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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 51701/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna della ricorrente per il reato contestato (concorso in tentata rapina aggravata). 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 12 maggio 2023. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. t P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE di APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]-IIONE; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino confermava la condanna della ricorrente per il reato contestato (concorso in tentata rapina aggravata). 2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato personalmente in data 12 maggio 2023. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 51701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris