CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 24762/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia Delle Entrate Riscossione e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale Dello Stato .avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Abruzzo n.556/2025depositata il 08/07/2025, pronunciata con riferimento ad atto impositivo oggetto alricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte privata ai fini della definizione agevolatadella controversia nelle forme previste dall’art. 1, commi 86 e segg., della legge n. 199del 2025 (rottamazione quinquies), con la quale chiede l’estinzione del giudizio per avereprovveduto al pagamento di quanto dovuto ai sensi del citato articolo, comma 87, dellamedesima disposizione;che, pertanto, ai sensi del comma 87 dell’art. 1 cit., il processo si è estinto, fatta salva lapossibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo commadell’art. 391 cod. proc. civ;che l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimentipronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato;che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Angelina-[OSCURATO:PERSONA]