CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 21208/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza in data 28 ottobre 2025, la Corte di appello di Perugia, haconfermato la sentenza in data 19 aprile 2024 con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di XXXXXXXXXXXXXXXXX in relazione ai reati di truffa (art. 640 cod. pen.(così riqualificata già dal Tribunale l’originaria contestazione di cui all’art. 643 cod. pen.) e diminaccia aggravata (art. 612, comma 2, cod. pen.), consumati in data antecedente eprossima al 22 luglio 2019.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza l’imputata personalmentededucendo l’erronea applicazione degli artt. 640 e 612 cod. pen.3. Il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla ricorrente con sottoscrizionemeramente autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Terni (non iscritto all’albo deiCassazionisti).Deve, in via preliminare ed assorbente, rilevarsi che il ricorso per cassazioneavverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod.proc. pen., non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modificaapportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla l. 23 giugno 2017, n. 103 (in vigore dal 3 agosto2017), deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albospeciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv.272885; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010) a cui si aggiunge l’osservazione che «Èinammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall'imputato anche se lafirma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista» (Sez. 5, n. 7272 del 11/12/2025,dep. 2026, A., Rv. 289362-01) requisito, come detto, comunque mancante nel difensore cheha autenticato la sottoscrizione.4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamentodelle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, nonemergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro 3.000,00 (tremila) a titolodi sanzione pecuniaria.5. Ricorrono le condizioni di legge per disporsi che in caso di diffusione del presenteprovvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52d.lgs. 196/03. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.