CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza di vizio della motivazione e la violazione di legge, con riferimento all'omesso avviso di sostituzione della pena detentiva in sede d'appello, ai sensi dell'art. 545-bis, cod. pen., e alla correlata omessa sostituzione della medesima, è manifestamente infondato perché censura vizi della sentenza che tuttavia non emergono dal testo della motivazione, prospettando enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e altresì con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMarzia [OSCURATO:PERSONA] r DEPO_grrATA [OSCURATO:PERSONA] 2102026 2 ard Giudiziario M • [OSCURATO:PERSONA] 2