CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 22; - controricorrente – avverso la sentenza n. 432/9/2017 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 28 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo diricorso, assorbiti gli altri. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] impugnava quattro avvisi di accertamento con i qualil’Agenzia delle entrate aveva proceduto, per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, al recupero a tassazione degli importi detenuti dal contribuenteall’estero ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.l. n. 78/2009. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Treviso accoglieva i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaledel Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Considerato che: Va preliminarmente rilevato cheil controricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istanza con la quale, dichiarando di vol ersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede –nella sua attuale formulazione - che « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.