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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12980/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CAVALLARO, Avv, [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 19 giugno 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato di truffa loro contestato era estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, eccependo l'erronea declaratoria di estinzione del reato, non essendo decorso il termine massimo previsto dall'art. 161 cod. pen.: nel sistema truffaldino che aveva coinvolto come soggetti passivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la fattispecie penalmente rilevante risultava consumata nel giugno 2016 con il versamento, da parte delle vittime, della somma di C 10.000,00 in favore degli imputati, nel contesto di un autonomo rapporto contrattuale ed integrante l'ingiusto profitto conseguito dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il capo di imputazione "[OSCURATO:PERSONA] e C:avallaro Gianpiero versavano dal 15.02.2014 al 07.06.2016 la somma totale di C 62.000,00 in relazione al contratto preliminare stipulato il 15.02.2014"; dalla sentenza di primo grado risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto un primo preliminare relativo ad un immobile ancora da costruire, versando la somma di 50.000 euro e poi altre somme richieste, ed un secondo preliminare per un appartamento allo stato grezzo, per il quale aveva versato solo diecimila euro.

Ciò premesso, unica data certa è quella della sottoscrizione del preliminare, non essendo stato precisato né quando è stato stipulato il secondo contratto, né quando è intervenuto il pagamento della somma di C 10.000,00 (viene indicato genericamente giugno 2016); si chiede quindi a questa Corte un accertamento in fatto, operazione non consentite in sede di legittimità, non emergendo dalla sentenza impugnata una diversa data del commesso reato.

Inoltre, si deve ribadire che "in tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto" (Sez.2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143); pertanto, è irrilevante il fatto che il pagamento sia intervenuto a giugno 2016, posto che la truffa risulta consumata al momento della sottoscrizione del preliminare, indicato nel 15 febbraio 2014.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, essendo corretta la statuizione della Corte di appello.

P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e CAVALLARO, Avv, [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale e si è riportato alle conclusioni e nota spese depositate; udito il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 19 giugno 2023, dichiarava non doversi procedere nei confronto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in quanto il reato di truffa loro contestato era estinto per intervenuta prescrizione. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, eccependo l'erronea declaratoria di estinzione del reato, non essendo decorso il termine massimo previsto dall'art. 161 cod. pen.: nel sistema truffaldino che aveva coinvolto come soggetti passivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la fattispecie penalmente rilevante risultava consumata nel giugno 2016 con il versamento, da parte delle vittime, della somma di C 10.000,00 in favore degli imputati, nel contesto di un autonomo rapporto contrattuale ed integrante l'ingiusto profitto conseguito dagli imputati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Secondo il capo di imputazione "[OSCURATO:PERSONA] e C:avallaro Gianpiero versavano dal 15.02.2014 al 07.06.2016 la somma totale di C 62.000,00 in relazione al contratto preliminare stipulato il 15.02.2014"; dalla sentenza di primo grado risulta che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto un primo preliminare relativo ad un immobile ancora da costruire, versando la somma di 50.000 euro e poi altre somme richieste, ed un secondo preliminare per un appartamento allo stato grezzo, per il quale aveva versato solo diecimila euro. Ciò premesso, unica data certa è quella della sottoscrizione del preliminare, non essendo stato precisato né quando è stato stipulato il secondo contratto, né quando è intervenuto il pagamento della somma di C 10.000,00 (viene indicato genericamente giugno 2016); si chiede quindi a questa Corte un accertamento in fatto, operazione non consentite in sede di legittimità, non emergendo dalla sentenza impugnata una diversa data del commesso reato. Inoltre, si deve ribadire che "in tema di truffa contrattuale, il momento di consumazione del reato deve essere individuato alla luce delle peculiarità del singolo accordo e della specifica volontà contrattuale, avuto riguardo alle modalità e ai tempi delle condotte, onde stabilire quando si è prodotto l'effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell'ingiusto profitto da parte dell'agente, sicché, nel caso in cui siano inesistenti i prodotti oggetto di negoziazione, il reato si perfeziona con la stipula del contratto, in quanto è al momento dell'assunzione di un'obbligazione giuridicamente azionabile da parte del soggetto passivo che l'agente consegue effettivamente l'ingiusto profitto" (Sez.2, n. 33588 del 13/07/2023, Colusso, Rv. 285143); pertanto, è irrilevante il fatto che il pagamento sia intervenuto a giugno 2016, posto che la truffa risulta consumata al momento della sottoscrizione del preliminare, indicato nel 15 febbraio 2014. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, essendo corretta la statuizione della Corte di appello. P.Q.M. Dichiara inammis
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