CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04762/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10159-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Oggetto PUBBLICO IMPIEGO R.G.N. Cron. Rep. Ud.14/12/2022 CC avverso la sentenza n. 844/2016 della CORTE D'APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 135/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo fosse accertato e dichiarato che i rapporti di lavorodi collaborazione coordinata e continuativa intercorsi fra le parti erano qualificabili come lavoro subordinato ex art.2094 c.c. dal 1° dicembre 2002, con conversione dei relativi contratti in contratti di lavoro a tempo indeterminato e condanna della P.A. a reinserirlo in servizio con la stessa qualifica ed a pagare € 30.582,70 a titolo di differenze retributive, indennità a vario titolo spettanti, ferie non godute e TFR, oltre regolarizzazione della posizione previdenzialee risarcimento del danno. In via subordinata, egli ha chiesto che la conversione dei contratti avesse effetto dal 1° ottobre 2010, ferme le altre richieste, e, in via ancora subordinata, che la [OSCURATO:SOCIETA] fosse condannata a pagare la somma di € 30.582,70, oltre alla regolarizzazione della posizione previdenziale, a corrispondere € 52.060,19 a titolo di maggiorazione retributiva ed a risarcire il danno. Il Tribunale di Teramo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 521/2015, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] a corrispondere al ricorrente € 18.442,91, a titolo di differenze retributive, con rigetto delle altre domande. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo ha proposto appello che la Corte d’appello di L’Aquila, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 844/2016, ha accolto, rigettando la domanda di [OSCURATO:PERSONA] , sul presupposto che i rapporti di lavoro in esame non avessero natura subordinata. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Teramo si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2094 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel negare che il rapporto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA] avesse natura subordinata, applicando in maniera non corretta i criteri individuati dalla giurisprudenza, soprattutto il fatto che egli aveva svolto solo attività alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianza è infondata. La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto dilavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto comesubordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi dellavoro subordinato, per come tipizzati dall ’ art.2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominatiindici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale(Cass., Sez. L, n. 22846del 21 luglio 2022 ) . Nella specie, la corte territoriale ha applicato gli ordinari criteri per accertare la natura subordinata o meno dei contratti de quibus, ritenendo, in seguito ad un accertamento di fatto motivato nei termini di legge e non più sindacabile nella presente sede, che non ricorresse un rapporto di natura subordinata. Più precisamente, ha affermato che il ricorrente non era tenuto al rispetto di un orario di lavoro e che non era sottoposto ad un potere di controllo, vigilanza e direzione, essendovi solo un referente che impartiva direttive generali. [OSCURATO:PERSONA] risultava pure non assoggettato a verifiche e controlli e le sue assenze, oltre a non dovere essere giustificate, non incidevano sulla retribuzione contrattualmente stabilita. Ne consegue che il lavoratore non era sottoposto al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale aveva solo un generale potere di impartire direttive generali al fine di garantire il necessario coordinamento e il raggiungimento dei fini che avevano giustificato il ricorso a forme flessibili di impiego. Alla luce dell’accertamento del giudice del merito, priva di rilievo è la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] avesse un orario di lavoro superiore alle 36 ore, considerato che non vi era un obbligo al riguardo. Non è poi significativo che il ricorrente deduca di non avere svolto altre attività durante il periodo nel quale operava per la [OSCURATO:SOCIETA], in quanto non risulta che egli fosse tenuto a garantire un impegno esclusivo per la P.A. Le ulteriori considerazioni attinenti ai poteri di controllo, vigilanza e direzione e al potere disciplinare sono, infine, inammissibili, atteso che con queste [OSCURATO:PERSONA] chiede a questo Collegio una rivalutazione delle testimonianze che è preclusa in questa sede. 2) Il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, e 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, perché la corte territoriale non avrebbe considerato che le mansioni da lui svolte erano di basso profiloe non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle risultanze istruttorie, va respinto per le stesse ragioni poste a fondamento del rigetto del primo. Peraltro, il ricorrente propone l’utilizzo di un ulteriore indice sintomatico della subordinazione che richiede un accertamento di fatto, precluso a questa Corte di legittimità, e contesta la valutazione delle prove ad opera del giudice di merito, circostanza non deducibile nella presente sede. 3) Il terzo motivo, con il quale è dedotta la violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., per avere la corte territoriale errato nel non fare decorrere la prescrizione dei crediti azionati dal momento di cessazione dei rapporti, va respinto, in conseguenza del rigetto del primo. 4) Il quarto motivo, con il quale il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero che la sua qualifica era rimasta immutata nel passaggio da un contratto all’altro, ed una non corretta considerazione delle risultanze istruttorie, va respinto, per le stesse ragioni poste a fondamento del rigetto del primo. Peraltro, il ricorrente propone anche in questo caso l’utilizzo di un ulteriore indice sintomatico della subordinazione che richiede un accertamento di fatto, precluso a questa Corte di legittimità, e contesta la valutazione delle prove ad opera del giudice di merito, circostanza non deducibile nella presente sede. 5) Infine, in ordine all’affermazione del ricorrente che cause simili sarebbero state decise della Corte d’appello di L’Aquila in senso favorevole ai lavoratori, basti osservare che le relative pronunce non sono vincolanti. 6)Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art.91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in €3.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo, per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare