CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 29687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG. 2618/26 Ritenuto che la mancata applicazione dell'art.131 bis c.p., non dedotta nei motivi di appello e neppure sollecitata nelle conclusioni, è causa di inammissibilità del ricorso perché per giurisprudenza di legittimità consolidata non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma 3, cod. proc. pen., (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Moio, Rv. 271877; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, Fontana, dep. 2017, Rv. 269160; Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv 268281; Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678), avendo le Sezioni Unite (nella sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj i Rv. 266594), espressamente limitato la possibilità di rilevare d'ufficio detta causa solo al caso in cui la sentenza impugnata sia anteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q P.Q.MGgq)171.A. L F1iN7".0?\ ne;.wDi Fabio