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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2021

Cassazione n. 39548/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad annullamento senza rinvio disposto da questa Corte della sentenza di applicazione pena del medesimo Tribunale del 9 maggio 2018, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; art. 166 del d.lgs. n. 58 del 24/2/1998, ascrittogli al capo g); art. 131 del d.lgs.vo 385 del 1/9/1993, ascrittogli al capo h); art. 170-bis del d.

Igs. vo 58 del 24 febbraio 1998 nonché, ai sensi dell'art. 31 cod. pen., la pena accessoria della interdizione dalla professione di intermediario finanziario per tutta la durata della pena. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza perché emessa in violazione dell'art. 621 cod. proc. pen..

Rileva che effetto dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 25 settembre 2019 è la rimessione delle parti nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo con la possibilità di rinegoziare l'accordo già convenuto: la riscontrata difformità tra la pena convenuta e quella applicata con la sentenza annullata ha determinato, infatti, la invalidità dell'accordo iniziale.

Ne consegue che il Tribunale non poteva limitarsi, per come ha fatto, a ritenere ancora valido l'accordo procedendo così al giudizio di applicazione pena, dal quale è derivata altresì l'applicazione di una pena accessoria non prevista nell'accordo inizialmente convenuto tra le parti.

L'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque è, infatti, illegale perché non consentita in relazione alla pena in concreto inflitta che è inferiore a tre anni di reclusione.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt.122 e 447 cod. proc. pen. poiché all'udienza del 21 gennaio 2021 l'imputato era assistito da un difensore non munito di procura speciale rilasciata solo al precedente difensore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, che ha richiamato un risalente principio espresso da questa Corte (Sez. 5, n. 2491 del 19/5/1997, Simone, Rv. 208021), dal quale non vi è ragione di discostarsi, ha applicato all'imputato la pena che era stata concordata tra l'imputato e il Pubblico Ministero e corrispondente a quella di anni due e mesi dieci di reclusione.

Il precedente annullamento era stato disposto da questa Corte sul rilievo che la pena applicata dal Tribunale (anni tre di reclusione) non trovava corrispondenza nella pena determinata nell'accordo intervenuto fra le parti.

La pronuncia di annullamento era, dunque, intervenuta sul provvedimento del giudice - che dall'accordo si era discostato - e non aveva, invece, inciso sulla richiesta della parte, che non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso dell'altra parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili essendo solo sottoposta al controllo giudiziale (Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012, Fiorentini, Rv. 254367), nel caso malamente assolto poiché il giudice aveva applicato una pena diversa da quella oggetto di accordo.

La ritrattazione dell'accordo non poteva, dunque né essere proposta dinanzi al Tribunale né può essere allegata con l'odierno ricorso.

Tale inquadramento della questione rende manifestamente infondata anche l'ulteriore questione difensiva sulla mancanza di rappresentanza, da parte del difensore costituito in giudizio all'udienza del 21 gennaio 2021, in quanto privo di procura speciale: la richiesta dell'imputato e l'accordo con il pubblico ministero, come si detto, non erano stati caducati per effetto della pronuncia di annullamento che rimanevano fermi, tal quali proposti, ed insensibili alle modifiche del collegio difensivo dell'imputato ed alla stessa revoca della procura speciale, come statuito da questa Corte che ha osservato come la richiesta di applicazione della pena formulata dal difensore munito di procura speciale, sulla quale sia intervenuto il consenso del pubblico ministero, non perde validità in caso di successiva revoca della suddetta procura (Sez. 2, n. 311 del 19/12/2006, Sacco, Rv. 235070). 2.E' fuori fuoco il primo motivo di impugnazione nella parte in cui denuncia la illegittimità dell'applicazione della pena accessoria della interdizione legale, perché si tratta di pena illegale in presenza di applicazione pena inferiore a tre anni di reclusione: dal dispositivo della sentenza impugnata è agevole rilevare, infatti, che è stata applicata all'imputato la interdizione, per la durata della pena, dall'esercizio della professione di intermediario finanziario.

Non ricorrono i presupposti per qualificare ictu ()culi illegale l'applicazione di detta pena accessoria, benchè il Giudice del merito non ne abbia motivato le ragioni che la giustificano trattandosi di pena accessoria che non era ricompresa nel perimetro dell'accordo, poiché si tratta di pena accessoria prevista espressamente dall'art. 31 cod. pen. quale conseguenza necessaria della condanna per un reato commesso con abuso della qualità di promotore finanziario che è espressamente contestata al ricorrente in quanto dipendente della [OSCURATO:PERSONA], sia nel capo di imputazione sub a) (il reato associativo) che in relazione ai reati contestati al capo f) (art. 166 del d.lgs. n. 58 del 24/2/1998); al capo g) (artt. 131 del d.lgs.vo 385 del 1/9/1993; al capo h) (art. 170-bis del d.

Igs. vo 58 del 24 febbraio 1998).

Si è, dunque, in presenza di patteggiamento cd. allargato, che non preclude l'applicazione delle pene accessorie predeterminate per legge che potrebbero essere applicate anche nel giudizio di cassazione a seguito di ricorso avverso la sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia omesso di disporne l'applicazione (cfr. Sez. 1, n. 7909 del 22/01/2013, Imberbe, Rv. 254916). 3.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/1/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in seguito ad annullamento senza rinvio disposto da questa Corte della sentenza di applicazione pena del medesimo Tribunale del 9 maggio 2018, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due e mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; art. 166 del d.lgs. n. 58 del 24/2/1998, ascrittogli al capo g); art. 131 del d.lgs.vo 385 del 1/9/1993, ascrittogli al capo h); art. 170-bis del d. Igs. vo 58 del 24 febbraio 1998 nonché, ai sensi dell'art. 31 cod. pen., la pena accessoria della interdizione dalla professione di intermediario finanziario per tutta la durata della pena. 2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., il difensore dell'imputato chiede l'annullamento della sentenza perché emessa in violazione dell'art. 621 cod. proc. pen.. Rileva che effetto dell'annullamento senza rinvio disposto da questa Corte con sentenza del 25 settembre 2019 è la rimessione delle parti nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell'accordo con la possibilità di rinegoziare l'accordo già convenuto: la riscontrata difformità tra la pena convenuta e quella applicata con la sentenza annullata ha determinato, infatti, la invalidità dell'accordo iniziale. Ne consegue che il Tribunale non poteva limitarsi, per come ha fatto, a ritenere ancora valido l'accordo procedendo così al giudizio di applicazione pena, dal quale è derivata altresì l'applicazione di una pena accessoria non prevista nell'accordo inizialmente convenuto tra le parti. L'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque è, infatti, illegale perché non consentita in relazione alla pena in concreto inflitta che è inferiore a tre anni di reclusione. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, in relazione agli artt.122 e 447 cod. proc. pen. poiché all'udienza del 21 gennaio 2021 l'imputato era assistito da un difensore non munito di procura speciale rilasciata solo al precedente difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, che ha richiamato un risalente principio espresso da questa Corte (Sez. 5, n. 2491 del 19/5/1997, Simone, Rv. 208021), dal quale non vi è ragione di discostarsi, ha applicato all'imputato la pena che era stata concordata tra l'imputato e il Pubblico Ministero e corrispondente a quella di anni due e mesi dieci di reclusione. Il precedente annullamento era stato disposto da questa Corte sul rilievo che la pena applicata dal Tribunale (anni tre di reclusione) non trovava corrispondenza nella pena determinata nell'accordo intervenuto fra le parti. La pronuncia di annullamento era, dunque, intervenuta sul provvedimento del giudice - che dall'accordo si era discostato - e non aveva, invece, inciso sulla richiesta della parte, che non è più revocabile una volta che su di essa sia espresso il consenso dell'altra parte, in quanto la formazione dell'accordo determina effetti irreversibili essendo solo sottoposta al controllo giudiziale (Sez. 4, n. 38051 del 03/07/2012, Fiorentini, Rv. 254367), nel caso malamente assolto poiché il giudice aveva applicato una pena diversa da quella oggetto di accordo. La ritrattazione dell'accordo non poteva, dunque né essere proposta dinanzi al Tribunale né può essere allegata con l'odierno ricorso. Tale inquadramento della questione rende manifestamente infondata anche l'ulteriore questione difensiva sulla mancanza di rappresentanza, da parte del difensore costituito in giudizio all'udienza del 21 gennaio 2021, in quanto privo di procura speciale: la richiesta dell'imputato e l'accordo con il pubblico ministero, come si detto, non erano stati caducati per effetto della pronuncia di annullamento che rimanevano fermi, tal quali proposti, ed insensibili alle modifiche del collegio difensivo dell'imputato ed alla stessa revoca della procura speciale, come statuito da questa Corte che ha osservato come la richiesta di applicazione della pena formulata dal difensore munito di procura speciale, sulla quale sia intervenuto il consenso del pubblico ministero, non perde validità in caso di successiva revoca della suddetta procura (Sez. 2, n. 311 del 19/12/2006, Sacco, Rv. 235070). 2.E' fuori fuoco il primo motivo di impugnazione nella parte in cui denuncia la illegittimità dell'applicazione della pena accessoria della interdizione legale, perché si tratta di pena illegale in presenza di applicazione pena inferiore a tre anni di reclusione: dal dispositivo della sentenza impugnata è agevole rilevare, infatti, che è stata applicata all'imputato la interdizione, per la durata della pena, dall'esercizio della professione di intermediario finanziario. Non ricorrono i presupposti per qualificare ictu ()culi illegale l'applicazione di detta pena accessoria, benchè il Giudice del merito non ne abbia motivato le ragioni che la giustificano trattandosi di pena accessoria che non era ricompresa nel perimetro dell'accordo, poiché si tratta di pena accessoria prevista espressamente dall'art. 31 cod. pen. quale conseguenza necessaria della condanna per un reato commesso con abuso della qualità di promotore finanziario che è espressamente contestata al ricorrente in quanto dipendente della [OSCURATO:PERSONA], sia nel capo di imputazione sub a) (il reato associativo) che in relazione ai reati contestati al capo f) (art. 166 del d.lgs. n. 58 del 24/2/1998); al capo g) (artt. 131 del d.lgs.vo 385 del 1/9/1993; al capo h) (art. 170-bis del d. Igs. vo 58 del 24 febbraio 1998). Si è, dunque, in presenza di patteggiamento cd. allargato, che non preclude l'applicazione delle pene accessorie predeterminate per legge che potrebbero essere applicate anche nel giudizio di cassazione a seguito di ricorso avverso la sentenza di condanna o di patteggiamento che abbia omesso di disporne l'applicazione (cfr. Sez. 1, n. 7909 del 22/01/2013, Imberbe, Rv. 254916). 3.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, i
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