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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2023

ECLI:EU:C:2023:625
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CJ0137 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 5 settembre 2023 ( *1 ) «Ricorso per carenza – Regolamento (UE) 2018/1806 – Articolo 7, primo comma, lettera f) – Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne – Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo – Principio di reciprocità – Invito ad adottare un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dal visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America» Nella causa C‑137/21, avente ad oggetto il ricorso per carenza, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, proposto il 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Alonso de León, P. López-Carceller e J. Rodrigues, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Azéma e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan e M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C.

Bonichot,

I. Jarukaitis (relatore), A. Kumin, N. Jääskinen, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede alla Corte di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] europea, non avendo adottato un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1806 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2018, L 303, pag. 39 ), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE.

Contesto normativo 2 Il regolamento 2018/1806 ha abrogato e sostituito, con effetto dal 18 dicembre 2018, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2001, L 81, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/850 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 ( GU 2017, L 133, pag. 1 ).

Tale regolamento 2018/1806 procede, secondo il suo considerando 1, alla codificazione del regolamento abrogato e sostituito, ove i riferimenti a quest’ultimo s’intendono fatti al regolamento 2018/1806 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV dello stesso.

Secondo tale allegato, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 539/2001 corrisponde all’articolo 7 del regolamento 2018/1806. 3 Ai sensi del considerando 14 del regolamento 2018/1806: «La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l’Unione [europea] dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell’Unione». 4 Il considerando 15 di tale regolamento recita nel modo seguente: «Occorre prevedere un meccanismo dell’Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II decidesse di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri.

Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell’Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro». 5 Ai sensi del considerando 17 di detto regolamento: «Al fine di assicurare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea] siano adeguatamente associati alla seconda fase dell’applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i paesi associati a Schengen e l’Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 [TFUE] riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. (...)». 6 L’articolo 1 del regolamento 2018/1806 prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità». 7 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di [visto] (…) per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». 8 L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue: «L’applicazione, da parte di un paese terzo di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l’applicazione delle seguenti disposizioni: a) entro trenta giorni dall’applicazione dell’obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA].

Tale notifica: i) precisa la data di applicazione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione; ii) contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti.

Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e comprendono la data di applicazione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione.

Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate; a) la [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e ne informa senza indugio il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio; b) se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l’obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo.

Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio; c) la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione; e) se il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA], entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell’atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto: i) adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi.

Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Quando adotta atti di esecuzione successivi, la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l’esenzione dall’obbligo del visto.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo

2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all’atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri; oppure ii) presenta al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto e ne informa il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio.

Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione; f) se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA] adotta, a norma dell’articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo.

L’atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e modifica di conseguenza l’allegato

II. Tale modifica consiste nell’inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l’esenzione dall’obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione.

Dalla data di decorrenza della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un’obiezione all’atto delegato a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo.

Qualora la [OSCURATO:PERSONA] presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi.

La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza.

Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall’atto delegato devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (...) h) se entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA] può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall’allegato II all’allegato I; (...)». 9 L’articolo 10 del regolamento 2018/1806, ai paragrafi 6 e 7, prevede quanto segue: «6.

Non appena adotta un atto delegato, la [OSCURATO:PERSONA] ne dà contestualmente notifica al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio.

7. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, lettera f), entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni.

Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio». 10 Nell’«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni», oggetto dell’allegato II di tale regolamento, figurano gli [OSCURATO:PERSONA] d’America.

Fatti 11 Il 12 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio una comunicazione intitolata «Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti» [COM (2016) 221 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 12 aprile 2016»).

Essa indicava che la grande maggioranza dei casi di non reciprocità, riguardanti otto paesi terzi, era stata risolta, ma che permaneva una situazione di non reciprocità nei confronti di tre paesi terzi.

Tra tali paesi terzi figuravano gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, i quali imponevano allora l’obbligo del visto ai cittadini bulgari, croati, ciprioti, polacchi e rumeni. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ricordato, in tale comunicazione, che, se il paese terzo interessato non avesse revocato l’obbligo del visto entro il 12 aprile 2016, essa sarebbe stata tenuta, in forza del regolamento n. 539/2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 ( GU 2013, L 347, pag. 74 ), ad adottare un atto delegato che sospendesse per dodici mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese terzo.

Essa ha altresì precisato che detto regolamento n. 539/2001, come modificato, le imponeva di tenere conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato sei comunicazioni di monitoraggio relative alla comunicazione del 12 aprile 2016, la prima e la seconda nei mesi di luglio e dicembre 2016, la terza e la quarta nei mesi di maggio e dicembre 2017, la quinta nel mese di dicembre 2018 e, infine, l’ultima nel mese di marzo 2020. 14 In seguito alla seconda comunicazione di monitoraggio, del 21 dicembre 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la non reciprocità in materia di visti riguardava ormai solo due paesi terzi, ossia il Canada e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, il 2 marzo 2017 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sugli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [2016/2986(RSP)] (in prosieguo: la «risoluzione del 2 marzo 2017»).

Con tale risoluzione, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse «giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato – che [sospendesse] temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l’obbligo del visto per i cittadini di certi [OSCURATO:PERSONA] membri – entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si [era] concluso il 12 aprile 2016», e l’ha invitata, sulla base dell’articolo 265 TFUE, ad adottare l’atto delegato che riteneva richiesto. 15 Il 2 maggio 2017, con la sua terza comunicazione di monitoraggio, presentata al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla risoluzione del 2 marzo 2017 e ha riferito sui progressi compiuti [COM (2017) 227 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 2 maggio 2017»).

Essa ha evidenziato che l’adozione di un atto delegato volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del Canada e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America sarebbe stata «controproducente in questa fase» e «non [avrebbe contribuito] a conseguire l’obiettivo di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini dell’[Unione]». 16 Nella sua quarta comunicazione di monitoraggio, del 20 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’unico caso rimanente di non reciprocità riguardava gli [OSCURATO:PERSONA] d’America.

Dopo che la Repubblica di Polonia aveva aderito al programma di esenzione dal visto degli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel novembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nella sua sesta comunicazione di monitoraggio del 23 marzo 2020, che tale programma di esenzione non era stato esteso a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] d’America rifiutavano ancora di revocare l’obbligo del visto per i cittadini della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro e della Romania. 17 Il 22 ottobre 2020, con la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sugli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806 [2020/2605(RSP)] (in prosieguo: la «risoluzione del 22 ottobre 2020»), il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 265 TFUE, ad adottare l’atto delegato che riteneva richiesto dall’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, a causa dell’obbligo di visto che tale paese terzo impone ai cittadini bulgari, ciprioti, croati e rumeni. 18 Il 22 dicembre 2020, con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio che definisce la posizione della [OSCURATO:PERSONA] a seguito della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 22 ottobre 2020 relativa agli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti e che riferisce sui progressi compiuti [COM (2020) 851 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 22 dicembre 2020»), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le ragioni per le quali, in tale fase, essa non intendeva ancora adottare un atto delegato volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America. 19 Ritenendo che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 non conferisca alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di non adottare un atto delegato qualora siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di un simile atto previste da tale disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato l’atto delegato in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, ha violato il Trattato FUE e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 Con atto separato depositato presso la cancelleria il 18 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni riguardo a tale eccezione il 28 giugno 2021. 23 Il 21 settembre 2021 la Corte ha deciso di riunire al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Sul ricorso Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 24 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso per due motivi.

Da un lato, nel suo controricorso, essa deduce che il [OSCURATO:PERSONA], adottando la risoluzione del 22 ottobre 2020, ha eluso il termine del ricorso per carenza previsto all’articolo 265 TFUE.

Tale risoluzione costituirebbe, a suo avviso, un secondo invito ad agire, che avrebbe in sostanza lo stesso contenuto di quello del 2 marzo 2017, almeno per quanto riguarda i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, quando invece quest’ultimo non è stato seguito dalla proposizione di un ricorso alla Corte.

Di conseguenza, al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe preclusa la possibilità di proporre un siffatto ricorso per carenza.

Dall’altro lato, nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa, adottando la comunicazione del 22 dicembre 2020 in risposta all’invito ad agire rivoltole dal [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre dello stesso anno, ha preso posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. 25 [OSCURATO:PERSONA] deduce che il ricorso è ricevibile.

Per quanto riguarda un’eventuale elusione del termine del ricorso per carenza previsto all’articolo 265 TFUE, esso osserva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato l’atto delegato previsto dal regolamento 2018/1806, ha violato quest’ultimo in modo continuativo. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che la risoluzione del 22 ottobre 2020 contiene due nuovi considerando rispetto alla risoluzione del 2 marzo 2017.

Lo stesso sostiene, in terzo luogo, che la sua composizione è mutata nell’intervallo compreso tra le due risoluzioni, a seguito delle elezioni del giugno 2019.

Infine, in quarto luogo, esso sottolinea in sostanza che il secondo invito ad agire si basa su una valutazione dell’evoluzione della situazione dopo l’adozione del primo invito ad agire, tenendo conto dell’ultima comunicazione di monitoraggio della [OSCURATO:PERSONA], ossia quella del 23 marzo 2020.

Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], adottando la comunicazione del 22 dicembre 2020, non ha preso posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE.

Infatti, la questione se un’istituzione abbia preso posizione o meno non potrebbe essere risolta sulla sola base del titolo di un documento proveniente dall’istituzione la cui inerzia è in questione.

Peraltro, non sarebbe evidente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso posizione sull’adozione dell’atto delegato pubblicando la comunicazione del 22 dicembre 2020, la quale si limiterebbe a riprendere elementi contenuti nelle sue comunicazioni precedenti e a illustrare le ragioni di fatto della sua inerzia.

Giudizio della Corte 26 Ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, il ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire.

Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. 27 La necessità che il ricorrente si rivolga preventivamente all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato costituisce una formalità essenziale, non solo perché costituisce il dies a quo dei termini impartiti all’interessato, ma anche perché, contestando l’inerzia, costringe tale istituzione, tale organo o tale organismo a prendere posizione entro un termine limitato sulla legittimità della sua inerzia (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/[OSCURATO:PERSONA], C‑430/20 P , EU:C:2022:377 , punto 47 ). 28 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità vertente sulla tardività del presente ricorso, è pacifico che, con la risoluzione del 2 marzo 2017 e con quella del 22 ottobre 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] inviti ad agire, ai sensi dell’articolo 265 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tali inviti, rispettivamente, con le sue comunicazioni del 2 maggio 2017 e del 22 dicembre 2020.

È altresì pacifico che, a seguito della comunicazione del 2 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso per carenza. 29 La questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il termine di ricorso previsto da tale disposizione, avendo proposto il presente ricorso per carenza dopo aver rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], con la risoluzione del 22 ottobre 2020, un secondo invito ad agire, mentre non aveva proposto un siffatto ricorso a seguito della risoluzione del 2 marzo 2017 contenente il primo invito ad agire, dipende quindi dalla questione se tale secondo invito ad agire sia, alla luce di elementi oggettivi relativi al suo contenuto o al suo contesto, distinto dal primo. 30 A tal riguardo, dalla comunicazione del 2 maggio 2017, presentata al [OSCURATO:PERSONA] per rispondere alla risoluzione del 2 marzo 2017, risulta che è al termine di un esame di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle conseguenze di un’eventuale sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’adozione di un atto delegato che sospendesse temporaneamente tale esenzione fosse controproducente «in questa fase» e non contribuisse a conseguire l’obiettivo di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini dell’Unione. 31 Con la risoluzione del 22 ottobre 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA], decorso un termine di più di tre anni, a riconsiderare il percorso scelto nella sua comunicazione del 2 maggio 2017, tenuto conto degli sviluppi intervenuti successivamente a quest’ultima. 32 Orbene, da un lato, diverse ragioni, di ordine sia giuridico sia politico, possono aver indotto il [OSCURATO:PERSONA], in un primo tempo, a rinunciare alla via contenziosa in seguito all’adozione di tale comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], e a lasciare a quest’ultima la possibilità di ottenere, per via diplomatica, risultati che contribuissero all’obiettivo della piena reciprocità in materia di visti enunciato al considerando 14 del regolamento 2018/1806.

Dall’altro lato, la risoluzione del 22 ottobre 2020 fa riferimento a comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] successive a quella del 2 maggio 2017, relative alla problematica della mancanza di reciprocità in materia di visti con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America.

Risulta quindi che è stato dopo aver valutato l’evoluzione della situazione successiva all’adozione del primo invito ad agire che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in un secondo tempo, la risoluzione del 22 ottobre 2020, la quale contiene peraltro due argomenti ulteriori in motivazione a sostegno della tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad adottare l’atto delegato di cui trattasi. 33 Il carattere distinto degli inviti ad agire contenuti nelle risoluzioni del 2 marzo 2017 e del 22 ottobre 2020 è ancora confermato dalla circostanza che, nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, adottata a seguito di quest’ultima risoluzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente valutato la situazione di non reciprocità in materia di visti tra gli [OSCURATO:PERSONA] d’America e i quattro [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione interessati alla luce degli sviluppi intervenuti a partire dal 2017.

Dopo aver fornito una panoramica dei contatti tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America al riguardo, nonché dopo aver esposto l’evoluzione del programma di esenzione dal visto di tale paese terzo, nonché il contesto politico di quest’ultimo e le relazioni bilaterali che esso ha instaurato con l’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’adozione di un simile atto restava inopportuna e che sarebbe stata «controproducente, soprattutto in questo momento storico». 34 In tali circostanze, non si può ritenere che la risoluzione del 22 ottobre 2020 sia stata un mezzo per eludere il termine di ricorso previsto dall’articolo 265, secondo comma, TFUE, che era iniziato a decorrere con l’invito ad agire contenuto nella risoluzione del 2 marzo 2017, in quanto gli inviti ad agire contenuti in tali due risoluzioni sono distinti sotto il profilo sia del loro contenuto sia del contesto nel quale sono stati adottati. 35 Di conseguenza, la prima eccezione di irricevibilità, vertente sulla tardività del presente ricorso, deve essere respinta. 36 Per quanto riguarda la seconda eccezione di irricevibilità, vertente sull’esistenza di una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, in forza dell’articolo 265, primo comma, TFUE, la Corte può essere adita per far constatare che, in violazione dei trattati, la [OSCURATO:PERSONA] si astiene dal pronunciarsi. 37 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con la comunicazione del 22 dicembre 2020, essa ha preso posizione, ai sensi di tale disposizione, sulla richiesta di adozione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 e ha illustrato le ragioni per le quali non ha accolto tale richiesta. 38 A tal proposito, è pur vero che, secondo la Corte, la circostanza che la risposta di un’istituzione a un invito ad agire non dia soddisfazione alla persona che glielo ha rivolto non significa che tale risposta non costituisca una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, la cui adozione pone fine alla carenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 1o aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑25/91 , EU:C:1993:131 , punti 11 e 12 ). 39 Tuttavia, la soluzione ricordata al punto precedente non può trovare applicazione, in un contesto interistituzionale, nei casi in cui l’irricevibilità del ricorso per carenza consentirebbe all’istituzione alla quale sia stato richiesto di agire di perpetuare uno stato di inerzia. 40 Orbene, è quanto avverrebbe qualora la comunicazione di cui al punto 37 della presente sentenza dovesse essere qualificata come «presa di posizione» ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, il che renderebbe il presente ricorso irricevibile.

Infatti, in un’ipotesi del genere, persisterebbe il disaccordo tra le parti della presente controversia sulla portata dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 e, più precisamente, sull’esistenza di un eventuale obbligo di adottare l’atto delegato di cui trattasi. 41 Pertanto, un rifiuto di agire, per quanto esplicito, che faccia seguito a un invito ad agire rivolto a un’istituzione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, può essere deferito alla Corte a norma di tale articolo, in quanto non fa venir meno la carenza (sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 302/87 , EU:C:1988:461 , punto 17 ). 42 Ciò considerato, si deve constatare che, in un contesto interistituzionale, la risposta di un’istituzione consistente, come nel caso di specie, in un’esposizione delle ragioni per le quali occorre, secondo tale istituzione, non adottare la misura richiesta deve necessariamente essere considerata un rifiuto di agire da parte di tale istituzione, secondo la giurisprudenza richiamata al punto precedente, e deve quindi poter essere deferita alla Corte nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 265 TFUE. 43 Di conseguenza, il presente ricorso è ricevibile.

Nel merito Argomenti delle parti 44 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i trattati non avendo adottato, in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, un atto delegato che sospendesse temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America. 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disposizione non conferisce alcun margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA], cosicché quest’ultima sarebbe tenuta, nel caso di specie, ad adottare un atto del genere.

Infatti, secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di adottare un atto delegato, in forza di detta disposizione, è subordinato solo a una condizione oggettiva, ossia che il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro nel periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della notifica di cui a tale articolo 7, primo comma, lettera a).

Nella fattispecie, nel caso degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, tale condizione sarebbe stata soddisfatta il 12 aprile 2016. 46 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’articolo 7, primo comma, lettera d), di tale regolamento consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione non comporta il conferimento a tale istituzione di un potere discrezionale in sede di applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), di detto regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha altra scelta che quella di adottare l’atto delegato. 47 L’interpretazione di quest’ultima disposizione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] invertirebbe la logica dell’articolo 7 del regolamento 2018/1806, poiché erigerebbe il dovere di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne a perno del meccanismo di reciprocità previsto da tale articolo, subordinando quindi a detto elemento l’obbligo previsto al primo comma, lettera f), di detto articolo. 48 Di conseguenza, tale interpretazione priverebbe di effetto utile quest’ultima disposizione e non terrebbe conto della concezione del meccanismo di reciprocità.

Non esisterebbe alcuna contraddizione tra, da un lato, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], previsto all’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento, di adottare un atto delegato che sospende l’esenzione dall’obbligo del visto qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale disposizione e, dall’altro, la necessità di tener conto delle conseguenze di tale sospensione per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, previsto all’articolo 7, primo comma, lettera d), di detto regolamento.

Infatti, questa necessità si applicherebbe a tutte le fasi del meccanismo di reciprocità e, in quanto tale, dovrebbe essere letta in quest’ottica.

Inoltre, l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 riconoscerebbe solo un margine di discrezionalità limitato alla [OSCURATO:PERSONA], che non riguarderebbe il contenuto dell’atto, vale a dire la sospensione stessa dell’esenzione dall’obbligo del visto.

Tale margine di discrezionalità riguarderebbe altri aspetti, quali la scelta della data di decorrenza degli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, entro il limite di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale atto. 49 Pertanto, l’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] renderebbe inoperante l’obbligo di adottare l’atto delegato previsto dall’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento qualora il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto entro un dato termine, nei limiti in cui, basandosi principalmente sulle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri con tale paese terzo, detta istituzione dovesse sottrarsi all’obbligo previsto dal legislatore dell’Unione e, in pratica, porre fine al meccanismo di reciprocità sin dalla prima fase di quest’ultimo. 50 [OSCURATO:PERSONA] obietta che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 non le impone l’obbligo incondizionato di adottare un atto delegato per sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto concessa ai cittadini di un paese terzo qualora tale paese terzo non abbia revocato il suo obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro entro 24 mesi dalla pubblicazione di una notifica come quella contemplata all’articolo 7, primo comma, lettera a), terzo comma, di tale regolamento. 51 L’articolo 7, primo comma, lettera f), di detto regolamento dovrebbe, a parere di tale istituzione, essere letto alla luce dell’articolo 7, primo comma, lettera d), del medesimo regolamento, il quale dispone che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) di tale primo comma, tiene conto, anzitutto, dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato, poi, degli interventi effettuati da essa stessa, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e, infine, delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione. 52 [OSCURATO:PERSONA] non contesta che il margine di discrezionalità di cui essa dispone in sede di applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 si limiti alla presa in considerazione degli elementi enunciati alla lettera d) di detto articolo 7, primo comma.

Sarebbe tuttavia incontestabile che detto regolamento le attribuisca effettivamente tale margine di discrezionalità. 53 Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 7 da essa suggerita non renderebbe «del tutto inoperante» l’obbligo di adottare l’atto delegato di cui al primo comma, lettera f), di tale articolo. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che l’obbligo di tener conto delle conseguenze per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) del primo comma di detto articolo 7, è espressamente previsto alla lettera d) di tale comma, il che escluderebbe che detta interpretazione sia considerata contra legem. [OSCURATO:PERSONA] osserva peraltro di non essersi limitata a menzionare le conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo di cui trattasi, ma, come richiesto dal legislatore dell’Unione, ha valutato tali conseguenze quando ha esaminato la possibilità di adottare una misura di sospensione.

Giudizio della Corte 54 Nel caso di specie, è pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] d’America non hanno revocato l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro dopo la scadenza del periodo di 24 mesi dalla data di pubblicazione della notifica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), del regolamento 2018/1806. 55 Pertanto, occorre esaminare se, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza ponesse la [OSCURATO:PERSONA] in una situazione in cui essa era tenuta, in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, ad adottare un atto delegato che sospendesse temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese terzo, senza disporre al riguardo di un margine di discrezionalità. 56 Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 57 A tal proposito, occorre rilevare che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «adotta» un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto qualora, come nel caso di specie, il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto di cui trattasi entro il termine previsto da tale disposizione.

Sembrerebbe quindi emergere dalla formulazione di tale disposizione che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad adottare un atto del genere qualora le condizioni richieste per la sua adozione siano soddisfatte. 58 Una siffatta interpretazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 deve, tuttavia, essere esclusa alla luce dell’impianto sistematico di tale articolo 7, primo comma, caratterizzato in particolare dalla struttura in più fasi del meccanismo di reciprocità da esso istituito. 59 Più precisamente, l’articolo 7, primo comma, lettera d), del regolamento 2018/1806 dispone espressamente che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) di tale comma, tiene conto, in primo luogo, dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo in questione, in secondo luogo, degli interventi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a norma della lettera b) di detto comma, presso le autorità del paese terzo di cui trattasi, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e, in terzo luogo, delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione. 60 Orbene, l’obbligo di prendere in considerazione tali diverse circostanze sarebbe privo di qualsiasi utilità se la [OSCURATO:PERSONA] fosse necessariamente tenuta ad adottare l’atto delegato di cui all’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, qualora il paese terzo interessato non avesse revocato l’obbligo del visto di cui trattasi entro il termine previsto da tale disposizione. 61 A tal riguardo, dal considerando 17 del regolamento 2018/1806 risulta che il conferimento alla [OSCURATO:PERSONA] del potere di adottare atti delegati nell’ambito del meccanismo di reciprocità istituito dall’articolo 7 di tale regolamento mira a stabilire un quadro istituzionale che consenta, prima dell’eventuale sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo, la quale riveste una natura politica particolarmente sensibile, di valutare le implicazioni di una siffatta misura per le relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. 62 Dal combinato delle disposizioni di cui all’articolo 7, primo comma, del regolamento 2018/1806, letto alla luce del considerando 17 di quest’ultimo, risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità per adottare o meno un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento, margine di discrezionalità che è delimitato dai tre criteri previsti alla lettera d) di detto comma. 63 Tale interpretazione è altresì corroborata, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi da 34 a 40 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori del regolamento n. 1289/2013, che ha introdotto il meccanismo di reciprocità nel diritto dell’Unione, dai quali emerge che il legislatore dell’Unione non intendeva prevedere la sospensione automatica dell’esenzione dall’obbligo del visto in caso di persistenza di una situazione di non reciprocità. 64 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di adottare un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 dopo la scadenza del termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione della notifica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), di tale regolamento.

Per contro, al fine di stabilire se, alla luce dell’obiettivo della piena reciprocità enunciato al considerando 14 di detto regolamento, occorra sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o se occorra, al contrario, astenersi dall’adottare una siffatta misura, alla luce di interessi che riguardano, in particolare, le relazioni esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei paesi associati allo spazio Schengen e dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto dei tre criteri previsti dall’articolo 7, primo comma, lettera d), di detto regolamento, illustrati al punto 59 della presente sentenza. 65 Occorre verificare se, nel caso di specie, in considerazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone ritenendosi legittimata a rifiutare di agire. 66 Per quanto riguarda il primo criterio, secondo il quale, prima di valutare l’adozione di un atto delegato recante temporanea sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che imponga l’obbligo del visto ai cittadini di almeno uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo di cui trattasi, si deve constatare che la comunicazione del 22 dicembre 2020 contiene una panoramica dettagliata della situazione dei quattro [OSCURATO:PERSONA] membri allora interessati dall’obbligo del visto.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l’andamento del tasso di rifiuto del visto per ciascuno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri e ha evidenziato che questi ultimi sono stati destinatari di «piani di lavoro ad hoc» realizzati dagli [OSCURATO:PERSONA], affinché potessero soddisfare i requisiti necessari per conformarsi al programma statunitense di esenzione dal visto.

Tale comunicazione menziona, inoltre, la circostanza che la discussione avviata sulla base di tali piani di lavoro, i quali contengono orientamenti specifici per ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, costituiva un miglioramento importante rispetto alla prassi precedente, improntata ad una valutazione più generale dei requisiti di sicurezza, e il fatto che la valutazione dell’attuazione di detti piani da parte di tali [OSCURATO:PERSONA] membri aveva consentito di constatare progressi in una serie di ambiti operativi. 67 Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli interventi da essa effettuati, nel caso di specie, presso gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, da un lato, ha menzionato dettagliatamente varie riunioni di lavoro che si sono tenute con i suoi omologhi statunitensi.

Dall’altro lato, essa ha evidenziato che, a causa del periodo di transizione postelettorale negli [OSCURATO:PERSONA] e della formazione della nuova amministrazione dopo l’insediamento del nuovo presidente che era previsto per il 20 gennaio 2021, essa si è dovuta limitare ad elaborare, insieme al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), una proposta relativa ad una nuova agenda transatlantica che rammenta l’importanza dei legami transatlantici. 68 Per quanto riguarda il terzo criterio, ossia la necessità, per la [OSCURATO:PERSONA], di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con, nel caso di specie, gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, ha fatto riferimento alle spiegazioni dettagliate al riguardo già fornite nella comunicazione del 12 aprile 2016.

Essa ha inoltre sottolineato, in conclusione, che sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini statunitensi avrebbe avuto conseguenze negative considerevoli in un gran numero di settori e ambiti politici. 69 Da tali elementi si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i tre criteri previsti dall’articolo 7, primo comma, lettera d), del regolamento 2018/1806 prima di giungere alla conclusione di non adottare l’atto delegato richiesto. 70 Da tutto quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone allorché ha reputato, a seguito dell’invito ad agire rivoltole dal [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2020, di non essere tenuta ad adottare l’atto delegato in questione, cosicché nel caso di specie non può esserle addebitata alcuna carenza. 71 Ne consegue che il presente ricorso per carenza deve essere respinto in quanto non fondato.

Sulle spese 72 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0137 SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione) 5 settembre 2023 ( *1 ) «Ricorso per carenza – Regolamento (UE) 2018/1806 – Articolo 7, primo comma, lettera f) – Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne – Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo – Principio di reciprocità – Invito ad adottare un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dal visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America» Nella causa C‑137/21, avente ad oggetto il ricorso per carenza, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, proposto il 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA] europeo , rappresentato da S. Alonso de León, P. López-Carceller e J. Rodrigues, in qualità di agenti, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da A. Azéma e L. Grønfeldt, in qualità di agenti, convenuta, LA CORTE (Grande Sezione), composta da K. Lenaerts, presidente, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos, M. Safjan e M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, M. Ilešič, J.-C. Bonichot, I. Jarukaitis (relatore), A. Kumin, N. Jääskinen, M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici, avvocato generale: J. Richard de la Tour cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2022, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con il suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] europeo chiede alla Corte di dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] europea, non avendo adottato un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1806 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2018, L 303, pag. 39 ), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato FUE. Contesto normativo 2 Il regolamento 2018/1806 ha abrogato e sostituito, con effetto dal 18 dicembre 2018, il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo ( GU 2001, L 81, pag. 1 ), come modificato dal regolamento (UE) 2017/850 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 ( GU 2017, L 133, pag. 1 ). Tale regolamento 2018/1806 procede, secondo il suo considerando 1, alla codificazione del regolamento abrogato e sostituito, ove i riferimenti a quest’ultimo s’intendono fatti al regolamento 2018/1806 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV dello stesso. Secondo tale allegato, l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 539/2001 corrisponde all’articolo 7 del regolamento 2018/1806. 3 Ai sensi del considerando 14 del regolamento 2018/1806: «La piena reciprocità in materia di visti è un obiettivo che l’Unione [europea] dovrebbe perseguire in modo proattivo nelle sue relazioni con i paesi terzi, contribuendo così a migliorare la credibilità e la coerenza della politica esterna dell’Unione». 4 Il considerando 15 di tale regolamento recita nel modo seguente: «Occorre prevedere un meccanismo dell’Unione che consenta di attuare il principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi che figurano nell’elenco di cui all’allegato II decidesse di imporre l’obbligo del visto ai cittadini di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri. Detto meccanismo dovrebbe prevedere una risposta dell’Unione come atto di solidarietà, se un paese terzo applica l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro». 5 Ai sensi del considerando 17 di detto regolamento: «Al fine di assicurare che il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio [dell’Unione europea] siano adeguatamente associati alla seconda fase dell’applicazione del meccanismo di reciprocità, date la natura politica particolarmente sensibile della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo che figura nell’elenco di cui all’allegato II e le sue implicazioni orizzontali per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i paesi associati a Schengen e l’Unione stessa, in particolare per le loro relazioni esterne e il funzionamento generale dello spazio Schengen, è opportuno delegare alla [OSCURATO:PERSONA] il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 [TFUE] riguardo a taluni elementi del meccanismo di reciprocità. (...)». 6 L’articolo 1 del regolamento 2018/1806 prevede quanto segue: «Il presente regolamento stabilisce quali sono i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto e quali quelli i cui cittadini ne sono esenti, procedendo a una valutazione, caso per caso, di vari criteri che attengono, in particolare, all’immigrazione clandestina, all’ordine pubblico e alla sicurezza, ai vantaggi economici, segnatamente in termini di turismo e commercio estero, e alle relazioni esterne dell’Unione con i paesi terzi in questione, includendo anche considerazioni relative ai diritti umani e alle libertà fondamentali nonché tenendo conto delle implicazioni di coerenza regionale e reciprocità». 7 Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento: «I cittadini dei paesi terzi che figurano nell’elenco dell’allegato II sono esentati dall’obbligo di [visto] (…) per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni». 8 L’articolo 7 di detto regolamento dispone quanto segue: «L’applicazione, da parte di un paese terzo di cui all’allegato II, dell’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro comporta l’applicazione delle seguenti disposizioni: a) entro trenta giorni dall’applicazione dell’obbligo del visto da parte del paese terzo lo Stato membro interessato ne dà notifica per iscritto al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA]. Tale notifica: i) precisa la data di applicazione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione; ii) contiene una circostanziata illustrazione delle misure preliminari adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo in questione, nonché tutte le informazioni pertinenti. Le informazioni in merito a tale notifica sono pubblicate senza indugio dalla [OSCURATO:PERSONA] nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e comprendono la data di applicazione dell’obbligo del visto e i tipi di documenti di viaggio e di visti in questione. Se il paese terzo decide di revocare l’obbligo del visto prima della scadenza del termine di cui al primo comma del presente punto, la notifica non è effettuata oppure è ritirata e le informazioni non sono pubblicate; a) la [OSCURATO:PERSONA], immediatamente dopo la data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e di concerto con lo Stato membro interessato, interviene presso le autorità del paese terzo in questione, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e ne informa senza indugio il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio; b) se entro novanta giorni dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e malgrado tutti gli interventi effettuati ai sensi della lettera b) il paese terzo non ha revocato l’obbligo del visto, lo Stato membro interessato può chiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini di tale paese terzo. Se uno Stato membro avanza una tale richiesta, ne informa il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio; c) la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h), tiene conto dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto, degli interventi effettuati a norma della lettera b) e delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione; e) se il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA], entro sei mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), e successivamente ad intervalli non superiori a sei mesi in un arco di tempo complessivo che non può superare la data di decorrenza dell’atto delegato di cui alla lettera f) o la data alla quale sono sollevate obiezioni a tale atto: i) adotta, su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, un atto di esecuzione che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per determinate categorie di cittadini del paese terzo interessato per un periodo massimo di sei mesi. Tale atto di esecuzione fissa, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Quando adotta atti di esecuzione successivi, la [OSCURATO:PERSONA] può prorogare il periodo di tale sospensione di ulteriori periodi massimi di sei mesi e può modificare le categorie di cittadini del paese terzo in questione per le quali è sospesa l’esenzione dall’obbligo del visto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, durante i periodi di sospensione tutte le categorie di cittadini del paese terzo di cui all’atto di esecuzione devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri; oppure ii) presenta al comitato di cui all’articolo 11, paragrafo 1, una relazione che valuta la situazione e precisa i motivi per cui ha deciso di non sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto e ne informa il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio. Tale relazione tiene conto di tutti gli elementi pertinenti, quali quelli di cui alla lettera d). [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio possono procedere a un dibattito politico sulla base di tale relazione; f) se entro 24 mesi dalla data della pubblicazione di cui al terzo comma, lettera a), il paese terzo interessato non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA] adotta, a norma dell’articolo 10, un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per un periodo di dodici mesi per i cittadini di tale paese terzo. L’atto delegato fissa, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, una data dalla quale decorrono gli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, tenendo conto delle risorse disponibili nei consolati degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e modifica di conseguenza l’allegato II. Tale modifica consiste nell’inserire, in corrispondenza del nome del paese terzo in questione, una nota in calce in cui sia indicato che l’esenzione dall’obbligo del visto è sospesa nei confronti di tale paese terzo e sia precisato il periodo di detta sospensione. Dalla data di decorrenza della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o qualora sia stata sollevata un’obiezione all’atto delegato a norma dell’articolo 10, paragrafo 7, cessa di produrre effetti qualsiasi atto di esecuzione adottato a norma della lettera e) del presente articolo concernente tale paese terzo. Qualora la [OSCURATO:PERSONA] presenti una proposta legislativa conformemente alla lettera h), il periodo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto di cui al primo comma della presente lettera è prorogato di sei mesi. La nota in calce di cui a tale comma è modificata di conseguenza. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 6, durante i periodi di tale sospensione i cittadini del paese terzo interessato dall’atto delegato devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri; (...) h) se entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’atto delegato di cui alla lettera f) il paese terzo in questione non ha revocato l’obbligo del visto, la [OSCURATO:PERSONA] può presentare una proposta legislativa di modifica del presente regolamento diretta a spostare il riferimento al paese terzo dall’allegato II all’allegato I; (...)». 9 L’articolo 10 del regolamento 2018/1806, ai paragrafi 6 e 7, prevede quanto segue: «6.   Non appena adotta un atto delegato, la [OSCURATO:PERSONA] ne dà contestualmente notifica al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio. 7.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 7, lettera f), entra in vigore solo se né il [OSCURATO:PERSONA] europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di quattro mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il [OSCURATO:PERSONA] europeo che il Consiglio hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] europeo o del Consiglio». 10 Nell’«Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall’obbligo del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni», oggetto dell’allegato II di tale regolamento, figurano gli [OSCURATO:PERSONA] d’America. Fatti 11 Il 12 aprile 2016 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio una comunicazione intitolata «Bilancio e possibili prospettive per quanto riguarda la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti» [COM (2016) 221 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 12 aprile 2016»). Essa indicava che la grande maggioranza dei casi di non reciprocità, riguardanti otto paesi terzi, era stata risolta, ma che permaneva una situazione di non reciprocità nei confronti di tre paesi terzi. Tra tali paesi terzi figuravano gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, i quali imponevano allora l’obbligo del visto ai cittadini bulgari, croati, ciprioti, polacchi e rumeni. 12 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì ricordato, in tale comunicazione, che, se il paese terzo interessato non avesse revocato l’obbligo del visto entro il 12 aprile 2016, essa sarebbe stata tenuta, in forza del regolamento n. 539/2001, come modificato dal regolamento (UE) n. 1289/2013 del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 ( GU 2013, L 347, pag. 74 ), ad adottare un atto delegato che sospendesse per dodici mesi l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese terzo. Essa ha altresì precisato che detto regolamento n. 539/2001, come modificato, le imponeva di tenere conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. 13 [OSCURATO:PERSONA] ha poi presentato sei comunicazioni di monitoraggio relative alla comunicazione del 12 aprile 2016, la prima e la seconda nei mesi di luglio e dicembre 2016, la terza e la quarta nei mesi di maggio e dicembre 2017, la quinta nel mese di dicembre 2018 e, infine, l’ultima nel mese di marzo 2020. 14 In seguito alla seconda comunicazione di monitoraggio, del 21 dicembre 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la non reciprocità in materia di visti riguardava ormai solo due paesi terzi, ossia il Canada e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, il 2 marzo 2017 il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sugli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 539/2001 [2016/2986(RSP)] (in prosieguo: la «risoluzione del 2 marzo 2017»). Con tale risoluzione, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse «giuridicamente tenuta ad adottare un atto delegato – che [sospendesse] temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini dei paesi terzi che non hanno revocato l’obbligo del visto per i cittadini di certi [OSCURATO:PERSONA] membri – entro 24 mesi dalla data della pubblicazione delle relative notifiche, periodo che si [era] concluso il 12 aprile 2016», e l’ha invitata, sulla base dell’articolo 265 TFUE, ad adottare l’atto delegato che riteneva richiesto. 15 Il 2 maggio 2017, con la sua terza comunicazione di monitoraggio, presentata al [OSCURATO:PERSONA] e al Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alla risoluzione del 2 marzo 2017 e ha riferito sui progressi compiuti [COM (2017) 227 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 2 maggio 2017»). Essa ha evidenziato che l’adozione di un atto delegato volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del Canada e degli [OSCURATO:PERSONA] d’America sarebbe stata «controproducente in questa fase» e «non [avrebbe contribuito] a conseguire l’obiettivo di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini dell’[Unione]». 16 Nella sua quarta comunicazione di monitoraggio, del 20 dicembre 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che l’unico caso rimanente di non reciprocità riguardava gli [OSCURATO:PERSONA] d’America. Dopo che la Repubblica di Polonia aveva aderito al programma di esenzione dal visto degli [OSCURATO:PERSONA] d’America nel novembre 2019, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, nella sua sesta comunicazione di monitoraggio del 23 marzo 2020, che tale programma di esenzione non era stato esteso a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] d’America rifiutavano ancora di revocare l’obbligo del visto per i cittadini della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Cipro e della Romania. 17 Il 22 ottobre 2020, con la risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo sugli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1806 [2020/2605(RSP)] (in prosieguo: la «risoluzione del 22 ottobre 2020»), il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 265 TFUE, ad adottare l’atto delegato che riteneva richiesto dall’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, a causa dell’obbligo di visto che tale paese terzo impone ai cittadini bulgari, ciprioti, croati e rumeni. 18 Il 22 dicembre 2020, con la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] europeo e al Consiglio che definisce la posizione della [OSCURATO:PERSONA] a seguito della risoluzione del [OSCURATO:PERSONA] europeo del 22 ottobre 2020 relativa agli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] in materia di reciprocità dei visti e che riferisce sui progressi compiuti [COM (2020) 851 final] (in prosieguo: la «comunicazione del 22 dicembre 2020»), la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato le ragioni per le quali, in tale fase, essa non intendeva ancora adottare un atto delegato volto a sospendere temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per brevi soggiorni per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America. 19 Ritenendo che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 non conferisca alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di non adottare un atto delegato qualora siano soddisfatte le condizioni per l’adozione di un simile atto previste da tale disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte 20 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato l’atto delegato in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, ha violato il Trattato FUE e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 21 [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 22 Con atto separato depositato presso la cancelleria il 18 maggio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato le proprie osservazioni riguardo a tale eccezione il 28 giugno 2021. 23 Il 21 settembre 2021 la Corte ha deciso di riunire al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Sul ricorso Sulla ricevibilità Argomenti delle parti 24 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità del presente ricorso per due motivi. Da un lato, nel suo controricorso, essa deduce che il [OSCURATO:PERSONA], adottando la risoluzione del 22 ottobre 2020, ha eluso il termine del ricorso per carenza previsto all’articolo 265 TFUE. Tale risoluzione costituirebbe, a suo avviso, un secondo invito ad agire, che avrebbe in sostanza lo stesso contenuto di quello del 2 marzo 2017, almeno per quanto riguarda i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, quando invece quest’ultimo non è stato seguito dalla proposizione di un ricorso alla Corte. Di conseguenza, al [OSCURATO:PERSONA] sarebbe preclusa la possibilità di proporre un siffatto ricorso per carenza. Dall’altro lato, nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che essa, adottando la comunicazione del 22 dicembre 2020 in risposta all’invito ad agire rivoltole dal [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre dello stesso anno, ha preso posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. 25 [OSCURATO:PERSONA] deduce che il ricorso è ricevibile. Per quanto riguarda un’eventuale elusione del termine del ricorso per carenza previsto all’articolo 265 TFUE, esso osserva, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato l’atto delegato previsto dal regolamento 2018/1806, ha violato quest’ultimo in modo continuativo. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in secondo luogo, che la risoluzione del 22 ottobre 2020 contiene due nuovi considerando rispetto alla risoluzione del 2 marzo 2017. Lo stesso sostiene, in terzo luogo, che la sua composizione è mutata nell’intervallo compreso tra le due risoluzioni, a seguito delle elezioni del giugno 2019. Infine, in quarto luogo, esso sottolinea in sostanza che il secondo invito ad agire si basa su una valutazione dell’evoluzione della situazione dopo l’adozione del primo invito ad agire, tenendo conto dell’ultima comunicazione di monitoraggio della [OSCURATO:PERSONA], ossia quella del 23 marzo 2020. Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], adottando la comunicazione del 22 dicembre 2020, non ha preso posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE. Infatti, la questione se un’istituzione abbia preso posizione o meno non potrebbe essere risolta sulla sola base del titolo di un documento proveniente dall’istituzione la cui inerzia è in questione. Peraltro, non sarebbe evidente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia preso posizione sull’adozione dell’atto delegato pubblicando la comunicazione del 22 dicembre 2020, la quale si limiterebbe a riprendere elementi contenuti nelle sue comunicazioni precedenti e a illustrare le ragioni di fatto della sua inerzia. Giudizio della Corte 26 Ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, il ricorso per carenza è ricevibile soltanto quando l’istituzione, l’organo o l’organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l’istituzione, l’organo o l’organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. 27 La necessità che il ricorrente si rivolga preventivamente all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato costituisce una formalità essenziale, non solo perché costituisce il dies a quo dei termini impartiti all’interessato, ma anche perché, contestando l’inerzia, costringe tale istituzione, tale organo o tale organismo a prendere posizione entro un termine limitato sulla legittimità della sua inerzia (sentenza del 12 maggio 2022, Klein/[OSCURATO:PERSONA], C‑430/20 P , EU:C:2022:377 , punto 47 ). 28 Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità vertente sulla tardività del presente ricorso, è pacifico che, con la risoluzione del 2 marzo 2017 e con quella del 22 ottobre 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] inviti ad agire, ai sensi dell’articolo 265 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] ha risposto a tali inviti, rispettivamente, con le sue comunicazioni del 2 maggio 2017 e del 22 dicembre 2020. È altresì pacifico che, a seguito della comunicazione del 2 maggio 2017, il [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto ricorso per carenza. 29 La questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il termine di ricorso previsto da tale disposizione, avendo proposto il presente ricorso per carenza dopo aver rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], con la risoluzione del 22 ottobre 2020, un secondo invito ad agire, mentre non aveva proposto un siffatto ricorso a seguito della risoluzione del 2 marzo 2017 contenente il primo invito ad agire, dipende quindi dalla questione se tale secondo invito ad agire sia, alla luce di elementi oggettivi relativi al suo contenuto o al suo contesto, distinto dal primo. 30 A tal riguardo, dalla comunicazione del 2 maggio 2017, presentata al [OSCURATO:PERSONA] per rispondere alla risoluzione del 2 marzo 2017, risulta che è al termine di un esame di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle conseguenze di un’eventuale sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l’adozione di un atto delegato che sospendesse temporaneamente tale esenzione fosse controproducente «in questa fase» e non contribuisse a conseguire l’obiettivo di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini dell’Unione. 31 Con la risoluzione del 22 ottobre 2020, il [OSCURATO:PERSONA] ha invitato la [OSCURATO:PERSONA], decorso un termine di più di tre anni, a riconsiderare il percorso scelto nella sua comunicazione del 2 maggio 2017, tenuto conto degli sviluppi intervenuti successivamente a quest’ultima. 32 Orbene, da un lato, diverse ragioni, di ordine sia giuridico sia politico, possono aver indotto il [OSCURATO:PERSONA], in un primo tempo, a rinunciare alla via contenziosa in seguito all’adozione di tale comunicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], e a lasciare a quest’ultima la possibilità di ottenere, per via diplomatica, risultati che contribuissero all’obiettivo della piena reciprocità in materia di visti enunciato al considerando 14 del regolamento 2018/1806. Dall’altro lato, la risoluzione del 22 ottobre 2020 fa riferimento a comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] successive a quella del 2 maggio 2017, relative alla problematica della mancanza di reciprocità in materia di visti con gli [OSCURATO:PERSONA] d’America. Risulta quindi che è stato dopo aver valutato l’evoluzione della situazione successiva all’adozione del primo invito ad agire che il [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in un secondo tempo, la risoluzione del 22 ottobre 2020, la quale contiene peraltro due argomenti ulteriori in motivazione a sostegno della tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad adottare l’atto delegato di cui trattasi. 33 Il carattere distinto degli inviti ad agire contenuti nelle risoluzioni del 2 marzo 2017 e del 22 ottobre 2020 è ancora confermato dalla circostanza che, nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, adottata a seguito di quest’ultima risoluzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente valutato la situazione di non reciprocità in materia di visti tra gli [OSCURATO:PERSONA] d’America e i quattro [OSCURATO:PERSONA] membri dell’Unione interessati alla luce degli sviluppi intervenuti a partire dal 2017. Dopo aver fornito una panoramica dei contatti tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America al riguardo, nonché dopo aver esposto l’evoluzione del programma di esenzione dal visto di tale paese terzo, nonché il contesto politico di quest’ultimo e le relazioni bilaterali che esso ha instaurato con l’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che l’adozione di un simile atto restava inopportuna e che sarebbe stata «controproducente, soprattutto in questo momento storico». 34 In tali circostanze, non si può ritenere che la risoluzione del 22 ottobre 2020 sia stata un mezzo per eludere il termine di ricorso previsto dall’articolo 265, secondo comma, TFUE, che era iniziato a decorrere con l’invito ad agire contenuto nella risoluzione del 2 marzo 2017, in quanto gli inviti ad agire contenuti in tali due risoluzioni sono distinti sotto il profilo sia del loro contenuto sia del contesto nel quale sono stati adottati. 35 Di conseguenza, la prima eccezione di irricevibilità, vertente sulla tardività del presente ricorso, deve essere respinta. 36 Per quanto riguarda la seconda eccezione di irricevibilità, vertente sull’esistenza di una presa di posizione della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, in forza dell’articolo 265, primo comma, TFUE, la Corte può essere adita per far constatare che, in violazione dei trattati, la [OSCURATO:PERSONA] si astiene dal pronunciarsi. 37 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, con la comunicazione del 22 dicembre 2020, essa ha preso posizione, ai sensi di tale disposizione, sulla richiesta di adozione dell’atto delegato di cui all’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 e ha illustrato le ragioni per le quali non ha accolto tale richiesta. 38 A tal proposito, è pur vero che, secondo la Corte, la circostanza che la risposta di un’istituzione a un invito ad agire non dia soddisfazione alla persona che glielo ha rivolto non significa che tale risposta non costituisca una presa di posizione, ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, la cui adozione pone fine alla carenza (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 1o aprile 1993, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑25/91 , EU:C:1993:131 , punti 11 e 12 ). 39 Tuttavia, la soluzione ricordata al punto precedente non può trovare applicazione, in un contesto interistituzionale, nei casi in cui l’irricevibilità del ricorso per carenza consentirebbe all’istituzione alla quale sia stato richiesto di agire di perpetuare uno stato di inerzia. 40 Orbene, è quanto avverrebbe qualora la comunicazione di cui al punto 37 della presente sentenza dovesse essere qualificata come «presa di posizione» ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, il che renderebbe il presente ricorso irricevibile. Infatti, in un’ipotesi del genere, persisterebbe il disaccordo tra le parti della presente controversia sulla portata dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 e, più precisamente, sull’esistenza di un eventuale obbligo di adottare l’atto delegato di cui trattasi. 41 Pertanto, un rifiuto di agire, per quanto esplicito, che faccia seguito a un invito ad agire rivolto a un’istituzione ai sensi dell’articolo 265, secondo comma, TFUE, può essere deferito alla Corte a norma di tale articolo, in quanto non fa venir meno la carenza (sentenza del 27 settembre 1988, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, 302/87 , EU:C:1988:461 , punto 17 ). 42 Ciò considerato, si deve constatare che, in un contesto interistituzionale, la risposta di un’istituzione consistente, come nel caso di specie, in un’esposizione delle ragioni per le quali occorre, secondo tale istituzione, non adottare la misura richiesta deve necessariamente essere considerata un rifiuto di agire da parte di tale istituzione, secondo la giurisprudenza richiamata al punto precedente, e deve quindi poter essere deferita alla Corte nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 265 TFUE. 43 Di conseguenza, il presente ricorso è ricevibile. Nel merito Argomenti delle parti 44 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico, vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i trattati non avendo adottato, in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, un atto delegato che sospendesse temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] d’America. 45 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale disposizione non conferisce alcun margine di discrezionalità alla [OSCURATO:PERSONA], cosicché quest’ultima sarebbe tenuta, nel caso di specie, ad adottare un atto del genere. Infatti, secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’obbligo di adottare un atto delegato, in forza di detta disposizione, è subordinato solo a una condizione oggettiva, ossia che il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro nel periodo di 24 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della notifica di cui a tale articolo 7, primo comma, lettera a). Nella fattispecie, nel caso degli [OSCURATO:PERSONA] d’America, tale condizione sarebbe stata soddisfatta il 12 aprile 2016. 46 Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il fatto che l’articolo 7, primo comma, lettera d), di tale regolamento consenta alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione non comporta il conferimento a tale istituzione di un potere discrezionale in sede di applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), di detto regolamento, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non ha altra scelta che quella di adottare l’atto delegato. 47 L’interpretazione di quest’ultima disposizione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] invertirebbe la logica dell’articolo 7 del regolamento 2018/1806, poiché erigerebbe il dovere di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne a perno del meccanismo di reciprocità previsto da tale articolo, subordinando quindi a detto elemento l’obbligo previsto al primo comma, lettera f), di detto articolo. 48 Di conseguenza, tale interpretazione priverebbe di effetto utile quest’ultima disposizione e non terrebbe conto della concezione del meccanismo di reciprocità. Non esisterebbe alcuna contraddizione tra, da un lato, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA], previsto all’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento, di adottare un atto delegato che sospende l’esenzione dall’obbligo del visto qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale disposizione e, dall’altro, la necessità di tener conto delle conseguenze di tale sospensione per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, previsto all’articolo 7, primo comma, lettera d), di detto regolamento. Infatti, questa necessità si applicherebbe a tutte le fasi del meccanismo di reciprocità e, in quanto tale, dovrebbe essere letta in quest’ottica. Inoltre, l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 riconoscerebbe solo un margine di discrezionalità limitato alla [OSCURATO:PERSONA], che non riguarderebbe il contenuto dell’atto, vale a dire la sospensione stessa dell’esenzione dall’obbligo del visto. Tale margine di discrezionalità riguarderebbe altri aspetti, quali la scelta della data di decorrenza degli effetti della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto, entro il limite di 90 giorni dall’entrata in vigore di tale atto. 49 Pertanto, l’interpretazione suggerita dalla [OSCURATO:PERSONA] renderebbe inoperante l’obbligo di adottare l’atto delegato previsto dall’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento qualora il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto entro un dato termine, nei limiti in cui, basandosi principalmente sulle conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri con tale paese terzo, detta istituzione dovesse sottrarsi all’obbligo previsto dal legislatore dell’Unione e, in pratica, porre fine al meccanismo di reciprocità sin dalla prima fase di quest’ultimo. 50 [OSCURATO:PERSONA] obietta che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 non le impone l’obbligo incondizionato di adottare un atto delegato per sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto concessa ai cittadini di un paese terzo qualora tale paese terzo non abbia revocato il suo obbligo di visto per i cittadini di almeno uno Stato membro entro 24 mesi dalla pubblicazione di una notifica come quella contemplata all’articolo 7, primo comma, lettera a), terzo comma, di tale regolamento. 51 L’articolo 7, primo comma, lettera f), di detto regolamento dovrebbe, a parere di tale istituzione, essere letto alla luce dell’articolo 7, primo comma, lettera d), del medesimo regolamento, il quale dispone che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) di tale primo comma, tiene conto, anzitutto, dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato, poi, degli interventi effettuati da essa stessa, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e, infine, delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione. 52 [OSCURATO:PERSONA] non contesta che il margine di discrezionalità di cui essa dispone in sede di applicazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 si limiti alla presa in considerazione degli elementi enunciati alla lettera d) di detto articolo 7, primo comma. Sarebbe tuttavia incontestabile che detto regolamento le attribuisca effettivamente tale margine di discrezionalità. 53 Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 7 da essa suggerita non renderebbe «del tutto inoperante» l’obbligo di adottare l’atto delegato di cui al primo comma, lettera f), di tale articolo. [OSCURATO:PERSONA] rileva, a tal riguardo, che l’obbligo di tener conto delle conseguenze per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) del primo comma di detto articolo 7, è espressamente previsto alla lettera d) di tale comma, il che escluderebbe che detta interpretazione sia considerata contra legem. [OSCURATO:PERSONA] osserva peraltro di non essersi limitata a menzionare le conseguenze di una sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e degli [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo di cui trattasi, ma, come richiesto dal legislatore dell’Unione, ha valutato tali conseguenze quando ha esaminato la possibilità di adottare una misura di sospensione. Giudizio della Corte 54 Nel caso di specie, è pacifico che gli [OSCURATO:PERSONA] d’America non hanno revocato l’obbligo del visto per i cittadini di almeno uno Stato membro dopo la scadenza del periodo di 24 mesi dalla data di pubblicazione della notifica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), del regolamento 2018/1806. 55 Pertanto, occorre esaminare se, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA], tale circostanza ponesse la [OSCURATO:PERSONA] in una situazione in cui essa era tenuta, in forza dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, ad adottare un atto delegato che sospendesse temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di tale paese terzo, senza disporre al riguardo di un margine di discrezionalità. 56 Ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. 57 A tal proposito, occorre rilevare che l’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «adotta» un atto delegato che sospende temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto qualora, come nel caso di specie, il paese terzo interessato non abbia revocato l’obbligo del visto di cui trattasi entro il termine previsto da tale disposizione. Sembrerebbe quindi emergere dalla formulazione di tale disposizione che la [OSCURATO:PERSONA] sia tenuta ad adottare un atto del genere qualora le condizioni richieste per la sua adozione siano soddisfatte. 58 Una siffatta interpretazione dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 deve, tuttavia, essere esclusa alla luce dell’impianto sistematico di tale articolo 7, primo comma, caratterizzato in particolare dalla struttura in più fasi del meccanismo di reciprocità da esso istituito. 59 Più precisamente, l’articolo 7, primo comma, lettera d), del regolamento 2018/1806 dispone espressamente che la [OSCURATO:PERSONA], nel valutare ulteriori interventi a norma delle lettere e), f) o h) di tale comma, tiene conto, in primo luogo, dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo in questione, in secondo luogo, degli interventi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a norma della lettera b) di detto comma, presso le autorità del paese terzo di cui trattasi, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto e, in terzo luogo, delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con il paese terzo in questione. 60 Orbene, l’obbligo di prendere in considerazione tali diverse circostanze sarebbe privo di qualsiasi utilità se la [OSCURATO:PERSONA] fosse necessariamente tenuta ad adottare l’atto delegato di cui all’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806, qualora il paese terzo interessato non avesse revocato l’obbligo del visto di cui trattasi entro il termine previsto da tale disposizione. 61 A tal riguardo, dal considerando 17 del regolamento 2018/1806 risulta che il conferimento alla [OSCURATO:PERSONA] del potere di adottare atti delegati nell’ambito del meccanismo di reciprocità istituito dall’articolo 7 di tale regolamento mira a stabilire un quadro istituzionale che consenta, prima dell’eventuale sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per tutti i cittadini di un paese terzo, la quale riveste una natura politica particolarmente sensibile, di valutare le implicazioni di una siffatta misura per le relazioni esterne e per il funzionamento generale dello spazio Schengen. 62 Dal combinato delle disposizioni di cui all’articolo 7, primo comma, del regolamento 2018/1806, letto alla luce del considerando 17 di quest’ultimo, risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un margine di discrezionalità per adottare o meno un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), di tale regolamento, margine di discrezionalità che è delimitato dai tre criteri previsti alla lettera d) di detto comma. 63 Tale interpretazione è altresì corroborata, come rilevato dall’avvocato generale, in sostanza, ai paragrafi da 34 a 40 delle sue conclusioni, dai lavori preparatori del regolamento n. 1289/2013, che ha introdotto il meccanismo di reciprocità nel diritto dell’Unione, dai quali emerge che il legislatore dell’Unione non intendeva prevedere la sospensione automatica dell’esenzione dall’obbligo del visto in caso di persistenza di una situazione di non reciprocità. 64 Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha l’obbligo di adottare un atto delegato ai sensi dell’articolo 7, primo comma, lettera f), del regolamento 2018/1806 dopo la scadenza del termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione della notifica di cui all’articolo 7, primo comma, lettera a), di tale regolamento. Per contro, al fine di stabilire se, alla luce dell’obiettivo della piena reciprocità enunciato al considerando 14 di detto regolamento, occorra sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato o se occorra, al contrario, astenersi dall’adottare una siffatta misura, alla luce di interessi che riguardano, in particolare, le relazioni esterne degli [OSCURATO:PERSONA] membri, dei paesi associati allo spazio Schengen e dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto dei tre criteri previsti dall’articolo 7, primo comma, lettera d), di detto regolamento, illustrati al punto 59 della presente sentenza. 65 Occorre verificare se, nel caso di specie, in considerazione di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] abbia ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone ritenendosi legittimata a rifiutare di agire. 66 Per quanto riguarda il primo criterio, secondo il quale, prima di valutare l’adozione di un atto delegato recante temporanea sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di un paese terzo che imponga l’obbligo del visto ai cittadini di almeno uno Stato membro, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto dell’esito delle misure adottate dallo Stato membro interessato al fine di garantire l’esenzione dall’obbligo del visto con il paese terzo di cui trattasi, si deve constatare che la comunicazione del 22 dicembre 2020 contiene una panoramica dettagliata della situazione dei quattro [OSCURATO:PERSONA] membri allora interessati dall’obbligo del visto. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato l’andamento del tasso di rifiuto del visto per ciascuno di tali [OSCURATO:PERSONA] membri e ha evidenziato che questi ultimi sono stati destinatari di «piani di lavoro ad hoc» realizzati dagli [OSCURATO:PERSONA], affinché potessero soddisfare i requisiti necessari per conformarsi al programma statunitense di esenzione dal visto. Tale comunicazione menziona, inoltre, la circostanza che la discussione avviata sulla base di tali piani di lavoro, i quali contengono orientamenti specifici per ciascuno degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, costituiva un miglioramento importante rispetto alla prassi precedente, improntata ad una valutazione più generale dei requisiti di sicurezza, e il fatto che la valutazione dell’attuazione di detti piani da parte di tali [OSCURATO:PERSONA] membri aveva consentito di constatare progressi in una serie di ambiti operativi. 67 Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di tener conto degli interventi da essa effettuati, nel caso di specie, presso gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, in particolare nel settore politico, economico e commerciale, ai fini della reintroduzione o dell’introduzione dell’esenzione dall’obbligo del visto, la stessa [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, da un lato, ha menzionato dettagliatamente varie riunioni di lavoro che si sono tenute con i suoi omologhi statunitensi. Dall’altro lato, essa ha evidenziato che, a causa del periodo di transizione postelettorale negli [OSCURATO:PERSONA] e della formazione della nuova amministrazione dopo l’insediamento del nuovo presidente che era previsto per il 20 gennaio 2021, essa si è dovuta limitare ad elaborare, insieme al Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), una proposta relativa ad una nuova agenda transatlantica che rammenta l’importanza dei legami transatlantici. 68 Per quanto riguarda il terzo criterio, ossia la necessità, per la [OSCURATO:PERSONA], di tener conto delle conseguenze della sospensione dell’esenzione dall’obbligo del visto per le relazioni esterne dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri con, nel caso di specie, gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, la [OSCURATO:PERSONA], nella sua comunicazione del 22 dicembre 2020, ha fatto riferimento alle spiegazioni dettagliate al riguardo già fornite nella comunicazione del 12 aprile 2016. Essa ha inoltre sottolineato, in conclusione, che sospendere l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini statunitensi avrebbe avuto conseguenze negative considerevoli in un gran numero di settori e ambiti politici. 69 Da tali elementi si evince che la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione i tre criteri previsti dall’articolo 7, primo comma, lettera d), del regolamento 2018/1806 prima di giungere alla conclusione di non adottare l’atto delegato richiesto. 70 Da tutto quanto precede risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ecceduto il margine di discrezionalità di cui dispone allorché ha reputato, a seguito dell’invito ad agire rivoltole dal [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2020, di non essere tenuta ad adottare l’atto delegato in questione, cosicché nel caso di specie non può esserle addebitata alcuna carenza. 71 Ne consegue che il presente ricorso per carenza deve essere respinto in quanto non fondato. Sulle spese 72 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. [OSCURATO:PERSONA], rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] europeo è condannato alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.