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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03796/2026

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In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 114/2026 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata che insiste nei motivi di ricorso.

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 27 marzo 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di commercio di prodotti con segni falsi perché prescritto e ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazionedei medesimi prodotti, previo riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta equivalenteall'aggravante contestata, rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa.

2.1. violazione di norma processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione poiché all'udienza del 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto per altro titolo, non veniva tradotto e il processo si celebrava in sua assenza.

L'ordinanza con cuiveniva dichiarato assente era palesemente nulla e invalidava la conseguente sentenza in quanto la rinunzia a comparire era, per esplicita indicazione dello stesso imputato, riferibile al diverso processo per cui era detenuto, processo che si sarebbe svolto il 27 maggio 2024, a seguito di un rinvio disposto il 18 marzo 2024 e non riguardava invece il processo svoltosi dinanzi al giudice dottor Velardi; infatti, nessuno degli estremi indicativi dell'odierno procedimento veniva riportato nella comunicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto penitenziario.

2.2. Vizio di motivazione in quanto la Corte afferma che dal verbale di udienza emerge che da un controllo effettuato dalla cancelleria non risultavano altri procedimenti penali fissati a carico dell'imputato per quel giorno e ne desume che la rinunzia a comparire, correttamente raccolta presso l'ufficio [OSCURATO:PERSONA] della Casa di reclusione in cui l'imputato era detenuto, non poteva che essere riferita al procedimento chiamato il 27 marzo.

Così facendo, incorre in errore poiché non si confronta con il contenuto esplicito della rinunzia in atti che non presenta elementi riconducibili al processo odierno e attribuisce rilevanza all’indicazione della data del processo, senza considerare che la stessa avrebbe potuto essere frutto di un errore del detenuto.

Non va peraltro trascurato che dalla sentenza di primo grado emerge che il processo era stato più volte rinviato per mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa e, con comunicazione analoga, riportante alcuni dati relativi ad altro processo, l’imputato aveva rinunziato a comparire alle precedenti udienze del 15/1/2021, del23/8/2022 e del 4/10/2023 e nessun dubbio era sorto in merito alla sua volontà.

Non emergono elementi specifici per ritenere che questa conclusione fosse erronea e le argomentazioni formulate dal difensore hanno carattere congetturale e ipotetico, tanto che la difesa arriva ad allegare che il detenuto avrebbe potuto incorrere in errore nell’indicare la data di udienza cui non voleva comparire: in questo modo cade in contraddizione anche rispetto a q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 114/2026 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] SENTENZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata che insiste nei motivi di ricorso. 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 27 marzo 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di commercio di prodotti con segni falsi perché prescritto e ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazionedei medesimi prodotti, previo riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, ritenuta equivalenteall'aggravante contestata, rideterminando la pena in quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa. 2.1. violazione di norma processuale prevista a pena di nullità e vizio di motivazione poiché all'udienza del 27 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto per altro titolo, non veniva tradotto e il processo si celebrava in sua assenza. L'ordinanza con cuiveniva dichiarato assente era palesemente nulla e invalidava la conseguente sentenza in quanto la rinunzia a comparire era, per esplicita indicazione dello stesso imputato, riferibile al diverso processo per cui era detenuto, processo che si sarebbe svolto il 27 maggio 2024, a seguito di un rinvio disposto il 18 marzo 2024 e non riguardava invece il processo svoltosi dinanzi al giudice dottor Velardi; infatti, nessuno degli estremi indicativi dell'odierno procedimento veniva riportato nella comunicazione dell’[OSCURATO:PERSONA] dell’istituto penitenziario. 2.2. Vizio di motivazione in quanto la Corte afferma che dal verbale di udienza emerge che da un controllo effettuato dalla cancelleria non risultavano altri procedimenti penali fissati a carico dell'imputato per quel giorno e ne desume che la rinunzia a comparire, correttamente raccolta presso l'ufficio [OSCURATO:PERSONA] della Casa di reclusione in cui l'imputato era detenuto, non poteva che essere riferita al procedimento chiamato il 27 marzo. Così facendo, incorre in errore poiché non si confronta con il contenuto esplicito della rinunzia in atti che non presenta elementi riconducibili al processo odierno e attribuisce rilevanza all’indicazione della data del processo, senza considerare che la stessa avrebbe potuto essere frutto di un errore del detenuto. Non va peraltro trascurato che dalla sentenza di primo grado emerge che il processo era stato più volte rinviato per mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa e, con comunicazione analoga, riportante alcuni dati relativi ad altro processo, l’imputato aveva rinunziato a comparire alle precedenti udienze del 15/1/2021, del23/8/2022 e del 4/10/2023 e nessun dubbio era sorto in merito alla sua volontà. Non emergono elementi specifici per ritenere che questa conclusione fosse erronea e le argomentazioni formulate dal difensore hanno carattere congetturale e ipotetico, tanto che la difesa arriva ad allegare che il detenuto avrebbe potuto incorrere in errore nell’indicare la data di udienza cui non voleva comparire: in questo modo cade in contraddizione anche rispetto a q
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