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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 2023

Cassazione n. 18560/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pp • a. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di tentato furto.

Deduce omessa motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta rideterminazione della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato.

Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'art. 581, lett. 0, cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 3), da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pp • a. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, confermativa della pronuncia di condanna del Tribunale di Messina in ordine al reato di tentato furto. Deduce omessa motivazione con riguardo all'elemento psicologico del reato, al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla richiesta rideterminazione della pena. Il ricorso è inammissibile. Esso si appalesa del tutto generico, atteso che non si confronta con il provvedimento impugnato. Gli asserti di cui si compone sono soltanto enunciati, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'art. 581, lett. 0, cod. proc. pen., infatti, richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Quanto al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate, come nel caso di specie (p. 3), da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18560/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris