CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 11932/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio N. 16784- 2023 proposto da: Tribunale di Firenze, con ordinanza R.G.N. 2304/2022 del 27/05/2023, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono; -resistente con mandato - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per sentir accertare e dichiarare che il rapporto di agenzia intercorso tra le parti era a tempo indeterminato essendo stato tardivamente risolto successivamente alla scadenza del termine originariamente fissato ed ottenere la condanna della convenuta al pagamento dell’indennità di [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.16784/2023 Cron. Rep. Ud.24/01/2024 CC mancato preavviso ex art. 1750 c.c. e al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. oltre che delle provvigioni ancora spettanti. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania per essere competente il Tribunale di Firenze. 3. Con ordinanza del 20.9.2022 il giudice del lavoro di Catania dichiarò la propria incompetenza territoriale evidenziando che nel contratto di agenzia era stata concordata la competenza del Tribunale di Firenze e che la clausola non implicava una deroga allacompetenza territoriale, che ex art. 413 ult.co. sarebbe stata nulla, in quanto non solo la sede della società era ad Empoli ma inoltre era quello il luogo in cui si era concluso il contratto ed era perciò sorto il rapporto. 4. Riassunto il giudizio davanti al Tribunale di Firenze questo con ordinanza del 27 maggio 2023 ha sollevato regolamento ritenendo che la competenza territoriale sia invece del Tribunale di Catania. 5. Il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 6. Ai sensi dell’art. 413 comma 4 c.p.c. che si applica ai rapporti di agenzia “competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova ildomicilio dell' agente delrappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo409”. 7. Si tratta di foro a carattere esclusivo sicché il giudice dinanzi al quale il processo è stato riassunto, a seguito della declinatoria dicompetenza di altro giudice originariamente adito, è legittimato a sollevare d'ufficio ilconflitto negativo di competenza ove, come nella specie, ritenga che si verta in un caso di competenza per territorio inderogabile. 8. Ed è questo il caso. La competenza territoriale è regolata al fine di assicurare la tutela del lavoratore parasubordinato e viene individuato neldomicilio dell’agente. 9. Il richiamo al luogo di conclusione del contratto sul quale il Tribunale di Catania ha fonda to la sua declinazione della competenzaè palesemente errato . 10. Come più volte affermato da questa Corte ai fini della competenzaper territorio, nelle controversie relative a rapporti diagenzia ex art. 409 n. 3 c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti; il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto diagenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto (Cfr. Cass. 08/11/2018 n. 28566 e già Cas s . n. 11339 del 2010 ). 11. In conclusione deve essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Catania davanti al quale le parti dovranno riassumere la causa nei termini di legge.Nulla va disposto per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Catania davanti al quale le parti r