CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41574/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 25/11/2019 dalla Corte di appello di Firenze; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Sentite, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, depositando comparsa conclusionale e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 19/12/2017 il Tribunale di Siena dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato loro ascritto al capo A (artt. 56, 110, e 575 cod. pen.) e il solo [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo B (artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 897), condannando, il primo, alla pena di sette anni e tre mesi di reclusione, la seconda, alla pena di sette anni di reclusione. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali. Gli imputati, infine, venivano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], al quale veniva liquidata anche una provvisionale provvisoriamente esecutiva di 10.000,00 euro. 2. Con sentenza emessa il 25/11/2019 la Corte di appello di Firenze, pronunciandosi sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la decisione appellata e condannava gli imputati al pagamento delle ulteriori spese processuali. Gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inoltre, venivano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 3. Da entrambe le decisioni di merito, pienamente convergenti, emergeva che il 02/12/2013, alle ore 18.02, a Radicondoli, [OSCURATO:PERSONA], alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] C220, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro, svolta presso la sede della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", quando vedeva uscire dai locali dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], che era il figlio di [OSCURATO:PERSONA], consorte di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo essere uscito dai locali dell'azienda, [OSCURATO:PERSONA], posizionatosi nei pressi del cancello d'ingresso, utilizzando una carabina, marca CZ calibro 270 WN, esplodeva un colpo all'indirizzo dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA], che si stava allontanando, senza colpirla; immediatamente dopo, [OSCURATO:PERSONA] usciva dai locali in questione e applaudiva platealmente il gesto del figlio. Secondo i Giudici di merito, il gesto di [OSCURATO:PERSONA] trovava la sua giustificazione nelle tensioni maturate all'interno della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di Radicondoli, dove gli imputati e la vittima prestavano servizio, causate dalla cessione delle quote sociali dell'azienda che [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato in favore del nipote, [OSCURATO:PERSONA]; cessione che aveva comportato l'esautorazione dalla gestione aziendale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui era derivato uno stato di forte conflittualità tra i componenti della famiglia Caldini. Questo stato di forte conflittualità esplodeva nel corso dell'assemblea svoltasi nella giornata del 02/12/2013, a partire dalle ore 14, nella quale venivano discussi i nuovi assetti societari della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Di tale situazione di conflittualità, dalla quale traevano origine gli episodi delittuosi oggetto di vaglio, del resto, erano perfettamente consapevoli i componenti della famiglia Caldini, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], prima dell'inizio dell'assemblea, aveva detto ai familiari che la moglie e il figlio erano intenzionati a vendicarsi per l'estromissione dalla gestione aziendale. In questa cornice, gli accadimenti criminosi venivano ricostruiti grazie alle dichiarazioni rese dai soggetti che erano a conoscenza delle tensioni conseguenti allo svolgimento dell'assemblea societaria di cui si è detto, tra i quali occorre citare la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e i testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tra queste dichiarazioni, particolare rilievo probatorio veniva attribuito alla deposizione di [OSCURATO:PERSONA], che riferiva di avere sentito sibilare accanto alla sua autovettura una pallottola, che sentiva impanare contro una superfice dura. Venivano, inoltre, esaminati il consulente tecnico della parte civile, il dottore [OSCURATO:PERSONA], e il consulente tecnico della difesa, il dottore [OSCURATO:PERSONA], le cui conclusioni, poste dialetticamente a confronto, consentivano di ricostruire la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato all'indirizzo dell'autovettura guidata da [OSCURATO:PERSONA]. Venivano, infine, estrapolate le immagini dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno dei locali della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dalle quali si traeva la conferma del progetto criminoso perseguito dai due imputati in danno di [OSCURATO:PERSONA] e delle modalità con cui era stato esploso il colpo all'indirizzo della vittima. Tali immagini, in particolare, consentivano di accertare che, tra le ore 17.40 e le ore 17.41, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso di un'animata discussione, parlavano del risentimento maturato dai due imputati per essere stati esautorati dall'azienda di famiglia, in conseguenza del quale emergevano i propositi di vendetta dei ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che costituiva l'oggetto principale dell'astio di [OSCURATO:PERSONA]. Immediatamente dopo questa discussione, [OSCURATO:PERSONA] andava a prendere la carabina, marca CZ calibro 270 WN, con cui esplodeva il colpo all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], che, per la prima volta, veniva ripresa dalle telecamere di videosorveglianza alle ore 17.58, posizionandosi nei pressi del cancello d'ingresso dell'azienda in attesa di incontrare la persona offesa, all'indirizzo della quale, alle ore 18.02, dopo avere ricevuto una segnalazione da parte della madre, sparava il colpo di fucile con cui attentava alla vita della vittima. Ricostruita in questi termini la vicenda criminosa, i Giudici di merito ritenevano corretta la qualificazione dei fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dimostrato l'intento omicidiario che animava gli imputati, che traeva origine dallo stato di forte conflittualità sviluppatosi tra i componenti della famiglia Caldini all'interno della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e dall'esautorazione dei ricorrenti dalla gestione dell'azienda. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione con atti di impugnazione di cui occorre dare separatamente conto. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio, essendo i comportamenti dell'imputato unicamente finalizzati a intimidire la vittima, attraverso una condotta illecita esclusivamente rilevante ex art. 612 cod. pen. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza di un animus necandi in capo a [OSCURATO:PERSONA], che doveva escludersi alla luce del contesto nel quale, secondo gli stessi Giudici di merito, si era concretizzato l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], che traeva origine dallo stato di aspra conflittualità personale sviluppatosi tra i vari componenti della famiglia Caldini per la gestione della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto la Corte di appello di Firenze a ritenere inattendibili le conclusioni della consulenza tecnica balistica depositata nell'interesse dell'imputato dal dottore [OSCURATO:PERSONA], privilegiando le conclusioni del consulente tecnico della parte civile ed escludendo la necessità di disporre una perizia d'ufficio ex art. 603 cod. proc. pen. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 4.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] colpevole, a titolo di concorso morale, dell'attentato commesso dal figlio in danno di [OSCURATO:PERSONA], non consentendo gli elementi probatori acquisiti'nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento della ricorrente nel progetto criminoso perseguito dal congiunto. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della valenza che doveva essere attribuita alle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione veniva ritenuta dimostrativa dell'intento omicidiario perseguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua azione, senza considerare l'assenza di credibilità soggettiva della testimone, che le derivava dal suo rapporto lavorativo svolto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].Con il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA], che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, derivante dall'esclusione dell'attenuante del minimo contributo concorsuale della ricorrente - invocata nel giudizio di appello ex art. 114 cod. pen. - e dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. 2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di ricorso. 2.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo A, atteso che la dinamica degli accadimenti criminosi e le modalità con cui si era concretizzato l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] non consentivano di affermare la ricorrenza degli elementi costitutivi del tentato omicidio, essendo i comportamenti dell'imputato unicamente finalizzati a intimidire la vittima, attraverso una condotta illecita esclusivamente rilevante ai sensi dell'art. 612 cod. pen. Osserva il Collegio che l'assunto difensivo, secondo cui l'azione criminosa di [OSCURATO:PERSONA] era inidonea a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], appare smentito dalla ricostruzione dell'attentato contestato al capo A, dovendosi evidenziare che l'esplosione del colpo di carabina all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dell'arma utilizzata dal ricorrente, era certamente idonea a provocare la morte della persona offesa, che riferiva di avere sentito sibilare accanto alla sua autovettura una pallottola, che sentiva impattare contro una superfice dura.Ne discende che la Corte di appello di Firenze riteneva il colpo esploso all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], con una carabina marca CZ calibro 270 WN, idoneo a provocarne la morte sulla base di una ricostruzione ineccepibile dell'azione criminosa dell'imputato, valorizzando - in linea con le conclusioni del consulente tecnico della parte civile, il dottore [OSCURATO:PERSONA] - l'impatto del proiettile contro una superficie dura udito da [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, il sibilo del proiettile sentito dalla persona offesa, mentre, a bordo della sua autovettura, si stava allontanando dai locali della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." di Radicondoli. Né poteva rilevare, in senso favore al ricorrente, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], al momento dello sparo, si trovava alla guida della sua autovettura [OSCURATO:PERSONA] C220, essendo incontroverso che se il colpo esploso dalla carabina imbracciata dall'imputato avesse raggiunto il corpo della vittima, al quale la fucilata era indirizzata, sarebbe stato certamente idoneo a provocarne l'uccisione. Le modalità con cui il colpo di carabina veniva esploso all'indirizzo della persona offesa, del resto, non erano valutate isolatamente, ma in correlazione agli ulteriori elementi probatori, che confermavano le ragioni del risentimento maturato dall'imputato nei confronti della vittima a causa delle tensioni scaturite dalle controversie per la gestione della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che erano esplose nell'assemblea societaria svoltasi nel pomeriggio dell'attentato. Tali, convergenti, elementi corroboravano, sul piano causale, l'ipotesi di un attentato finalizzato a provocare la morte della persona offesa, dopo lo svolgimento dell'assemblea nella quale erano stati affrontati i problemi societari in questione, escludendo, al contempo, la possibilità di riqualificare l'ipotesi delittuosa di cui al capo A, ai sensi dell'art. 612 cod. pen. Sulla scorta di questa, ineccepibile, ricostruzione delle modalità con cui si concretizzava l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA] - che veniva correlata alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali maturava la determinazione criminosa del ricorrente - la Corte di appello di Firenze formulava un giudizio positivo sull'idoneità del colpo di carabina esploso dal ricorrente a provocare la morte della vittima, che risulta conforme alle emergenze probatorie e rispettoso della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reato tentato, deve essere valutata con giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv. 209688-01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che impone ulteriormente di escludere l'invocata riqualificazione del delitto di cui al capo A, ai sensi dell'art. 612 cod. pen., che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di tentativo gli atti devono essere ritenuti idonei ogniqualvolta gli stessi - con un giudizio effettuato "ex ante" - siano adeguati in concreto al raggiungimento dello scopo, tenuto conto del contesto delle circostanze in cui opera l'agente» (Sez. 1, n. 7317 del 13/04/1995, Abbà, Ftv. 201738-01). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il primo motivo di ricorso. 2.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della sussistenza di un animus necandi in capo a [OSCURATO:PERSONA], che doveva escludersi alla luce del contesto nel quale, secondo gli stessi Giudici di merito, si era concretizzato l'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], che traeva origine dallo stato di forte conflittualità personale sviluppatosi tra i componenti della famiglia Caldini per la gestione della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Si deduceva, in proposito, che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere provata l'univocità degli atti che si concretizzavano nel tentato omicidio oggetto di contestazione, atteso che il colpo di carabina controverso veniva esploso all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] a scopo esclusivamente intimidatorio, come riferito dal ricorrente fin dalla prima fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che la sua condotta illecita non poteva essere ricondotta alla fattispecie ascritta all'imputato ex artt. 56, 110, e 575 cod. pen. Osserva il Collegio che l'univocità degli atti costituisce il presupposto indispensabile per ritenere una condotta delittuosa - analoga a quella contestata a [OSCURATO:PERSONA] al capo A della rubrica - riconducibile all'alveo applicativo dell'art. 56 cod. pen. Tutto questo risponde all'esigenza di ricostruire in termini certi la volontà dell'agente rispetto all'aggressione del bene giuridico protetto della norma, in questo caso rappresentato dalla vita di [OSCURATO:PERSONA], conformemente a quanto statuito da questa Corte, secondo cui: «In tema di tentativo, il requisito dell'univocità degli atti va accertato ricostruendo, sulla base delle prove disponibili, la direzione teleologica della volontà dell'agente quale emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato da lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile alla individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo» (Sez. 4, n. 7702 del 29/01/2007, Alasia, Rv. 236110; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 191241). Ne deriva che, nel caso di specie, il requisito dell'univocità degli atti doveva essere accertato sulla base delle connotazioni concrete della condotta illecita posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA], nel senso che i comportamenti criminosi dovevano possedere, tenuto conto del contesto in cui erano inseriti e della dinamica dell'azione delittuosa, così come ricostruiti nel paragrafo 2.1, cui si rinvia, l'attitudine a rendere manifesto il proposito perseguito, desumibile sia dagli atti esecutivi sia da quelli preparatori (Sez. 2, n. 46776 del 20/11/2012, D'Angelo, Rv. 254106; Sez. 2, n. 41649 del 05/11/2010, Vingiani, Rv. 248829). In questa cornice, non può non rilevarsi che la dinamica dell'attentato in danno di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del progetto criminoso nel quale si inseriva - attestato dalle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno dei locali della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dalle quali si traeva la conferma degli obiettivi vendicativi perseguiti dai due imputati in danno di [OSCURATO:PERSONA] -, deve ritenersi univocamente dimostrativa del fatto che l'azione del ricorrente conseguisse a una volontà omicida certamente preventivata, nel contesto di forte conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con la persona offesa, consentendo di affermare che l'imputato, con la sua fucilata, aveva voluto colpire a morte la vittima. Non può, pertanto, non rilevarsi conclusivamente che la dinamica dell'attentato posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla luce dell'ineccepibile percorso motivazionale seguito dalla Corte di appello di Firenze, appare univocamente dimostrativo della volontà omicida di [OSCURATO:PERSONA], che risulta teleologicamente orientata nella direzione prefigurata dalla decisione censurata, dovendosi escludere che l'imputato volesse semplicemente minacciare la vittima e dovendosi, al contempo, ribadire che la sua azione, giustificata dai propositi di vendetta di cui si è detto, era finalizzata a provocarne la morte. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 2.3. Dall'infondatezza dei primi due motivi di ricorso discende l'infondatezza della residua doglianza, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che avevano indotto la Corte di appello di Firenze a ritenere inattendibili le conclusioni della consulenza tecnica balistica depositata nell'interesse dell'imputato dal dottore [OSCURATO:PERSONA], privilegiando le conclusioni del consulente tecnico della parte civile ed escludendo la necessità di disporre una perizia d'ufficio ex art. 603 cod. proc. pen. Non può, in proposito, non ribadirsi che il compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito non consentiva di ritenere necessarie le attività peritali invocate dalla difesa del ricorrente ex art. 603 cod. proc. pen., che postulavano una rivalutazione degli accadimenti criminosi incompatibile con le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente, rispetto al quale l'espletamento di ulteriori accertamenti peritali, tenuto conto delle conclusioni balistiche raggiunte dal consulente tecnico della parte civile, il dottore [OSCURATO:PERSONA], pienamente corroborative del narrato della vittima, non appare idoneo a disarticolare il percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Firenze. Pertanto, le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., non appaiono meritevoli di accoglimento, dovendosi ribadire, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si può ricorrere «solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza» (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, deo. 09/05/2013, Ferrara, Rv. 256228-01). Non è, del resto, dubitabile che alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello, disposta ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., si può ricorrere solo quando il giudice ritenga che i dati probatori acquisiti nel giudizio di merito siano insufficienti e, per converso, che l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso di eliminare le eventuali incertezze ovvero di inficiare ogni altra, contraria, risultanza. La disposizione dell'art. 603 cod. proc. pen., dunque, consente al giudice, nel caso in cui la situazione processuale presenti effettivamente un significato incerto, al contrario di quanto riscontrabile nel caso in esame, di ammettere l'integrazione probatoria richiesta, sull'assunto che l'incombente istruttorio possa apportare un contributo considerevole e utile al processo, risolvendo i dubbi e consentendo una ricostruzione alternativa degli accadimenti criminosi. Né è possibile censurare, in via residuale, la scelta della Corte di appello di Firenze di attribuire maggiore attendibilità agli esiti della consulenza tecnica della parte civile, svolta dal dottore [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle contrapposte conclusioni dalla consulenza tecnica della difesa, svolta dal dottore [OSCURATO:PERSONA], che trae il suo fondamento giustificativo dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di prova, in virtù del principio del libero convincimento, il giudice di merito, pur in assenza di una perizia d'ufficio, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti e, ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità» (Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del terzo motivo di ricorso. 2.4. Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto, a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall'imputata [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro censure difensive. 3.1. Deve ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale concorrente morale, nell'attentato commesso dal figlio in danno di [OSCURATO:PERSONA], non consentendo gli elementi probatori acquisiti nei giudizi di merito di affermare il coinvolgimento della ricorrente nel progetto criminoso perseguito dal congiunto. Osserva il Collegio che il coinvolgimento concorsuale di [OSCURATO:PERSONA] nell'attentato posto in essere di [OSCURATO:PERSONA] in danno di [OSCURATO:PERSONA] discende dalla ricostruzione degli accadimenti criminosi posta a fondamento del giudizio di colpevolezza formulato dalla Corte di appello di Firenze nei confronti del figlio della ricorrente, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2.1 e 2.2, cui si deve rinviare. Tale ricostruzione, infatti, consentiva di ritenere dimostrato che l'azione criminosa del figlio della ricorrente si concretizzava dopo lo svolgimento dell'assemblea nella quale erano stati affrontati i problemi gestionali riguardanti l'amministrazione della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", da cui traevano origine i rapporti di aspra conflittualità tra i componenti della famiglia Caldini e i propositi di vendetta maturati dai ricorrenti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Costituisce, invero, un dato processuale incontroverso quello secondo cui lo stato di forte conflittualità maturato all'interno della famiglia Caldini esplodeva nel corso dell'assemblea svoltasi nella giornata del 02/12/2013, a partire dalle ore 14, nel corso della quale venivano discussi i nuovi, contestati, assetti societari della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Di questo stato di aspra conflittualità familiare e dei propositi di vendetta che ne erano derivati, dai quali traevano origine gli episodi delittuosi oggetto di vaglio, che coinvolgevano entrambi gli imputati, erano perfettamente consapevoli i componenti della famiglia Caldini, tanto è vero che [OSCURATO:PERSONA], prima dell'inizio dell'assemblea, aveva rivolto al padre della persona offesa la frase: «Guarda, ti avviso che hanno preparato le armi [...]». I propositi di vendetta degli imputati, del resto, venivano confermati dalle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza installate all'esterno dei locali della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", che registravano, a partire dalle ore 17.40 del 02/12/2013, un'animata discussione tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i due imputati parlavano della situazione di risentimento vissuta per essere stati esautorati dall'azienda di famiglia, esplicitando i loro intenti vendicativi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello di Firenze, pertanto, formulava un giudizio di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispettoso delle emergenze processuali, tenendo correttamente conto del fatto che, ai fini della prova del contributo fornito da un soggetto nella commissione di un reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali da cui ricava l'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato, precisando sotto quale forma si sia concretamente manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività delittuose poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza del suo manifestarsi. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 3.2. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della valenza che doveva essere attribuita alle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], la cui deposizione si riteneva dimostrativa dell'intento omicidiario perseguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua azione, senza considerare l'assenza di credibilità soggettiva della testimone, che le derivava dal suo rapporto lavorativo svolto alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che l'infondatezza della doglianza in esame discende dal fatto che, attraverso di essa, la difesa della ricorrente, richiamando un elemento probatorio peraltro marginale rispetto al percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Firenze, mira a introdurre un'ipotesi alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di colpevolezza degli imputati - su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2.1 e 2.2, cui si rinvia ulteriormente -, in presenza di elementi probatori, univocamente orientati in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], che consentivano di escluderne la veridicità e la plausibilità logica. Invero, un tale percorso valutativo, oltre che illogico e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso 7 contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria — così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) — è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 3.3. Devono, infine, ritenersi inammissibili il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del trattamento sanzionatorio irrogato all'imputato, che veniva censurato per la sua eccessività dosimetrica, derivante dall'esclusione dell'attenuante del minimo contributo concorsuale della ricorrente — invocata nel giudizio di appello ex art. 114 cod. pen. e giustificata dal ruolo marginale svolto dall'imputata nell'attentato di cui al capo A — e dalla mancata concessione delle attenuanti generiche, che si imponevano alla luce delle circostanze di tempo e di luogo nelle quali si erano concretizzati gli accadimenti criminosi. Osserva il Collegio che il giudizio dosimetrico formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Firenze, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, del delitto contestato alla ricorrente al capo A, sulla base delle quali escludeva il riconoscimento dell'attentante invocata ex art. 114 cod. pen. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La marginalità del ruolo concorsuale della ricorrente, del resto, è smentita dalle emergenze probatorie, che imponevano di ritenere pienamente condivisi i progetti vendicativi nutriti dagli imputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni sulle quali ci si è diffusamente soffermati nel paragrafo 3.1, cui si rinvia. Queste conclusioni, pertanto, discendevano da una verifica immune da censure motivazionali, che teneva conto dell'elevato disvalore dei reati contestati alla ricorrente al capo A della rubrica e dell'inserimento della vicenda delittuosa sottoposta alla cognizione della Corte di appello di Firenze in un contesto di aspra conflittualità personale, maturato all'interno della famiglia Caldini ed esploso all'esito dell'assemblea societaria svoltasi nel pomeriggio del 02/12/2013. Ne discende che, tenuto conto della condizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA] e dell'elevato disvalore dei fatti delittuosi contestati, nella sentenza impugnata veniva compiuta una valutazione dosimetrica conforme ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., nel considerare la quale non si può non rilevare che - al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente sull'eccessività della pena - il trattamento sanzionatorio risulta congruo rispetto alla particolare gravità dell'attentato posto in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA], nel quale l'imputata era pienamente coinvolta. Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che tali circostanze rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle attenuanti generiche sulla scorta delle argomentazioni richiamate - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente. 4. Le considerazioni esposte impongono il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue a tali statuizioni la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in