CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 21599/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RUOLO N. 125 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché: - meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non viziati argomenti dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4 sulla esclusione del ne bis in idem con riferimento ad altra successiva evasione, già giudicata; pag. 4 sulla ritenuta responsabilità per il reato contestato al capo B); manifestamente infondati (quanto alla motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, cfr. pag. 4). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P idente Ersilia lvaese [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] . 0361