura superiore rispetto allo sgravio dovuto;la CTU aveva considerato i valori supportati da documentazionenon contestata e, stante l’obbligo di conservazione delladocumentazione per un periodo non superiore a 10 anni, tenutoconto di quanto previsto nella decisione della Commissione n.Numero registro generale 9143/2021195/2016, era impossibile determinare in modo assoluto eN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026oggettivo l’ammontare esatto dei danni subiti come direttDaat a pubblicazione 24/06/2026conseguenza della calamità naturale. La prima relazione distima dei danni, del 31/12/94 (nell’immediatezza dell’eventoalluvione del 6/11/94) parlava di danni di circa € 626.000 edera sommaria e parziale, perché si limitava ai danniimmediatamente riscontrabili, ma molti danni si manifestaronodopo (nei muri, agli impianti), sicché l’indagine supplementaredel consulente tecnico di parte, compiuta nel 2018 per stabilirel’effettivo e totale danno riportato dalla società, era completa,tenuto conto che la società anche a distanza di anni avevaconservato ampia documentazione contabile, per cui erapossibile compiere, all’attualità, una ricognizione completa edesaustiva. Per contro, la CTU dell’ottobre 2019 avevadeterminato i costi per il ripristino dell’attività in un ammontareche si discostava di poco da quanto individuato nella perizia distima del 1994 ed aveva rimesso al giudice d’appello di valutaregli elementi di prova forniti dalla società contestati dalle difesedegli enti, valutazione che la Corte locale aveva volontariamenteomesso di compiere limitandosi a rilevare la ineccepibilità dellametodologia adottata in quanto basata su dati non contestati.-nel secondo motivo la società deduce in relazione all’art. 360primo comma n.3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell’art. art. 50 co.4 Reg. 651/2014 richiamato dall’art. 3 dellaDecisione Commissione Europea n.2016/195 in connessione conart. 107 TFUE, per avere la Corte d’appello condiviso il calcolodel lucro cessante subito dalla società, come determinato dalCTU, applicando un criterio di media aritmetica difforme dalleindicazioni normative dell’art. 50/4 Reg. 651/2014; occorrevacioè fare un raffronto tra il reddito certo conseguito nel semestresuccessivo, con il reddito della media dei tre anni scelti fra iNumero registro generale 9143/2021cinque anni precedenti, ed invece il CTU aveva utilizzato ilN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026criterio della media aritmetica per entrambi gli elementi. Data pubblicazione 24/06/2026-con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 50 co.4 delRegolamento n. 651/2014 richiamato dall’art. 3 della DecisioneCommissione Europea n.2016/195 in connessione con art. 107TFUE, per avere la Corte d’appello determinato il dannoemergente in relazione non ai costi documentati connessidirettamente con i danni subiti dalla alluvione del 1994, comeprevisto dall’art. 50 co.4 Reg. cit. Ed invece: gli extra costi peril personale interno erano documentati, attraverso dichiarazionidel personale interno riportate nella relazione tecnica del 2018e supportate da materiale fotografico; ed erano documentati idanni agli immobili ed i costi di manutenzione per ditte esterne.-con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360co.1 n.5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo relativo aidanni per extra costi relativi al personale interno, relativi allenei giorni immediatamente successivi all’evento alluvionale efino alla ripresa di funzionalità dello stabilimento produttivo.-con il quinto motivo, infine, deduce, in relazione all’art. 360co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 107e 108 TFUE nonché della Decisione 2016/195 della CommissioneEuropea del 14/8/2015 in rel. art. 9 co.17 L.289/02, art. 4 co.90L.350/03, art. 3-quater co.1 d.l. 350/03, art. 3-quater co. 1 D.L.n.300/06 conv. in L. 17/2007, art.3 Cost. per avere la Corted’appello condannato la società a restituire a INPS e INAIL lemaggiori somme già rimborsate in eccedenza rispetto a quellecui la società aveva diritto, violando le disposizioni cheescludono di recuperare gli aiuti di Stato concessi per calamitàNumero registro generale 9143/2021verificatesi da più di dieci anni dalla sua adozione. La CorteN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026d’appello ha previsto un rimborso soltanto di una parte dDeait a pubblicazione 24/06/2026contributi e premi in virtù di una presunta sovracompensazionerispetto all’importo del danno subìto, mentre la decisione dellaCommissione Europea prevede che sia escluso il recupero diaiuti di Stato concessi ai soggetti con sede operativa nei Comunicolpiti da calamità verificatesi più di 10 anni prima dalla data diadozione, per l’impossibile recupero di documentazione di cuiper la legislazione italiana non v’è obbligo di conservazioneultradecennale, ai sensi dell’art. 2200 c.c. Inoltre, la societàaveva ricevuto il rimborso in esecuzione delle sentenze deltribunale del 2009, ben prima della decisione della CommissioneEuropea del 2015. Sarebbe espressivo di disparità ditrattamento obbligare alla restituzione le imprese che hannoricevuto la restituzione in esecuzione della condanna giudizialeed esonerare coloro che hanno ricevuto adempimentospontaneo dell’INPS; un’interpretazione difforme si esporrebbea profili di illegittimità costituzionale; per la teoria deicontrolimiti, se la decisione comportasse una irragionevoleviolazione del principio di eguaglianza, tornerebbe ad applicarsipienamente l’art. 4 co. 90 L.350/03 sulla riduzione al 10%dell’obbligo contributivo.2. Nel suo controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità delricorso per tardività, proposto oltre un anno dal deposito dellasentenza oggetto di impugnazione, e aderisce alla tesi secondola quale le agevolazioni ex art. 4 co.90 L. 350/2003costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno,salvo che l’aiuto rientri nei limiti del Regolamento UE de minimiso che rientri nelle deroghe previste dall’art. 107 par.2 TFUE.2.1 - Anche l’INAIL produce controricorso e conclude pNeumre roil r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026rigetto per infondatezza dei motivi anche in ragionNeu mdereo dgi lrai ccolta generale 21613/2026orientamenti già espressi in sede di legittimità. Data pubblicazione 24/06/20263. Il ricorso è infondato.4. Preliminarmente va respinta l’eccezione di tardività delricorso notificato il 26/3/2021 a fronte del deposito dellasentenza alla data del 24/1/2020. L'impugnazione percassazione della sentenza d'appello è assoggettata al termineannuale, stante l’applicazione del termine decadenziale delleimpugnazioni ratione temporis vigente: invero, l'art. 46, comma17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 327,primo comma, c.p.c., stabilendo che il ricorso per cassazionenon possa essere più proposto decorsi sei mesi dallapubblicazione della sentenza, ma la sostituzione dell'originariotermine annuale si applica ai giudizi instaurati dopo la data dientrata in vigore della legge n. 69 del 2009 (4 luglio 2009). Atal fine, si deve avere riguardo all'originario atto introduttivo(Cass., sez. VI-III, 1° dicembre 2021, n. 37750), nel caso dispecie antecedente al 4 luglio 2009: dal ricorso in esame siapprende che l’originario ricorso introduttivo era stato propostoil 27/4/2009. Si deve poi considerare che la sentenza della Corted'appello di Torino è stata pubblicata il 24 gennaio 2020 e che,per effetto dell'art. 83, co. 2, del decreto-legge 17/3/2020, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 24/4/2020, n. 27,è stato sospeso «il decorso dei termini per il compimento diqualsiasi atto dei procedimenti civili e penali», ivi compresianche i termini per le impugnazioni. La sospensione, dispostaoriginariamente dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, è stata poiprorogata all'11 maggio 2020 in virtù dell'art. 36, co. 1, del D.L.8 aprile 2020, n.23, convertito, con mod., nella L. n.40/2020. IlNumero registro generale 9143/2021termine annuale decorrente dalla pubblicazione della sentenzaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026del 24/1/2020, prorogato di 85 giorni per effetto dellDaat a pubblicazione 24/06/2026menzionata sospensione nel periodo emergenziale, non erapertanto scaduto alla data di notifica del ricorso per cassazionedel 26/3/2021.5. Procedendo nella disamina dei singoli motivi di ricorso, siosserva innanzitutto che non viene in discussionel’interpretazione dell’ambito normativo applicabile, comechiaramente delineato nella pronuncia resa da questa Cortenella fase rescindente del processo (sent. n. 3643/2017), e chenon emergono doglianze in rito sulle modalità e termini dellafase di giudizio di rinvio a cui era stato ivi demandatol’accertamento in fatto, sulla base della decisione dellaCommissione Europea del 14/8/2015 integrante jussuperveniens, sulla circostanza se l’azienda possedesse o menoi requisiti per accedere al beneficio.6. In sintesi, ed a miglior comprensione dell’itinerario normativoapplicabile, si rammenta che l’art. 4 co.90 L.350/2003 ha estesoai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 inPiemonte, già destinatari di agevolazioni contributive e fiscali aisensi dell’art. 6 co.2, 3, 7-bis del d.l. 646/94, le disposizioni diregolarizzazione automatica previste dall’art. 9 co.17 L.289/2002 in favore delle imprese colpite dal sisma in Siciliaorientale del 1990, prevedendo che potessero regolarizzare lapropria posizione relativa al triennio 1995-96-97 versando il10% dell’importo dovuto (oppure se avessero già versatol’intero importo, richiedere il rimborso del 90%, secondoprincipio di ragionevolezza di matrice costituzionale, cfr. C.Cass.11247/2010). La normativa comunitaria, nell’ottica dicontemperare i rigorosi effetti del divieto di aiuti di Stato cheNumero registro generale 9143/2021falsino la leale concorrenza tra imprese a vantaggio di alcuneN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026che ricevano risorse pubbliche, ha previsto, con il RegolamentDoat a pubblicazione 24/06/2026UE n. 651/2014, che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danniarrecati da determinate calamità naturali (terremoti, valanghe,frane, inondazioni, trombe d’aria, uragani, eruzioni vulcaniche,incendi boschivi di origine naturale) siano compatibili con ilmercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, letterab), del trattato e siano esentati dall'obbligo di notifica di cuiall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino lecondizioni di cui all’articolo 50 ed al capo I del Regolamento. Silegge all’art. 50 che: «2. Gli aiuti sono concessi alle seguenticondizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Statomembro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamitànaturale dell'evento; e b) esiste un nesso causale diretto tra idanni provocati dalla calamità naturale e il danno subitodall'impresa. 3. I regimi di aiuti connessi a una determinatacalamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla datain cui si è verificato l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sonoconcessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento. 4. I costiammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenzadiretta della calamità naturale, valutati da un espertoindipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente oda un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare idanni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature,macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta allasospensione totale o parziale dell'attività per un periodomassimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Ilcalcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sulvalore economico che gli attivi colpiti avevano prima dellacalamità. Tale calcolo non supera i costi di riparazione o ladiminuzione del valore equo di mercato a seguito della calamità,ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamNeumnetreo r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026prima e immediatamente dopo il verificarsi della calamNiutmàe.ro dLi ara ccolta generale 21613/2026perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziaDrait a pubblicazione 24/06/2026dell'impresa colpita (utile al lordo di interessi, imposte e tasse(EBIT), costi di ammortamento e costi del lavoro unicamenteconnessi allo stabilimento colpito dalla calamità naturale)confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al verificarsidell'evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anniprecedenti il verificarsi della calamità (escludendo il migliore eil peggiore risultato finanziario) e calcolata per lo stessosemestre dell'anno. Il danno viene calcolato individualmente perciascun beneficiario. 5. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevutia copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito dipolizze assicurative, non superano il 100 % dei costiammissibili».6.1 - Di seguito, la Decisione n. 195/2016 della CommissioneEuropea affronta il tema della compatibilità della dimostrazionedei danni arrecati oggetto di recupero con la disciplina nazionaledell’obbligo di tenuta delle scritture contabili non oltre unperiodo di dieci anni; nei paragrafi 149 e ss. è riportato che “Anorma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gliaiuti destinati a ovviare ai danni causati da calamità naturalisono compatibili con il mercato interno, e sono incompatibili evanno pertanto recuperati solo gli aiuti che eccedono i danniarrecati”. A tal proposito, la Commissione ha tuttaviaconsiderato che la grande maggioranza dei beneficiari chehanno sofferto danni causati da calamità naturali risalenti a piùdi 10 anni fa non dispongono più dei documenti necessari aprovare la circostanza di aver subito i danni e il loro importo,poiché ai sensi della normativa italiana le imprese non sonotenute a conservare scritture amministrative e contabili per unNumero registro generale 9143/2021periodo superiore ai 10 anni. Ne consegue che, disponendo ilN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026recupero dell'importo dell'aiuto eccedente l'ammontare dDeait a pubblicazione 24/06/2026danni che i beneficiari sono ancora in grado di provare di aversofferto, lo Stato membro sarebbe tenuto a procedere anche alrecupero di aiuti compatibili con il mercato interno a norma dellostesso articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, cui leimprese che hanno subito dei danni a seguito di una calamitànaturale avevano diritto. Per tale ragione la Commissione hariconosciuto che “per le calamità naturali risalenti a oltre diecianni prima della data della presente decisione, è giuridicamentee fattualmente impossibile ottenere le informazioni necessarieper calcolare con precisione l'importo dell'aiuto incompatibile darecuperare. Per questo motivo emettere un ordine di recuperoin queste condizioni sarebbe impossibile in termini oggettivi eassoluti”, ed ha concluso che, pur in presenza di misure di aiutoillegittimamente attuate, incompatibili con il mercato interno, edovendo lo Stato membro procedere in tali casi ad adottaretutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto presso ilbeneficiario, andava considerato che per tutti gli aiuti concessinel quadro delle misure in oggetto a singoli beneficiari in areecolpite da calamità naturali oltre dieci anni prima della data dellapresente decisione, “non è opportuno disporre un recupero, conl'eccezione degli aiuti concessi a beneficiari non aventi una sedeoperativa nell'area colpita da calamità naturale al momentodell'evento” e che sarebbe in tali casi “impossibile calcolare conprecisione l'importo dell'aiuto incompatibile da recuperare. Isingoli beneficiari ammissibili a fruire degli aiuti ritenuticompatibili con il mercato interno in virtù della deroga di cuiall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE potrebbero nonessere più in possesso della documentazione necessaria perNumero registro generale 9143/2021dimostrare se hanno o meno ottenuto un beneficio (completo oN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026parziale) del danno subito”. E per tale ragione la CommissionDeat a pubblicazione 24/06/2026prevedeva di richiedere all'Italia di “mettere in atto tutte lemisure necessarie al fine di recuperare solo gli aiuti incompatibiliconcessi e versati a singole imprese nel quadro delle misure dicui al considerando 109, fatti salvi i casi individuali chesoddisfano le condizioni per essere considerati compatibili con ilmercato interno in virtù della deroga prevista all'articolo 107,paragrafo 2, lettera b), del trattato, come illustrato alconsiderando 136 oppure i casi in cui il beneficio individuale èin linea con il regolamento de minimis applicabile oppure ancorai casi in cui il beneficio individuale è concesso in conformità diun regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzionecome illustrato al considerando 134”.7. Ciò posto, sul solco della delineata disciplina, si procedaall’esame di singoli motivi.8. Sul primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la doglianzanon esprime tecnicamente una censura di violazione di leggema si risolve nella prospettazione di una diversa valutazione deldanno, e non individua il punto specifico della sentenza in cuisiano stati violati il Regolamento 651/2014 e la Decisione dellaCommissione Europea 2016/195. La pronuncia rescindenteaveva indicato la traccia della nuova indagine a svolgersi allaluce dello jus superveniens, e non risulta, sotto il profilo dellacensurata violazione dell’art. 116 c.p.c., in quali passaggidell’iter argomentativo svolto dalla Corte d’appello sia stataviolata la regola della valutazione delle prove; con riferimentoalla specifica determinazione del danno in base alladocumentazione esaminata dal CTU, non risulta, a titoloesemplificativo, in quali punti e con quale modalità la pronunciaNumero registro generale 9143/2021impugnata abbia valutato danni che non siano conseguenzaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026diretta della calamità naturale, o abbia disatteso il criterio dellDaat a pubblicazione 24/06/2026valutabilità della perdita maturata a seguito di sospensionedell’attività d’impresa per 6 mesi, o non abbia consideratol’impossibilità di ricostruire danni per la mancanza dell’obbligodi conservare le scritture contabili per oltre 10 anni. Per contro,di tutto ciò si fa carico la CTU che non manifesta illogicità olacune, avendo preso in considerazione sia la perizia di parte siai documenti allegati.8.1 - La violazione dell'art. 116 c.p.c., inoltre, è ammissibile soloove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque,una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza didiversa indicazione normativa- secondo il suo "prudenteapprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diversovalore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad unadifferente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore diprova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare lastessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove sideduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile,ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solonei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato dilegittimità sui vizi di motivazione (cfr. Cass. S.U. sent. n.20867/2020). Ove pure si adduca un’erronea valutazione delmateriale istruttorio compiuta dal giudice di merito, persostenere la violazione dell’art. 116 c.p.c. occorre che si alleghiche il giudice abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti inveNcuem erao r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026valutazione (ord. n. 6774/2022). Numero di raccolta generale 21613/2026Data pubblicazione 24/06/20268.2 - Infondato è anche il secondo profilo di censura prospettatonel primo motivo: non è ipotizzabile neppure astrattamente unadoluta violazione della regola di riparto dell’onere probatorio exart. 2697 c.c., perché l’accertamento di fatto era stato richiestodalla Cassazione rescindente, e comunque si apprezza che lasocietà aveva conservato documentazione idonea a descriveredanni e costi risalenti al 1994, epoca della prima periziaasseverata, utilizzata a comparazione di quanto poi richiesto aseguito degli atti normativi eurounitari del 2014-2016. Sulpunto relativo al corretto riparto dell’onere probatorio, bastinorammentare, in linea con il principio secondo il quale colui chechiede un beneficio contributivo (o sgravio) deve allegare eprovare quanto richiesto, le argomentazioni svolte da questaCorte con ord. n. 864/2025, pronunciata proprio in temabenefici ai soggetti colpiti dalla medesima calamità naturale,secondo la quale: “nel giudizio volto all'ottenimento degli sgraviper l'alluvione del 1994 in Piemonte di cui all'art. 4, comma 90,L. n. 350 del 2003 (agevolazioni che, secondo la decisione dellaCommissione Europea del 14 agosto 2015, costituiscono aiuti diStato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sull'aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE "deminimis" applicabile oppure il richiedente possa beneficiare delladeroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del citatoTrattato) la circostanza che non ricorre l'ipotesi di cd.sovracompensazione dei danni subiti deve essere allegata eprovata dal richiedente in quanto rappresenta uno dei requisitidella pretesa, che sono sottoposti alla valutazione officiosa delNumero registro generale 9143/2021giudice e non costituiscono, quindi, oggetto di eccezione inN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026senso stretto”. Data pubblicazione 24/06/20268.3 - Nella combinazione dei due rilievi di illegittimità prospettati(116 c.p.c. e 2697 c.c.), si osserva conclusivamente che la Corted’appello non ha considerato solo i dati non contestati, né laricorrente indica quali siano i dati contestati non considerati equale peso probatorio essi possano avere.9. La tematica si sviluppa quindi sulla doluta determinazione dicalcolo delle voci che possono contribuire alla entità delle vocidi danno non incompatibili con gli aiuti di Stato, e sulle quali siconcentrano le censure del secondo e terzo motivo di ricorso.10. Riguardo al calcolo del lucro cessante, consistente nellaperdita che la società avrebbe subito nei mesi successiviall’evento calamitoso, la doglianza espressa nel secondo motivodi ricorso è infondata: nella impugnata pronuncia è statariportata a pag. 8 e 9, al punto sub a), esattamente laformulazione del calcolo secondo i canoni indicati all’art. 50 n.4del Regolamento 651/04 già innanzi menzionato, essendo statarichiamata la relazione di CTU sulla riclassificazione dei bilancisocietari degli ultimi cinque anni precedenti l’evento el’elaborazione dell’EBIT di ciascun esercizio, in raffronto con i seimesi successivi all’alluvione, ossia dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 5/5/1995,ed avendo la corte di merito già affermato che “il diverso calcoloproposto (fondato sul rapporto tra Ebit e fatturato e sul raffrontotra parametri non omogenei quali fatturato e reddito) si discostadalle puntuali indicazioni metodologiche dettate dall’art. 50 co.4, Reg. 651/2014, cui la stessa si è conformata”. Il ricorrentenel riproporre la doglianza non illustra le ragioni dell’erroneaapplicazione delle modalità di calcolo della media aritmetica perdeterminare entrambi gli elementi illustrativi di danno, da porreNumero registro generale 9143/2021a confronto prima e dopo l’evento alluvione, non fornisceN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026spiegazioni per le quali il dato del semestre successivo noDnat a pubblicazione 24/06/2026debba essere estratto in base alla media aritmetica, come per ildato riferito al triennio antecedente, avendo la Corte di meritorilevato la contrarietà alle indicazioni riportate nella normaregolamentare del raffronto tra parametri non omogenei. Lacensura non si confronta con la spiegata ragione delladisomogeneità di un criterio alternativo nella determinazionedella perdita di reddito conseguente alla sospensionedell’attività d’impresa.11. Anche il terzo motivo è infondato: l’impugnata pronunciaillustra in dettaglio le voci richiamate in CTU per determinare ildanno emergente, causalmente riconducibile l’alluvione,elencando i costi contemplati nella perizia asseverata di partedel 1994, impiegando anche informazioni assunte e buste pagariportate nella perizia asseverata del 2018 anche conrideterminazione di nuovi importi inclusi; sono stati inveceesclusi i costi allegati per la prima volta nella perizia del 2018inerenti alla manutenzione supplementare da parte di impreseesterne, e l’ulteriore voce della costruzione del nuovocapannone realizzato oltre 5 anni dopo l’evento alluvionale.L’analitica elencazione riportata a pag. 9, 10, 11 della sentenzaimpugnata, esplicita anche le ragioni per le quali alcuni costisono stati esclusi, e si tratta di un’analisi di circostanze di fattodedotte anche da dati prodotti dalla parte e valutati dalla Corted’appello, per i quali non è evincibile un’indicazione specifica diviolazione di legge, costituendo apprezzamento di merito lacompatibilità causale e finanziaria con l’evento calamitànaturale, di cui l’invocato danno costituisce “conseguenzadiretta”. Con riguardo, in particolare, ai costi per il nuovocapannone, la nuova posizione altimetrica di salvaguardia e laNumero registro generale 9143/2021sua funzione di magazzino di prodotti finiti, unitamente allaN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026conservazione dello stabilimento preesistente, implicano unDaat a pubblicazione 24/06/2026disamina di elementi documentali e di fatto che hannocontribuito all’apprezzamento valutativo discrezionale compiutodal giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità.12. Anche il quarto motivo è infondato. In sentenza è statospecificamente esaminato il dato degli extracosti relativi alpersonale interno impiegato nelle attività di ripristino dellostabilimento, tenendo conto della prima perizia asseverataafferente ad una stima di 500 ore di lavoro straordinario,rideterminati, in aumento nella nuova perizia del 2018, convalutazione di congruità espressa dal CTU per l’ammontare dicirca 21mila euro. Il ricorrente non indica in quale atto difensivoe in quale fase processuale abbia rappresentato il puntocontroverso di cui non abbia tenuto conto il giudice di merito,né ha illustrato la decisività del rilievo asseritamente omesso,considerato che la CTU e la sentenza di appello hannoconclusivamente riportato, per questa voce, un importo divalore di stima maggiore a quello originariamente ipotizzatonella perizia del 1994. E deve trattarsi di un fatto storico, nongià risolversi nella differente valutazione della prova di un fatto.12.1 - Invero, come affermato in giurisprudenza di questaCorte, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primocomma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., il ricorrentedeve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando chel'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, ilvizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fattostorico, rilevante in causa, sia stato comunque presNou meirno r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbNiuam edroa dti ora ccolta generale 21613/2026conto di tutte le risultanze probatorie. Il principio, espresso dalDlaat a pubblicazione 24/06/2026sentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (ord.n.27415/2018, n.17005/2024, 23931/2025); va peraltroescluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -peril tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamenteall'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra leparti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).13. Infine, tutte le argomentazioni svolte nel quinto motiNvuom edroi r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026ricorso sono infondate: sul tema delle sovracompenNsumaezrioo dni rai ccolta generale 21613/2026escluse dalle deroghe agli aiuti di Stato, si rammenti quanto gDiàat a pubblicazione 24/06/2026osservato da questa Corte con ord. 12858/22 ove, conriferimento ad altre agevolazioni previste per un’altra calamitànaturale, è stato affermato che “in tema di aiuti di Stato, leagevolazioni fiscali, previste dall'art. 33, comma 28, della L. n.183 del 2011, concernenti il sisma verificatosi in Abruzzo nel2009, sono consentite quali aiuti individuali ove conformi alregolamento "de minimis", nei limiti della soglia della irrilevanzae, in difetto, ove siano comunque compatibili con il mercatointerno ovvero quali aiuti destinati a compensare i danni causatida una calamità naturale, sempre che sussista un nesso chiaroe diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito allacalamità e l'aiuto concesso, presupponendo che il beneficiarioabbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale almomento dell'evento e che sia evitata una sovracompensazionecon la detrazione dell'importo compensato da altre fonti, nonchéil rispetto dell'ammontare massimo totale del contributo su unperiodo di tre anni dall'erogazione del primo aiuto”.13.1 - Sulla non recuperabilità degli aiuti di Stato concessi inaree colpite da calamità naturali oltre dieci anni prima delladecisione della Commissione Europea del 2016, si rileva che, neltentativo di ridiscutere le statuizioni rese da questa Corte nellafase rescindente, non si può non tener conto del fatto chel’accertamento di fatto demandato al giudice di rinvio èaddivenuto ad un parziale accoglimento dell’appello di INPS eINAIL in ragione della circostanza che i due istituti avevano datoesecuzione alle condanne contenute in primo grado che nonintegravano la nozione di “aiuti concessi”; alla fattispeciesottoposta al vaglio di questa Corte, non si attagliano leNumero registro generale 9143/2021considerazioni sull'assoluta impossibilità di recuperare gli aiutiN umero sezionale 979/2026Numero di raccolta generale 21613/2026concessi e sulla conseguente esenzione dello Stato dall'obbligDoat a pubblicazione 24/06/2026di recupero per la mancanza dell’obbligo di conservazione dellecontabilità per oltre dieci anni. Invero, «non si tratta di aiuticoncessi ma di aiuti in essere giacché la loro concessione è subiudice» (fra le molte, sul tema, Cass., sez. lav., 5 settembre2017, n. 20773). INPS e INAIL, difatti, non hanno effettuatoalcun pagamento, atto giuridico in senso stretto che postulal'animus solvendi, e si sono limitati a eseguire una sentenza dicondanna, contestando recisamente il relativo obbligo. Sirichiami quanto osservato in ord. n. 2989/2023: “Non siconfigura, pertanto, un atto di concessione degli aiuti, comequesta Corte ha ritenuto in molteplici occasioni, nel deciderecontroversie non dissimili da quella odierna (Cass., sez. lav., 25gennaio 2017, n. 1901). Tale interpretazione non si discosta daltenore letterale della decisione del 14 agosto 2015, in quanto ilpunto n. 156 «ha riguardo agli aiuti già concessi "nel quadrodelle misure in oggetto", cioè in forza delle agevolazioni fiscalie contributive previste dalla legislazione interna anziché dipagamenti effettuati per effetto di una sentenza e non dellalegge di aiuto» (Cass., sez. lav., 14 dicembre 2022, n. 36551,nell'esame di una censura formulata in termini affini)” prosegueil citato precedente di legittimità affermando che “Il motivo èinammissibile anche nella parte in cui dubita della legittimitàcostituzionale della normativa, nell'interpretazione accreditatada questa Corte, in ragione della genericità delle argomentazioniaddotte a sostegno del paventato contrasto con la Cartafondamentale. La diversità tra le due fattispecie poste araffronto, che attengono alla concessione di aiuti eall'esecuzione di un comando giudiziale, emerge ictu oculi epriva di consistenza il dubbio di legittimità costituzionale che ilmotivo prospetta in relazione all'art. 3 Cost., qualificanNduome roil r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026principio di eguaglianza come controlimite da contrappNoumrrereo dai ral ccolta generale 21613/2026recepimento della decisione. L'esenzione dal recupero Dèat a pubblicazione 24/06/2026configurata dalla decisione n. 195 del 2016 come una derogacircoscritta al generale e tassativo obbligo di recuperare gli aiutidifformi dalla normativa europea, volta a perseguire interessigenerali meritevoli di tutela, e non può dunque essere estesa invia interpretativa a ipotesi diverse da quelle tipizzate, né puòassurgere a idoneo termine di paragone per avvalorare laviolazione dell'art. 3 Cost. 7.- Si deve ribadire, pertanto, che sicontroverte su "pagamenti di aiuti in essere". A tale riguardo, ladecisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sulpiano generale il regime delle agevolazioni, ha lasciato ferma lalegittimità dell'intervento legislativo allorquando l'aiutoindividuale rientri nei limiti del regolamento de minimisapplicabile (punto 115 della decisione), ovvero possabeneficiare della deroga prevista dall'art. 107, paragrafo 2,lettera b), TFUE (punto 132 della decisione). Per quanto attieneagli aiuti individuali già versati prima della data di avvio delladecisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime vaconsiderato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art.107, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamentodell'Unione europea, a condizione che possa essere stabilito unnesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa inseguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso,evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subitidalla impresa. Inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni,ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed ènecessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dalregime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misureper i medesimi costi.”14. Alla luce delle suesposte considerazioni ed in linea cNuomne roi r egistro generale 9143/2021Numero sezionale 979/2026richiamati precedenti giurisprudenziali di questa Corte, ilN ruimceoror dsi ora ccolta generale 21613/2026va complessivamente respinto. Seguono la condanna alle speseDa,t a pubblicazione 24/06/2026per soccombenza, e le disposizioni sul contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiliquidate in € 12.000,00 in favore di INPS ed in € 5.000,00 infavore di INAIL, oltre accessori di rito.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002,ove dovuto.Roma, 25 febbraio 2026.La PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 21613/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris