CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 2025
Cassazione n. 29069/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
026 della Corte di Appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria con motiviaggiunti in data 28/04/2026 nell’interesse del ricorrente;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità delricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimentoimpugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2026 con cui la Corte di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza emessa in data 20 febbraio 2025dal Tribunale di Patti, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione inrelazione al reato di rapina, previa declaratoria della sopravvenuta prescrizionedei reati di minaccia e lesioni.2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, deduce vizio dimotivazione in ordine alla valutazione delle prove dichiarative, con particolareriguardo alla ritenuta attendibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la specifica censuradifensiva con cui si evidenziavano plurime e significative contraddizioni nelledichiarazioni della persona offesa, desumibili dalle diverse versioni rese nel tempodal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle caratteristiche fisiche dell’aggressore e al ruolo deisoggetti coinvolti nonché dall’incompatibilità tra la ricostruzione del denunciantee le dichiarazioni rese dai testi di polizia giudiziaria indicati dalla difesa.I giudici di merito avrebbero, inoltre, erroneamente valutato laritrattazione dibattimentale del teste [OSCURATO:PERSONA], accompagnata dalcontestuale disconoscimento del verbale di riconoscimento fotografico,La motivazione risulterebbe, pertanto, meramente apparente, in quanto sirisolverebbe in affermazioni apodittiche circa l’attendibilità complessiva dellapersona offesa e la coerenza del relativo narrato, senza esplicitare il percorsoargomentativo seguito e senza confrontarsi con le puntuali deduzioni difensive econ le incongruenze emerse nel corso del dibattimento.3. Con il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di impugnazione, tra lorocollegati, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56,110 e 628 cod. pen. nonché vizio di motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina consumata edall’affermazione della penale responsabilità.3.1. La difesa censura, anzitutto, la motivazione nella parte in cui haritenuto integrato il dolo specifico del delitto di rapina. Secondo il ricorrente, laCorte territoriale avrebbe indebitamente identificato il profitto con un genericointento ritorsivo, qualificato come profitto morale, così indebitamentesovrapponendo il movente al dolo specifico richiesto dall’art. 628 cod. pen.La sentenza impugnata, inoltre, non avrebbe individuato la concreta utilitàperseguita dal [OSCURATO:PERSONA] mediante l’apprensione del cane né chiarito se lacondotta fosse effettivamente preordinata all’acquisizione dell’animale qualeoggetto di stabile disponibilità. Una simile estensione della nozione di profitto,sino a ricomprendere qualsiasi soddisfazione interiore derivante dalla condottaviolenta, determinerebbe, ad avviso della difesa, un’indebita dilatazione dellafattispecie incriminatrice.3.2. Il ricorrente deduce, altresì, l’erroneità della motivazione nella partein cui ha ritenuto consumato il delitto di rapina.La Corte territoriale avrebbe desunto la consumazione dalla merasottrazione materiale del cane e dal suo caricamento sull’autovettura, senzaverificare se tale apprensione avesse determinato un’effettiva ed autonomadisponibilità del bene in capo agli agenti. La motivazione avrebbe così omessoogni accertamento sulla durata e sulla qualità dell’impossessamento,valorizzando esclusivamente la violenza esercitata nei confronti della personaoffesa e confondendo in tale modo il mezzo della condotta con il fineappropriativo.La difesa sostiene, inoltre, che i giudici di merito non avrebbero verificatola sussistenza del necessario nesso di strumentalità tra la violenza el’impossessamento del bene, limitandosi a rilevare la contestualità delle condotte.La violenza, secondo tale prospettazione, sarebbe stata sorretta da finalitàessenzialmente ritorsive e intimidatorie, mentre la sottrazione del cane avrebbecostituito un episodio accessorio, privo di autonoma finalità appropriativa.In tale prospettiva, la stessa ricostruzione accolta dalla Corte distrettuale,secondo cui l’animale fu poco dopo lasciato andare e immediatamente recuperatodalla persona offesa, avrebbe imposto una specifica verifica circa la stabilitàdell’impossessamento e l’effettiva interruzione del potere di fatto del proprietario.La mancata valutazione di tali profili renderebbe erronea la qualificazione delfatto come rapina consumata.La difesa lamenta, infine, che i giudici di merito abbiano omesso diesaminare la richiesta subordinata di riqualificazione del fatto nei reati di violenzaprivata, furto con strappo ovvero tentata rapina.3.3. Con un ulteriore profilo di censura il ricorrente deduce l’erroneaapplicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen., sostenendo che la responsabilitàconcorsuale sarebbe stata affermata senza un rigoroso accertamento dellaconvergenza tra la condotta violenta e la finalità appropriativa.Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe valorizzato la circostanzache il [OSCURATO:PERSONA] conduceva l’autovettura, minacciava la persona offesa esollecitava l’azione del correo rimasto ignoto, senza tuttavia dimostrarel’esistenza di un previo o contestuale accordo criminoso né la consapevoleadesione del ricorrente ad un progetto diretto all’impossessamento del cane.La motivazione avrebbe, pertanto, confuso la partecipazione ad un’azioneintimidatoria o ritorsiva con l’adesione ad un comune programma appropriativo,desumendo la responsabilità concorsuale dalla mera contestualità delle condotte,senza verificare se l’impossessamento costituisse un obiettivo condiviso ovverol’iniziativa autonoma del correo.Ne deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, un’erroneaapplicazione degli artt. 110 e 628 cod. pen., poiché la sentenza avrebbe omessodi accertare la prova dell’accordo concorsuale, la sussistenza del dolo specifico incapo al ricorrente e l’effettiva instaurazione di un’autonoma signoria sul bene,risolvendosi in affermazioni assertive non idonee a giustificare la qualificazionegiuridica della condotta come contestata.4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordinealla valutazione dei tabulati telefonici e dei dati di localizzazione delle celle relativialle utenze a lui riconducibili.I giudici di appello non avrebbero fornito un’adeguata argomentazione inmerito al dato, emergente dall’esame di tali risultanze, secondo cui le utenzenella disponibilità del ricorrente, nell’arco temporale coincidente con lacommissione dei fatti, non agganciavano celle insistenti nell’area di Capod’Orlando, luogo dell’aggressione e della sottrazione del cane, ma risultavanocollegate a celle ubicate in zone diverse e non sovrapponibili alla scena delcrimine.La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare tale elemento fattuale,ritenuto dalla difesa idoneo ad incidere in modo significativo sull’accertamentodella presenza del ricorrente sul luogo del fatto e, quindi, sulla sua identificazionequale autore della rapina.La decisione di responsabilità sarebbe stata, pertanto, fondataesclusivamente sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] e della persona offesa,senza chiarire le ragioni per cui tale dato tecnico dovesse ritenersi inattendibile,irrilevante o recessivo ma facendo ricorso a mere ipotesi non supportate daelementi probatori (telefono spento, utilizzo di diversa utenza da parte delCarrabba).5. Il ricorrente, con il settimo motivo, lamenta carenza di motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La deliberazione sarebbe fondata su mere formule di stile che richiamanoin modo astratto la gravità del fatto e la personalità dell'imputato, senza uneffettivo riferimento alle specifiche circostanze emerse nel processo, alla condottaprocessuale ed alle condizioni personali e sociali del ricorrente.La determinazione della pena non sarebbe accompagnata daun'esposizione adeguata dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. non risultandochiaro il percorso logico che ha condotto all'individuazione della pena base ed agliaumenti per la recidiva e continuazione nella misura complessiva irrogata.6. Con l’ottavo motivo di impugnazione, il ricorrente deduce erroneaapplicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazioneal rigetto, da parte del Procuratore generale, della richiesta di concordatopreventivo.La pubblica accusa avrebbe respinto l’istanza difensiva con argomentazioniassertive e stereotipate, limitandosi ad affermare la non accoglibilità dellarichiesta di esclusione della recidiva contestata, senza confrontarsi con ilcontenuto concreto della proposta né con le specifiche questioni attinenti allarecidiva.Ne deriverebbe la violazione dei princìpi che regolano l’esercizio del poteredi adesione o dissenso alla proposta di concordato nonché del diritto dell’imputatodi avvalersi della possibilità di definire il giudizio di appello mediante un accordosulla pena inferiore a quella determinata dal primo giudice.7. Con il nono motivo di impugnazione, [OSCURATO:PERSONA] deduce erroneaapplicazione dell’art. 545-bis cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordineal mancato esame della richiesta di sostituzione della pena detentiva, formulataunitamente all’istanza di concordato in appello.Secondo la difesa, la Corte territoriale si sarebbe limitata a statuiregenericamente sugli effetti della condanna, senza alcun riferimento, né espressoné implicito, alla richiesta di sostituzione della pena detentiva.Ad avviso del ricorrente, tale totale omissione non potrebbe esserequalificata come rigetto implicito, in assenza di qualsiasi argomentazioneincompatibile con l’accoglimento dell’istanza o comunque idonea a dimostrareche la questione sia stata effettivamente esaminata. Ne deriverebbe, pertanto,una carenza assoluta di motivazione sul punto e la conseguente nullità dellasentenza, per violazione delle disposizioni che regolano l’effetto devolutivodell’appello e il dovere del giudice di secondo grado di pronunciarsi su tutte lequestioni devolute.8. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce carenza assoluta dimotivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale, con particolare riferimento all’esame della persona offesa e deitesti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla difesa alleudienze dell’11 febbraio 2020, del 13 giugno 2022 e del 21 febbraio 2023 e nonesaminata dal giudice di primo grado.I giudici di merito avrebbero omesso di disporre la rinnovazionedell’istruttoria senza esplicitare adeguatamente le ragioni del diniego, pur inpresenza di un compendio probatorio caratterizzato da rilevanti contraddizioni eda incertezze sull’identificazione dell’autore del fatto. Tale carenza motivazionaleintegrerebbe una evidente violazione delle norme processuali poste a tutela deldiritto di difesa e del contraddittorio nella formazione della prova.9. Il difensore del ricorrente, in data 28 aprile 2026, ha depositato motiviaggiunti con cui ha sostanzialmente reiterato le doglianze proposte nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo ed il quinto motivo di ricorso sono aspecifici e non consentiti.1.1. La versione dei fatti offerta da [OSCURATO:PERSONA] risulta esserestata valutata dai giudici di merito in maniera logica, congrua e lineare, anche inconsiderazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hannoevidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dallapersona offesa né alcun interesse all’accusa ovvero intento calunniatorio da partedel [OSCURATO:PERSONA].L'iter argomentativo appare esente da vizi logici, fondandosi su di unacompiuta e logica analisi critica delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in un organicoquadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilitàlogica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della gravità,univocità e coerenza, in quanto conducenti all’affermazione di piena credibilitàdelle asserzioni della persona offesa.Il ricorrente oblitera le argomentazioni dei giudici di merito in ordine allacompletezza ed attendibilità delle propalazioni accusatorie della persona offesa,senza confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo seguito nelledue sentenze in proposito conformi e proponendo una versione alternativa deifatti non perseguibile in sede di legittimità.Deve essere, inoltre, ribadito che le Sezioni Unite hanno affermato che «lavalutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta unaquestione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendiomotivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità,salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni» (Sez. U, n. 41461del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01; successivamente, ex multis, Sez. 4,n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01): circostanza, quest'ultima, nonravvisabile nel caso di specie in quanto il percorso argomentativo seguito dallaCorte territoriale non presenta contraddizioni manifeste ed è stato effettuato conargomentazioni coerenti e prive di vizi logico-giuridici.La testimonianza della persona offesa, al pari di qualsiasi altratestimonianza, è sorretta da una presunzione di veridicità secondo la quale ilgiudice, pur essendo tenuto a valutarne criticamente il contenuto, verificandonel'attendibilità, non può assumere come base del proprio convincimento l'ipotesiche il teste riferisca scientemente il falso, salvo che sussistano specifici elementipresumere che il dichiarante, fino a prova contraria, riferisca correttamentequanto a sua effettiva conoscenza (Sez. 6, n. 3041 del 03/10/2017, Giro, Rv.272152-01), elementi non ravvisabili nel caso di specie.1.2. D’altro canto, i giudici di appello, con motivazione immune da vizi logicie coerente con le risultanze istruttorie, hanno correttamente ritenuto che ledichiarazioni dibattimentali del teste [OSCURATO:PERSONA] non fossero idoneea scalfire l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa né delriconoscimento dalla stessa effettuato, non potendosi attribuire alcun credito alladeposizione resa in dibattimento dal primo. Quest’ultimo, infatti, si è limitato adichiarare di non ricordare i fatti, manifestando una evidente reticenza, tanto piùsignificativa se si considera che è stato escusso a soli due anni dall’aggressione,alla quale aveva assistito personalmente in quanto direttamente coinvolto. Nonè stato, pertanto, ritenuto plausibile che egli avesse completamente dimenticatouna vicenda di tale gravità.A ciò si aggiunge che, nelle sommarie informazioni testimoniali rese il 14gennaio 2016, acquisite al dibattimento con il consenso delle parti e, quindi,pienamente utilizzabili, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dell’aggressione, precisando diavere visto l’autore anche in altre occasioni, sia precedenti sia successive, diaverlo sempre riconosciuto in ragione delle sue peculiari caratteristiche fisiche,in particolare dell’imponente corporatura, e di essere in grado di identificarloanche mediante fotografia. Egli disponeva, dunque, di elementi idonei ariconoscere l’aggressore, individuato nel [OSCURATO:PERSONA], senza che in dibattimentoabbia fornito alcuna plausibile spiegazione del successivo dichiarato difetto dimemoria o chiarito le ragioni per le quali il precedente riconoscimento avrebbedovuto ritenersi erroneo.1.3. La Corte distrettuale ha, inoltre, correttamente escluso la decisivitàdell’argomento difensivo fondato sul mancato aggancio, da parte dell’utenzatelefonica in uso al ricorrente, di celle compatibili con il luogo di commissione delreato.I giudici di appello hanno, infatti, osservato che tale dato, consideratoisolatamente, non è idoneo a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non si trovasse sul postoal momento dei fatti né, conseguentemente, a infirmare l’attendibilità delledichiarazioni rese dalla persona offesa. L’assenza di contatti dell’utenza con lecelle insistenti nell’area interessata dall’azione delittuosa è stata, invero, ritenutasuscettibile di spiegazioni alternative, parimenti compatibili con il complessivoquadro probatorio, potendo dipendere dallo spegnimento dell’apparecchiotelefonico ovvero dalla circostanza che l’utenza oggetto degli accertamenti nonfosse l’unica nella disponibilità del prevenuto.La Corte territoriale ha, pertanto, attribuito al dato tecnico il limitatosignificato indiziario che gli è proprio, escludendo che dalla mancatalocalizzazione dell’utenza potesse desumersi, in termini univoci, l’assenza delricorrente dal luogo del reato. Tale valutazione risulta sorretta da unamotivazione lineare, coerente e immune da fratture logiche, essendosi la Cortedi merito confrontata con la specifica deduzione difensiva e avendone illustrato,con argomenti non manifestamente illogici, l’inidoneità a scardinare laricostruzione accusatoria.Le censure proposte si risolvono, dunque, nella sollecitazione di una diversalettura delle risultanze processuali e, in particolare, nell’attribuzione al datorelativo al traffico telefonico di un significato dimostrativo alternativo rispetto aquello motivatamente recepito nella sentenza impugnata. Si tratta, tuttavia, diapprezzamenti di natura fattuale, riservati al giudice di merito e non rinnovabiliin sede di legittimità, ove la motivazione, come nel caso in esame, non presentiprofili di contraddittorietà o manifesta illogicità.Tale ricostruzione fattuale, sorretta da un percorso argomentativo linearee logicamente strutturato, non presenta profili di contraddittorietà né dimanifesta illogicità e si fonda su apprezzamenti di merito che, in quanto tali, sisottraggono al sindacato di legittimità.2. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo di impugnazione, che possonoessere trattati congiuntamente avendo ad oggetto doglianze tra lorostrettamente connesse in tema di valutazione delle prove ed affermazione dellapenale responsabilità, sono articolati esclusivamente in fatto, risolvendosi in unasollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze probatorie ed in unaalternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito,postulando una rivalutazione del compendio istruttorio non consentita in questasede. È principio consolidato quello secondo cui esula dai poteri della Corte dicassazione tanto la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento delladecisione impugnata, quanto l’adozione di autonomi e differenti criteri diapprezzamento del fatto, essendo il sindacato di legittimità circoscritto allaverifica della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale dellamotivazione.I motivi in parola, inoltre, si presentano come meramente reiterativi dellemedesime doglianze già prospettate in sede di gravame e puntualmenteesaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomentazioni precise,coerenti e congrue.La sentenza impugnata ha, infatti, affrontato in modo analitico le questionidedotte nell’atto di appello attinenti alla ricostruzione dei fatti e alla valutazionedel materiale probatorio, fornendo una motivazione completa e logicamentestrutturata in ordine alla responsabilità del ricorrente ed ancora una volta, laparte omette di confrontarsi con dette conclusioni.2.1. I giudici di appello, con motivazione ampia, coerente e puntualmenteancorata alle risultanze processuali -in linea di continuità con il percorsoargomentativo del giudice di primo grado- hanno individuato una pluralità dielementi logico-fattuali idonei a dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementicostitutivi del delitto consumato di rapina.È stata, in particolare, evidenziata la sussistenza di un’effettiva coazionepsico-fisica esercitata nei confronti della persona offesa, concretatasinell’aggressione fisica posta in essere ai suoi danni. In particolare, la vittimaveniva colpita con un pugno alla spalla destra, tale da provocarne la caduta aterra, mentre gli aggressori, brandendo un oggetto contundente, siimpossessavano del cane di razza pitbull di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha, pertanto, fatto corretta applicazione del consolidatoprincipio di diritto secondo cui integra il requisito della violenza qualsiasi atto ocomportamento che si traduca, anche indirettamente, in una coartazione dellalibertà fisica o psichica del soggetto passivo ovvero di terzi, inducendoli, controla propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualcosa (Sez. 2, n. 23888 del06/07/2020, Checcarini, Rv. 279587-01; Sez. 2, n. 29215 del 08/09/2020,Borrelli, Rv. 279813-01; Sez. 2, n. 30548 del 14/05/2024, Vigorito, non mass.).Parimenti immune da censure risulta la motivazione con cui i giudici diappello hanno ritenuto integrato l’elemento soggettivo del delitto di rapina,evidenziando come il [OSCURATO:PERSONA] e l’ignoto correo abbiano sottratto il cane allapersona offesa al fine di impossessarsene con finalità ritorsive. Anche sotto taleprofilo la decisione impugnata si conforma al principio di diritto secondo cuil’ingiusto profitto richiesto dall’art. 628 cod. pen. può consistere in qualsiasiutilità, soddisfazione o vantaggio che l’agente si proponga di conseguire, anchedi natura non patrimoniale e non immediatamente apprezzabile sotto il profiloeconomico, purché tale risultato sia perseguito mediante l’impossessamento, conviolenza o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (Sez.2, n. 23177 del 16/04/2019, Gelik, Rv. 276104-01; Sez. 2, n. 37861 del09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190-01).La Corte di merito ha, inoltre, correttamente rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] e ilcorreo rimasto ignoto, dopo avere sottratto il cane alla persona offesa, locollocavano sull’autovettura condotta dal [OSCURATO:PERSONA], per poi lasciarlo liberosoltanto in un momento successivo. Tale circostanza dimostra chel’impossessamento del bene si era ormai perfezionato e che, conseguentemente,risultavano integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 628cod. pen., essendosi realizzata la sottrazione del bene mediante violenza neiconfronti del detentore e il conseguente conseguimento di un’autonomadisponibilità del medesimo.2.2. A differenza di quanto apoditticamente affermato nel ricorso, la Corteterritoriale ha compiutamente argomentato in ordine alla richiesta diriqualificazione giuridica del fatto. È stato, in proposito, evidenziato che il fattonon è suscettibile di riqualificazione nella diversa fattispecie di violenza privatain quanto l’impossessamento dell’animale, costituiva l’oggetto stesso dell’azionecriminosa e rappresentava il risultato perseguito attraverso la violenza esercitatasulla persona offesa; quest’ultima, pertanto, non è stata impiegata quale merostrumento per costringere la vittima a fare, tollerare od omettere qualcosa bensìquale mezzo direttamente funzionale alla sottrazione del bene e al conseguenteimpossessamento dello stesso. Parimenti, i giudici di appello hanno escluso laconfigurabilità del delitto di furto con strappo, poiché la violenza non ha incisoesclusivamente sulla cosa ma è stata esercitata direttamente nei confronti deldetentore, al precipuo fine di vincerne la resistenza e consentire la sottrazionedel cane.2.3. La motivazione della sentenza impugnata risulta del tutto logica ecoerente anche con riguardo all’affermazione della responsabilità concorsuale delCarrabba, il cui apporto alla realizzazione del reato è stato puntualmentericostruito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa. Da talericostruzione emerge come il contributo dell’imputato sia stato tutt’altro chemarginale, assumendo, anzi, carattere predominante nello sviluppo materialedella condotta criminosa. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] non si limitava a rimanere alla guidadell’autovettura ma partecipava attivamente all’azione, dapprima minacciando lapersona offesa al fine di costringerla a lasciare il cane e a salire sull’autovettura,quindi raggiungendola nuovamente dopo il suo tentativo di allontanamento e,infine, concorrendo, unitamente al correo, nella fase conclusiva dell’aggressioneculminata nella sottrazione dell’animale.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha ravvisato in capo alCarrabba sia un rilevante contributo materiale, consistito nella conduzionedell’autovettura, nelle minacce rivolte alla vittima e nel costante supportooperativo prestato durante tutte le fasi dell’azione delittuosa sia un concorrentecontributo morale, estrinsecatosi nell’incitamento e nel sostegno forniti al correo,il quale provvedeva a colpire il [OSCURATO:PERSONA] per poi impossessarsi del cane e collocarlosull’autovettura, così consentendo ai due compartecipi di allontanarsi conl’animale sottratto alla persona offesa.Tali elementi sono stati correttamente interpretati come espressione di uncontributo causalmente rilevante alla realizzazione del fatto tipico, contributoidoneo a confermare la volontà di rafforzare la pressione psicologica esercitatasulle persone offese, in conformità ai princìpi consolidati nella giurisprudenza dilegittimità in tema di concorso di persone nel reato.Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod. pen.non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendo sufficientequalsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dalla consapevoleadesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materiale del fattostimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez. 2, n. 28895del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 6, n. 3348 del 14/01/2025,Pandolfo, non mass.).La difesa, a fronte di un pregnante e indiscusso dato probatorio -costituitodalle dichiarazioni della persona offesa- che dimostra un ruolo non meramentepassivo del [OSCURATO:PERSONA], ha decontestualizzato il ruolo del ricorrente, giungendo aformulare ipotesi alternative sganciate dalla ragionevolezza e meramentespeculative, senza curarsi di ancorare tali affermazioni su un solido substratoindiziario o su una regola di esperienza dotata di forza convincente.2.4. La ricostruzione delle condotte, ritenute idonee a integrare lafattispecie di rapina consumata, si fonda su accertamenti in fatto, puntualmenteoperati dalla Corte distrettuale, che non si prestano a essere qualificati in terminidi contraddittorietà interna né di manifesta illogicità della motivazione,risolvendosi in una valutazione complessiva delle emergenze probatorieconforme ai criteri di razionalità e plausibilità. Tale apprezzamento, in quantoespressione di un giudizio di merito sorretto da adeguata e congrua motivazione,si sottrae al sindacato di legittimità.Le presunte carenze ed illogicità motivazionali lamentate dalla difesa sirisolvono, in realtà, in una lettura frammentata e avulsa dal contesto complessivodegli elementi logico fattuali compiutamente analizzati e valorizzati dalla Corteterritoriale. Tali rilievi difensivi, lungi dal configurare un effettivo travisamentodei fatti storici ovvero un'erronea valutazione delle prove assunte dal primogiudice, si concretano, piuttosto, nella prospettazione di una ricostruzionealternativa della realtà processuale ovvero nella richiesta di una diversa e piùdettagliata valorizzazione di elementi acquisiti nel corso del dibattimento.Tale modalità argomentativa si pone, pertanto, al di fuori dei limiti delsindacato di legittimità, non potendosi far valere in questa sede doglianze che sirisolvono nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle risultanzeprocessuali rispetto a quella effettuata in modo logicamente coerente egiuridicamente corretto dai giudici di merito.Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimitàstabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione deifatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questagiustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune econ i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.La Corte di cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanzadella legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, noncompetendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elementoprobatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corteregolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (Sez.6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).3. Il settimo motivo è generico e manifestamente infondato.La doglianza è, infatti, priva di una adeguata indicazione di elementifavorevoli ad una maggiore mitigazione della pena ed è caratterizzata dalla meradeclinazione di affermazioni apodittiche e prive di un reale nesso critico con ilpercorso argomentativo della sentenza impugnata.La difesa si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione conriguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, rassegnando poi leconclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delleargomentazioni espresse dai giudici di merito.Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescrittidall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere ribadito, in proposito,che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito dellaspecificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, glielementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimitàdi individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01).Deve essere, peraltro, rimarcato che la Corte distrettuale, in accoglimentodel motivo di appello, ha escluso la contestata recidiva, rideterminato la pena nelminimo edittale e non applicato alcun aumento a titolo di continuazione conconseguente manifesta infondatezza della censura.Con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego,la gravità dei fatti, e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione dellapena.Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).4. L’ottavo motivo non è consentito in sede di legittimità.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, iprovvedimenti del pubblico ministero, in quanto atti di parte e non espressionedi funzione giurisdizionale, non sono autonomamente impugnabili, operando alriguardo la preclusione assoluta prevista dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.L’ordinamento, infatti, appronta specifici rimedi a tutela del diritto di difesa,senza riconoscere la possibilità di un’impugnazione diretta avverso gli atti delpubblico ministero.A tale principio è ammessa unicamente la limitata eccezione ricorrentenell’ipotesi in cui il pubblico ministero adotti un provvedimento eccedente i poterisostituendosi illegittimamente al giudice nell’esercizio della funzionegiurisdizionale. Solo in tale evenienza il provvedimento assume carattere diabnormità ed è, pertanto, suscettibile di sindacato (Sez. U, n. 34536 del11/07/2001, Chirico, Rv. 219598-01; Sez. 6, n. 39442 del 14/07/2017,Berlusconi, Rv. 271195-01; Sez. 5, n. 14585 del 24/02/2025, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).Tale situazione, tuttavia, è del tutto estranea alla fattispecie in esame. Nelcaso di specie, infatti, il pubblico ministero si è limitato ad esercitare una facoltàespressamente riconosciutagli dall’ordinamento, manifestando il proprio dissensorispetto alla proposta di concordato sulla pena formulata dall’imputato, senzaadottare alcun provvedimento idoneo a travalicare i limiti delle proprieche la censura proposta dal ricorrente, investendo un atto non autonomamenteimpugnabile, risulta non consentita (in fattispecie assimilabile, Sez. 2, n. 8605del 05/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280806-01, secondo cui, in tema diconcordato in appello, è inammissibile il ricorso per cassazione che censuriil dissenso del pubblico ministero alla proposta di definizione del processo ai sensidell'art. 599-bis cod. proc. pen., in mancanza di una specifica previsione di leggeche lo renda revisionabile).5. Il nono motivo è manifestamente infondato.L’accesso agli atti del procedimento, consentito e, nel caso di deduzionicome la richiesta di sostituzione della pena detentiva fosse stata formulataesclusivamente nell’ambito della proposta di concordato in appello presentatadalla difesa. Tale proposta, tuttavia, non avendo ottenuto l’adesione delProcuratore generale, non si è perfezionata e, conseguentemente, non è statasottoposta all’esame della Corte territoriale.Deve, pertanto, escludersi qualsiasi omissione motivazionale imputabile aigiudici di appello. Venuta meno la procedura di concordato per effetto delmancato assenso del Procuratore generale, la richiesta di sostituzione della penaavrebbe potuto essere oggetto di valutazione da parte della Corte territorialesoltanto ove fosse stata autonomamente reiterata dalla difesa nel corsodell’udienza di appello.Tale circostanza, tuttavia, non risulta essersi verificata nel caso in esame.In difetto di una specifica riproposizione dell’istanza, nessun obbligo di pronunciagravava, dunque, sul giudice di secondo grado, con la conseguenza che lededotte censure di violazione di legge e di carenza di motivazione risultano privedi qualsiasi fondamento e devono essere, pertanto, disattese.6. Il decimo motivo è manifestamente infondato.Deve essere, preliminarmente ricordato che, secondo la costanteelaborazione della giurisprudenza di legittimità, la rinnovazione nel giudizio diappello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primogrado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266820-01; Sez. 2, n. 1248 del 07/11/2024, dep. 2025, Iossa, non mass.;Sez. 1, n. 6598 del 13/11/2024, dep. 2025, Martino, non mass.).In considerazione di tale principio di diritto, nell’ipotesi di mancatoaccoglimento della richiesta di rinnovazione, la motivazione potrà anche essereimplicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza diappello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti allaaffermazione di responsabilità (vedi, ex multis, Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018,dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01; Sez. 5, n. 23580 del 19/02/2018, Campion,Rv. 273326-01; Sez. 2, n. 38146 del 15/07/2022, Pagliaro, non mass.)Nel caso di specie, la non necessarietà di un nuovo esame della personaoffesa e dei testi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] emerge conevidenza dalla motivazione della sentenza impugnata, nella quale i giudici diappello hanno dato puntualmente conto della completezza e univocità del quadroprobatorio già acquisito agli atti, dell’accertata attendibilità e completezza delledichiarazioni rese dalla vittima della rapina e dal teste [OSCURATO:PERSONA] e dellaritenuta inutilità dell’esame del [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della reticenzamanifestata in occasione del suo esame dibattimentale.Ne consegue che il diniego della richiesta difensiva si sottrae a censure insede di legittimità, risolvendosi in una valutazione discrezionale del giudice dimerito sorretta da un apparato argomentativo logico, coerente e pienamenteaderente alle risultanze processuali, immune da vizi di manifesta illogicità o daincongruenze nella ricostruzione dei fatti.7. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore dellaCassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]