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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16086/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32811/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Toti S. Musumeci ed Eva R. Desana, elettivamente domiciliato presso il lorostudio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Torino n. 68 5 /201 9 , pubblicata in data13 maggio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3457 del 2018, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del conduttore [OSCURATO:PERSONA], rilevando, per quel che ancora interessa in questa sede, che non era stata raggiunta la prova della ri s oluzione consensuale del contratto, per la quale era prescritta la forma scritta ad substantiam, non potendo tale requisito essere integrato da altri documenti, come il modulo di risoluzione delcontratto presentato alla Agenzia delle entrateda parte della sola locatrice.

2. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, dato atto che erano irrilevanti i rapporti di amicizia ed i rapporti patrimoniali di diversa natura intercorsi tra le parti, ha osservato che il contratto di locazione era valido, in quanto regolarmente registrato in data 29 gennaio 2010 , e che la dichiarazione resa dalla Ghemi all’Agenzia delle entrate in data 31 luglio 2010 non operava sulla validità del contratto, ma solo sulla sua efficacia, dato che la registrazione della risoluzione rispondeva a finalità di pubblicità e non faceva venire meno l’efficacia del contratto se non sorretta da una valida risoluzione stipulata con le modalità previste dalla legge.

Aggiungeva che la e-mail datata 5 febbraio 2012, del tutto generica, e le dichiarazioni rese dalla G h emi alla Polizia giudiziaria non avevano natura confessoria, poiché contenevano affermazioni a sé favorevoli e, comunque , dalla stessa smentite nel corso del giudizio ; in ogni caso una eventuale confessione sarebbe stata del tutto irrilevante, posto che il principio previsto dall’art. 115 cod. proc. civ., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte potevano essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non operava nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato era rappresentato da un atto per il quale la legge imponeva la forma scritta ad substantiam.

Poiché nel caso di specie per la risoluzione era prevista la forma scritta ad substantiam, la stessa non poteva essere dimostrata con altri mezzi di prova e neppure con una dichiarazione unilaterale di parte, quale era la dichiarazione di risoluzione depositata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di documento non sottoscritto da entrambe le parti del rapporto contrattuale.

3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale si sono costituiti nuovi difensori con procura rilasciata in calce ad essa.

Considerato che

1. Con il primo motivo di impugnazione , d educendo l a ‹‹Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 1, comma 346, l. 311/2004 e degli artt. 1418 e 1423, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente censura la decisione impugnata là dove afferma che la registrazione della risoluzione non incide sulla validità del contratto e sostiene che tale argomentazione non tiene conto del tenore letterale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 novembre 2004, n. 311, che, non distinguendo in ordine al momento in cui deve sussistere la registrazione del contratto, non consente di ritenere che la mancanza di registrazione che determina nullità del contratto sia solo quella che si verifica ab origine e non esclude che essa possa verificarsi anche in un momento successivo in conseguenza della registrazione della dichiarazione di risoluzione del contratto.

Dovendo il requisito della registrazione sussistere non solo ab origine, ma per tutta la durata del contratto, prosegue il ricorrente, la presentazione all’Agenzia delle entrate del modulo d i risoluzione del contratto fa venire meno a tutti gli effetti il presupposto di validità stabilito dal citato art. 1, comma 346, l. n. 311/04, determinandone la nullità e, quindi, l’impossibilità di pronunciare la risoluzione del contratto per morosità, in conformità ai principi enunciati da Cass. n. 25503/16 e dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23601/17.

2. Con il secondo motivo, denunciando errata e/o omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione alla risoluzione del contratto (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il Gomez censura la decisione gravata per avere la Corte torinese ritenuto infondata la doglianza con la quale si lamentava l’omessa valutazione di circostanze fattuali che, se adeguatamente valutate, avrebbero potuto condurre a ritenere risolto il contratto di locazione.

Ribadisce che il contratto, come a ttestato dal modulo depositato all’Agenzia delle entrate, è stato risolto in data 31 luglio 2010, avendo la Ghemi con tale modulo manifestato in forma scritta la propria volontà di porre fine al rapporto contrattuale in essere, confermando tale volontà anche nella relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti il 30 marzo 2016 a seguito di segnalazione della stessa Ghemi.

3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ. e seguenti e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censura le argomentazioni della Corte d’appello là dove è pervenuta ad escludere la natura confessoria delle dichiarazioni rese dalla Ghemi alla Polizia di Stato e della e-mail del 5 febbraio 2012, in cui la stessa dichiarava ‹‹ di non aver titolo di richiedere alcun compenso ›› ; assume che, in realtà, la controricorrente ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e che la prova scritta della risoluzione del contratto depositata all’Agenzia delle entrate, da un lato, e la mancata contestazione delle dichiarazioni rese agli agenti di Polizia, dall’altro, avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere i fatti non contestati.

4. Il primo motivoè infondat o .

L’odierno ricorrente, a fronte dell’accertamento svolto dai giudici di appello, i quali hanno rilevato che il contratto di locazione risultava regolarmente registrato, insiste anche in questa sede nel sostenere che l’avvenuta registrazione della risoluzione consensuale avrebbe eliso quella del contratto, con la conseguenza che ne sarebbe derivata la nullità dello stesso e, dunque, la mancanza del rapporto contrattuale.

Il ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, non fornisce alcuna spiegazione e, soprattutto, non specifica quale sia la norma che dovrebbe attribuire alla registrazione di una risoluzione di un contratto registrato l’efficacia di far venire meno il contratto ab origine quanto all’elemento costitutivo a pena di nullità della registrazione.

In altri termini, il ricorrente omette di chiarire perché la risoluzione consensuale – che, per essere valida sul piano causale, deve avere come oggetto l’esistenza del contratto, che fa venire meno dal momento in cui interviene, a meno che le parti non attribuiscano effetti retroattivi – dovrebbe, contro la sua stessa causa, elidere la registrazione del contratto e, dunque, l’efficacia di essa come fatto costitutivo richiesto a pena di nullità.

Deve, piuttosto, ribadirsi che la risoluzione consensuale deve rivestire la forma scritta ad substantiam, come la Corte d’appello afferma in motivazione.

Nel caso di specie il contratto di locazione di cui si discute è stato concluso nel 2010 ad uso abitativo e, pertanto, è soggetto alla forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, come precisato anche dalle Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 17/09/ 2015, n. 18214) , attesa la ratio pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di contratti per la cui valida stipulazione è richiesta per legge la forma scritta ad substantiam, la risoluzione deve rivestire la medesima forma (cfr. Cass., s ez. 3, 27/11/2006, n. 25126 , secondo cui «l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiamè soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti; in senso conforme, Cass., sez. 6-3, 27/09/2017, n. 22647, che ha affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme; Cass., sez. 3, 13/06/2022, n. 18971) .

La sentenza impugnata, ponendosi in linea con i suddetti principi, ha, del tutto correttamente, ritenuto che, ai fini dello scioglimento del rapporto contrattuale, non fosse dunque sufficiente la dichiarazione unilaterale, proveniente dalla sola locatrice, depositata all’Agenzia delle entrate, occorrendo a tal fine una dichiarazione informa scritta sottoscritta da entrambi i contraenti.

Il modulo depositato all’Agenzia delle entrate costituisce, in effetti, una mera comunicazione avente rilevanza ai fini fiscali, che non ha alcuna incidenza sulla validità del contratto di locazione, ch e conserva i suoi effetti in difetto di una valida manifestazione di volontà, proveniente da entrambe le parti, di risoluzione del contratto.

5. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, compiendo una valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite, ha fatto espresso riferimento alle dichiarazioni rese dalla Ghemi agli agenti della Polizia di Stato e ne ha escluso la rilevanza, sottolineando, per un verso, che esse non sono state fedelmente riportate nella relazione di servizio e, per altro verso, che ad esse non può attribuirsi valore confessorio, considerato che non contengono affermazioni sfavorevoli alla parte dichiarante.

Il ricorrente, con la doglianza in esame, riporta in ricorso solo uno stralcio di tali dichiarazioni, in violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., e, comunque, omette di spiegare la rilevanza e decisività di tali dichiarazioni, posto che esse sono assolutamente inidonee a provare il preteso scioglimento del rapporto di locazione.

Ne segue che non è ipotizzabile il vizio di motivazione denunciato, che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹fatto storico›› controverso, che sia stato oggetto di discussine ed appaia ‹‹decisivo›› ai fini di una diversa decision e, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo della decisione sulla base di elementi fattuali, acquisiti al rilevante probatorio, ritenuti dal giudice determinanti ovvero scartati perché non pertinenti o recessivi (Cass., sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez.

U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

6. Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo,con il quale si addebita ai giudici di appello di non avere riconosciuto natura confessoria alle dichiarazioni resedalla Ghemi alla Polizia di Stato ed alla e-mail del 5 febbraio 2012 , in quanto la censura non risulta rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in difetto di trascrizione, quanto meno per le part i rilevanti, dei documenti sui quali poggia la doglianza, non essendo consentito a questa Corte di valutare la critica rivolta alla sentenza sulla base del solo ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32811/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dagli avv.ti Toti S. Musumeci ed Eva R. Desana, elettivamente domiciliato presso il lorostudio, in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 7 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Elia, domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte Suprema della Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’ a ppello di Torino n. 68 5 /201 9 , pubblicata in data13 maggio 201 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30 marzo2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 3457 del 2018, accoglieva la domanda di risoluzione del contratto di locazione per morosità, proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del conduttore [OSCURATO:PERSONA], rilevando, per quel che ancora interessa in questa sede, che non era stata raggiunta la prova della ri s oluzione consensuale del contratto, per la quale era prescritta la forma scritta ad substantiam, non potendo tale requisito essere integrato da altri documenti, come il modulo di risoluzione delcontratto presentato alla Agenzia delle entrateda parte della sola locatrice. 2. Interposto gravame da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino, dato atto che erano irrilevanti i rapporti di amicizia ed i rapporti patrimoniali di diversa natura intercorsi tra le parti, ha osservato che il contratto di locazione era valido, in quanto regolarmente registrato in data 29 gennaio 2010 , e che la dichiarazione resa dalla Ghemi all’Agenzia delle entrate in data 31 luglio 2010 non operava sulla validità del contratto, ma solo sulla sua efficacia, dato che la registrazione della risoluzione rispondeva a finalità di pubblicità e non faceva venire meno l’efficacia del contratto se non sorretta da una valida risoluzione stipulata con le modalità previste dalla legge. Aggiungeva che la e-mail datata 5 febbraio 2012, del tutto generica, e le dichiarazioni rese dalla G h emi alla Polizia giudiziaria non avevano natura confessoria, poiché contenevano affermazioni a sé favorevoli e, comunque , dalla stessa smentite nel corso del giudizio ; in ogni caso una eventuale confessione sarebbe stata del tutto irrilevante, posto che il principio previsto dall’art. 115 cod. proc. civ., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte potevano essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non operava nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato era rappresentato da un atto per il quale la legge imponeva la forma scritta ad substantiam. Poiché nel caso di specie per la risoluzione era prevista la forma scritta ad substantiam, la stessa non poteva essere dimostrata con altri mezzi di prova e neppure con una dichiarazione unilaterale di parte, quale era la dichiarazione di risoluzione depositata all’Agenzia delle entrate, trattandosi di documento non sottoscritto da entrambe le parti del rapporto contrattuale. 3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale si sono costituiti nuovi difensori con procura rilasciata in calce ad essa. Considerato che 1. Con il primo motivo di impugnazione , d educendo l a ‹‹Violazione e/o falsa applicazione di legge dell’art. 1, comma 346, l. 311/2004 e degli artt. 1418 e 1423, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.››, il ricorrente censura la decisione impugnata là dove afferma che la registrazione della risoluzione non incide sulla validità del contratto e sostiene che tale argomentazione non tiene conto del tenore letterale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 novembre 2004, n. 311, che, non distinguendo in ordine al momento in cui deve sussistere la registrazione del contratto, non consente di ritenere che la mancanza di registrazione che determina nullità del contratto sia solo quella che si verifica ab origine e non esclude che essa possa verificarsi anche in un momento successivo in conseguenza della registrazione della dichiarazione di risoluzione del contratto. Dovendo il requisito della registrazione sussistere non solo ab origine, ma per tutta la durata del contratto, prosegue il ricorrente, la presentazione all’Agenzia delle entrate del modulo d i risoluzione del contratto fa venire meno a tutti gli effetti il presupposto di validità stabilito dal citato art. 1, comma 346, l. n. 311/04, determinandone la nullità e, quindi, l’impossibilità di pronunciare la risoluzione del contratto per morosità, in conformità ai principi enunciati da Cass. n. 25503/16 e dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23601/17. 2. Con il secondo motivo, denunciando errata e/o omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione in relazione alla risoluzione del contratto (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), il Gomez censura la decisione gravata per avere la Corte torinese ritenuto infondata la doglianza con la quale si lamentava l’omessa valutazione di circostanze fattuali che, se adeguatamente valutate, avrebbero potuto condurre a ritenere risolto il contratto di locazione. Ribadisce che il contratto, come a ttestato dal modulo depositato all’Agenzia delle entrate, è stato risolto in data 31 luglio 2010, avendo la Ghemi con tale modulo manifestato in forma scritta la propria volontà di porre fine al rapporto contrattuale in essere, confermando tale volontà anche nella relazione di servizio redatta dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti il 30 marzo 2016 a seguito di segnalazione della stessa Ghemi. 3. Con il terzo motivo, denunciando la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2730 cod. civ. e seguenti e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., censura le argomentazioni della Corte d’appello là dove è pervenuta ad escludere la natura confessoria delle dichiarazioni rese dalla Ghemi alla Polizia di Stato e della e-mail del 5 febbraio 2012, in cui la stessa dichiarava ‹‹ di non aver titolo di richiedere alcun compenso ›› ; assume che, in realtà, la controricorrente ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e che la prova scritta della risoluzione del contratto depositata all’Agenzia delle entrate, da un lato, e la mancata contestazione delle dichiarazioni rese agli agenti di Polizia, dall’altro, avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a ritenere i fatti non contestati. 4. Il primo motivoè infondat o . L’odierno ricorrente, a fronte dell’accertamento svolto dai giudici di appello, i quali hanno rilevato che il contratto di locazione risultava regolarmente registrato, insiste anche in questa sede nel sostenere che l’avvenuta registrazione della risoluzione consensuale avrebbe eliso quella del contratto, con la conseguenza che ne sarebbe derivata la nullità dello stesso e, dunque, la mancanza del rapporto contrattuale. Il ricorrente, a sostegno della propria tesi difensiva, non fornisce alcuna spiegazione e, soprattutto, non specifica quale sia la norma che dovrebbe attribuire alla registrazione di una risoluzione di un contratto registrato l’efficacia di far venire meno il contratto ab origine quanto all’elemento costitutivo a pena di nullità della registrazione. In altri termini, il ricorrente omette di chiarire perché la risoluzione consensuale – che, per essere valida sul piano causale, deve avere come oggetto l’esistenza del contratto, che fa venire meno dal momento in cui interviene, a meno che le parti non attribuiscano effetti retroattivi – dovrebbe, contro la sua stessa causa, elidere la registrazione del contratto e, dunque, l’efficacia di essa come fatto costitutivo richiesto a pena di nullità. Deve, piuttosto, ribadirsi che la risoluzione consensuale deve rivestire la forma scritta ad substantiam, come la Corte d’appello afferma in motivazione. Nel caso di specie il contratto di locazione di cui si discute è stato concluso nel 2010 ad uso abitativo e, pertanto, è soggetto alla forma scritta ad substantiam, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998, come precisato anche dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 17/09/ 2015, n. 18214) , attesa la ratio pubblicistica del contrasto all’evasione fiscale. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di contratti per la cui valida stipulazione è richiesta per legge la forma scritta ad substantiam, la risoluzione deve rivestire la medesima forma (cfr. Cass., s ez. 3, 27/11/2006, n. 25126 , secondo cui «l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiamè soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti; in senso conforme, Cass., sez. 6-3, 27/09/2017, n. 22647, che ha affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo, soggetto all'obbligo di forma scritta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998, deve essere risolto con comunicazione scritta, non potendo, in questo caso, trovare applicazione il principio di libertà delle forme; Cass., sez. 3, 13/06/2022, n. 18971) . La sentenza impugnata, ponendosi in linea con i suddetti principi, ha, del tutto correttamente, ritenuto che, ai fini dello scioglimento del rapporto contrattuale, non fosse dunque sufficiente la dichiarazione unilaterale, proveniente dalla sola locatrice, depositata all’Agenzia delle entrate, occorrendo a tal fine una dichiarazione informa scritta sottoscritta da entrambi i contraenti. Il modulo depositato all’Agenzia delle entrate costituisce, in effetti, una mera comunicazione avente rilevanza ai fini fiscali, che non ha alcuna incidenza sulla validità del contratto di locazione, ch e conserva i suoi effetti in difetto di una valida manifestazione di volontà, proveniente da entrambe le parti, di risoluzione del contratto. 5. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, compiendo una valutazione di tutte le risultanze istruttorie acquisite, ha fatto espresso riferimento alle dichiarazioni rese dalla Ghemi agli agenti della Polizia di Stato e ne ha escluso la rilevanza, sottolineando, per un verso, che esse non sono state fedelmente riportate nella relazione di servizio e, per altro verso, che ad esse non può attribuirsi valore confessorio, considerato che non contengono affermazioni sfavorevoli alla parte dichiarante. Il ricorrente, con la doglianza in esame, riporta in ricorso solo uno stralcio di tali dichiarazioni, in violazione del principio di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., e, comunque, omette di spiegare la rilevanza e decisività di tali dichiarazioni, posto che esse sono assolutamente inidonee a provare il preteso scioglimento del rapporto di locazione. Ne segue che non è ipotizzabile il vizio di motivazione denunciato, che può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un ‹‹fatto storico›› controverso, che sia stato oggetto di discussine ed appaia ‹‹decisivo›› ai fini di una diversa decision e, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo della decisione sulla base di elementi fattuali, acquisiti al rilevante probatorio, ritenuti dal giudice determinanti ovvero scartati perché non pertinenti o recessivi (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 22/09/2014, n. 19881; Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). 6. Parimenti inammissibile è anche il terzo motivo,con il quale si addebita ai giudici di appello di non avere riconosciuto natura confessoria alle dichiarazioni resedalla Ghemi alla Polizia di Stato ed alla e-mail del 5 febbraio 2012 , in quanto la censura non risulta rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in difetto di trascrizione, quanto meno per le part i rilevanti, dei documenti sui quali poggia la doglianza, non essendo consentito a questa Corte di valutare la critica rivolta alla sentenza sulla base del solo ricorso e senza fare riferimento ad atti ad esso esterni. 7. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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