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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33546/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. CHIARELLI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Palermo di conferma della decisione del Tribunale di Agrigento che lo aveva ritenuto colpevole del reato di furto di metano, previa effrazione dei sigilli apposti al contatore, a seguito di interruzione della fornitura per morosità e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ragione dell'omesso rico- noscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità laddove la sottra- zione doveva ritenersi giustificato dallo stato di indigenza; con una ulteriore arti- colazione denuncia vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3.

I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1 II ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità - in quanto analizza in maniera del tutto con- grua ed esente da vizi logici la questione sollevata, escludendo che nel caso in specie ricorressero i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della co- genza e della attualità del pericolo di danno alla persona. 3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell'escludere efficacia scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (sez.3, n.35590 del 11/5/2016, Mbaye, Ry.267640), laddove l'esimente dello stato di necessità po- stula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontaria- mente causato dall'agente, eliminabile esclusivamente mediante l'atto penalmente illecito, pertanto in una condizione di genetica antidoverosità, cui aveva fatto se- guito l'interruzione della somministrazione dell'energia elettrica per morosità (sez.F., 31/08/2017 n.39884 esclude che la mancanza di energia elettrica com- porti un pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile per la vita).

4. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. avendo il giudice di appello ampiamente e logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser riconosciuta come di particolare tenuità sia in relazione al valore della fornitura sottratta sia in ragione della reiterazione della condotta nel tempo che, pure non integrando la ipotesi della abitualità, costituisce espressione di particolare rimproverabilità e reitera- zione nel delinquere.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti' al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CHIARELLI [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Palermo di conferma della decisione del Tribunale di Agrigento che lo aveva ritenuto colpevole del reato di furto di metano, previa effrazione dei sigilli apposti al contatore, a seguito di interruzione della fornitura per morosità e lo aveva con- dannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge penale in ragione dell'omesso rico- noscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità laddove la sottra- zione doveva ritenersi giustificato dallo stato di indigenza; con una ulteriore arti- colazione denuncia vizio motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 3. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 3.1 II ricorrente in concreto non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità - in quanto analizza in maniera del tutto con- grua ed esente da vizi logici la questione sollevata, escludendo che nel caso in specie ricorressero i presupposti dello stato di necessità sotto il profilo della co- genza e della attualità del pericolo di danno alla persona. 3.2 Sul punto la giurisprudenza del S.C. è concorde nell'escludere efficacia scriminante allo stato di bisogno economico, qualora allo stesso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti (sez.3, n.35590 del 11/5/2016, Mbaye, Ry.267640), laddove l'esimente dello stato di necessità po- stula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non volontaria- mente causato dall'agente, eliminabile esclusivamente mediante l'atto penalmente illecito, pertanto in una condizione di genetica antidoverosità, cui aveva fatto se- guito l'interruzione della somministrazione dell'energia elettrica per morosità (sez.F., 31/08/2017 n.39884 esclude che la mancanza di energia elettrica com- porti un pericolo attuale di danno grave alla persona, trattandosi di bene non indispensabile per la vita). 4. Manifestamente infondato è poi il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione dell'art.131 bis cod.pen. avendo il giudice di appello ampiamente e logicamente rappresentato come la offesa non potesse esser riconosciuta come di particolare tenuità sia in relazione al valore della fornitura sottratta sia in ragione della reiterazione della condotta nel tempo che, pure non integrando la ipotesi della abitualità, costituisce espressione di particolare rimproverabilità e reitera- zione nel delinquere. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa dì inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti' al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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