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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11311/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza con cui la stessa era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione e 20.000 euro di multa in ordine ai reati, uniti nel vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto, in concorso con altre persone, sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, conservate nella cella frigorifera della frutteria di cui era proprietaria e nell'abitazione con cui viveva col compagno.

2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo, articolato, motivo, innanzitutto la violazione della legge penale e la carenza di motivazione, nonché l'errata osservanza delle regole circa l'onere probatorio, con riguardo alla sua ritenuta responsabilità penale senza che vi fosse prova di un proprio apporto causale nell'attività illecita confessata dal compagno [OSCURATO:PERSONA], il quale si era assunto la completa responsabilità dei fatti, senza che le sue dichiarazioni fossero state valutate.

La mera conoscenza del luogo in cui questi custodiva lo stupefacente - si allega - integra gli estremi di una connivenza non punibile.

2.1. Si lamenta, in secondo luogo, l'inutilizzabilità della dichiarazione resa dal teste operante in ordine alla descrizione dell'arresto eseguito, non essendo stati escussi gli altri operanti, testimoni oculari, Emiliani e Capuano ed essendo stato illegittimamente utilizzato il verbale di arresto in luogo della loro audizione.

2.2. Si censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione circa l'assoluzione dell'imputata rispetto al reato di detenzione di arma di cui al capo c), sussistendo identiche ragioni che avrebbero dovuto condurre pure all'assoluzione dai restanti capi d'imputazione.

2.3. Da ultimo, si lamenta l'omessa considerazione delle caratteristiche soggettive dell'imputata, soggetto incensurato, a differenza del convivente pluripregiudicato, da cui si era separata proprio in relazione alle condotte illecite da questi tenute.

3. Con il secondo motivo (in ricorso erroneamente indicato come terzo) si lamenta violazione della legge penale con riguardo alla determinazione della pena irrogata, non essendosi considerati gli effetti della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 73 t.u. stup. pronunciata con sent.

Corte cost. n. 40/2019.

Essendo il primo giudice partito dalla pena detentiva di anni sette di reclusione - quando il minimo edittale era pari ad anni otto - il giudice d'appello avrebbe dovuto ricalcolare le pene muovendo dal nuovo minimo edittale di anni sei di reclusione.

4. Con il terzo motivo (in ricorso erroneamente indicato come quarto) si deduce carenza di motivazione circa la manifesta sproporzione tra la pena irrogata alla ricorrente e quella comminata al compagno Bussaglia, molto più tenue benché si trattasse del principale protagonista della vicenda in esame, con curriculum criminale di alto profilo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché attiene alla contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove, vale a dire a doglianze non proponibili in questa sede, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia.

Ed invero, con riguardo al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve premettersi che il controllo di legittimità consentito sul punto non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).

Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.1. Occorre ancora preliminarmente rilevare, in diritto, come questa Corte abbia avuto modo di precisare, proprio in relazione a reati del tipo di quello sub iudice, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064).

La connivenza non punibile, tuttavia, postula il mantenimento da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, mentre sussiste il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. nel caso di consapevole contributo alla realizzazione del fatto tipico, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244).

1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo non credibile l'affermazione del compagno secondo cui lo stupefacente era esclusivamente a sé riferibile, ha fondato la conclusione circa la corresponsabilità dell'imputata innanzitutto - quanto alla droga rinvenuta nel negozio - sul fatto che ella aveva messo a disposizione la propria attività commerciale ai fini della custodia della sostanza, e, quanto allo stupefacente detenuto nella comune abitazione della coppia, sulla circostanza che la maggior quantità di cocaina era occultata proprio all'interno di una borsetta da donna, custodita nell'armadio insieme ai vestiti della ricorrente.

Ella aveva quindi dimostrato la concreta volontà di adesione al compossesso della droga, dando in entrambi i casi un chiaro contributo materiale all'occultamento della sostanza per aver all'uopo messo a disposizione luoghi e cose a sé riferibili.

Si tratta di valutazione di merito non illogicamente argomentata che, alla luce dei principi esposti supra, sub §. 1 non può in questa sede essere sindacata, mentre le contestazioni mosse in ricorso - anche quella sulle caratteristiche soggettive dell'imputata, peraltro di per sé all'evidenza generica - sollecitano una ricostruzione alternativa del fatto inammissibile in questa sede di legittimità.

1.3. Del tutto genericamente - senza neppure indicare e svolgere argomentazioni sulle disposizioni di legge che sarebbero state violate e senza operare la dovuta prova di resistenza rispetto agli elementi su cui la sentenza di fonda (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218) - si adduce poi l'inutilizzabilità dei contenuti del verbale di arresto, non tenendosi conto di quanto esattamente osservato nella sentenza impugnata circa il fatto che il testimone escusso aveva riferito de relato di ciò che i suoi colleghi avevano visto al momento dell'arresto e che nessuna delle parti aveva richiesto l'escussione della fonte di prova diretta.

Ed invero, nel giudizio di appello sono certamente utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell 1art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259; Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini e a., Rv. 270870).

1.4. Del pari generica, e comunque insindacabile in questa sede, è la doglianza circa la diversa valutazione che sarebbe stata fatta dal giudice di prime cure sull'insussistenza del concorso della ricorrente nel reato di detenzione di arma di cui al capo c), peraltro differente sia per natura che per condotta.

Giusta o sbagliata che fosse quella decisione - non impugnata dal pubblico ministero e quindi divenuta definitiva - essa non spiega alcun effetto sulla legittimità della conclusione raggiunta sui diversi reati qui sub iudice.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Com'è noto, con sent.

Corte cost. n. 40 del 2019, essendosi ravvisata la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art.3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

La disposizione fatta oggetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, tuttavia, è quella, già vigente anteriormente alle modifiche in punto pena apportate alla norma incriminatrice dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modiff., nella legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi), dichiarati costituzionalmente illegittimi con sent.

Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32 per ritenuta carenza dei presupposti che, ex art. 77, co. 2, Cost., consentono il ricorso allo strumento del decreto- legge.

Tale pronuncia ha determinato la c.d. reviviscenza della disciplina anteriormente vigente (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717), che, per le cosiddette "droghe pesanti", prevedeva appunto la pena detentiva edittale minima di otto anni di reclusione, rispetto a quella di sei anni prevista dalla citata legge Fini-Giovanardi.

Essendo i fatti qui sub iudice stati commessi nel 2012, la sentenza di primo grado - pur emessa in data 9 marzo 2018 - ha correttamente applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina vigente al tempo del commesso delitto, sicché, diversamente da quanto opinato in ricorso, nel determinare in sette anni di reclusione la pena detentiva base per il più grave reato di cui al capo B), il primo giudice si era consapevolmente discostato dal minimo edittale.

Il giudice d'appello, richiesto di ridurre la pena, ha condiviso tale giudizio, espressamente osservando che la gravità del fatto e la condotta susseguente, priva di manifestazioni di resipiscenza, giustificavano la pena inflitta, essendo la stessa peraltro ampiamente inferiore alla media edittale.

Nel caso di specie non viene dunque in rilievo la decisione d'illegittimità costituzionale invocata dalla ricorrente.

3. Il terzo motivo di ricorso, vale a dire la doglianza circa il diverso trattamento sanzionatorio che sarebbe stato riservato al correo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione sindacabile in cassazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e a., Rv. 252880).

Nel caso di specie questa situazione non ricorre, poiché la Corte territoriale - non specificamente richiesta di pronunciarsi sul punto, a quanto risulta dal non contestato riepilogo dei motivi d'appello - non ha fatto alcun riferimento al correo [OSCURATO:PERSONA], che dagli atti a disposizione del Collegio non risulta neppure essere stato giudicato nel medesimo procedimento, non sapendosi se abbia definito la propria posizione con riti alternativi al dibattimento e quali siano state le valutazioni sulla pena compiute nei suoi riguardi.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2021, la Corte d'appello di Roma ha respinto il gravame proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza con cui la stessa era stata condannata alla pena di anni quattro e mesi dieci di reclusione e 20.000 euro di multa in ordine ai reati, uniti nel vincolo della continuazione, di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per aver illecitamente detenuto, in concorso con altre persone, sostanze stupefacenti di tipo hashish e cocaina, conservate nella cella frigorifera della frutteria di cui era proprietaria e nell'abitazione con cui viveva col compagno. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo, articolato, motivo, innanzitutto la violazione della legge penale e la carenza di motivazione, nonché l'errata osservanza delle regole circa l'onere probatorio, con riguardo alla sua ritenuta responsabilità penale senza che vi fosse prova di un proprio apporto causale nell'attività illecita confessata dal compagno [OSCURATO:PERSONA], il quale si era assunto la completa responsabilità dei fatti, senza che le sue dichiarazioni fossero state valutate. La mera conoscenza del luogo in cui questi custodiva lo stupefacente - si allega - integra gli estremi di una connivenza non punibile. 2.1. Si lamenta, in secondo luogo, l'inutilizzabilità della dichiarazione resa dal teste operante in ordine alla descrizione dell'arresto eseguito, non essendo stati escussi gli altri operanti, testimoni oculari, Emiliani e Capuano ed essendo stato illegittimamente utilizzato il verbale di arresto in luogo della loro audizione. 2.2. Si censura, inoltre, la contraddittorietà della motivazione circa l'assoluzione dell'imputata rispetto al reato di detenzione di arma di cui al capo c), sussistendo identiche ragioni che avrebbero dovuto condurre pure all'assoluzione dai restanti capi d'imputazione. 2.3. Da ultimo, si lamenta l'omessa considerazione delle caratteristiche soggettive dell'imputata, soggetto incensurato, a differenza del convivente pluripregiudicato, da cui si era separata proprio in relazione alle condotte illecite da questi tenute. 3. Con il secondo motivo (in ricorso erroneamente indicato come terzo) si lamenta violazione della legge penale con riguardo alla determinazione della pena irrogata, non essendosi considerati gli effetti della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 73 t.u. stup. pronunciata con sent. Corte cost. n. 40/2019. Essendo il primo giudice partito dalla pena detentiva di anni sette di reclusione - quando il minimo edittale era pari ad anni otto - il giudice d'appello avrebbe dovuto ricalcolare le pene muovendo dal nuovo minimo edittale di anni sei di reclusione. 4. Con il terzo motivo (in ricorso erroneamente indicato come quarto) si deduce carenza di motivazione circa la manifesta sproporzione tra la pena irrogata alla ricorrente e quella comminata al compagno Bussaglia, molto più tenue benché si trattasse del principale protagonista della vicenda in esame, con curriculum criminale di alto profilo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché attiene alla contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove, vale a dire a doglianze non proponibili in questa sede, avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei principi di diritto che regolano la materia. Ed invero, con riguardo al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve premettersi che il controllo di legittimità consentito sul punto non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516). Quanto alla illogicità della motivazione come vizio denunciabile, la menzionata disposizione vuole che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento e a., Rv. 259643). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, inoltre, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). Alla Corte di cassazione, invero, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.1. Occorre ancora preliminarmente rilevare, in diritto, come questa Corte abbia avuto modo di precisare, proprio in relazione a reati del tipo di quello sub iudice, che la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale (Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064). La connivenza non punibile, tuttavia, postula il mantenimento da parte dell'agente di un comportamento meramente passivo, mentre sussiste il concorso di persone ex art. 110 cod. pen. nel caso di consapevole contributo alla realizzazione del fatto tipico, che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280244). 1.2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ritenendo non credibile l'affermazione del compagno secondo cui lo stupefacente era esclusivamente a sé riferibile, ha fondato la conclusione circa la corresponsabilità dell'imputata innanzitutto - quanto alla droga rinvenuta nel negozio - sul fatto che ella aveva messo a disposizione la propria attività commerciale ai fini della custodia della sostanza, e, quanto allo stupefacente detenuto nella comune abitazione della coppia, sulla circostanza che la maggior quantità di cocaina era occultata proprio all'interno di una borsetta da donna, custodita nell'armadio insieme ai vestiti della ricorrente. Ella aveva quindi dimostrato la concreta volontà di adesione al compossesso della droga, dando in entrambi i casi un chiaro contributo materiale all'occultamento della sostanza per aver all'uopo messo a disposizione luoghi e cose a sé riferibili. Si tratta di valutazione di merito non illogicamente argomentata che, alla luce dei principi esposti supra, sub §. 1 non può in questa sede essere sindacata, mentre le contestazioni mosse in ricorso - anche quella sulle caratteristiche soggettive dell'imputata, peraltro di per sé all'evidenza generica - sollecitano una ricostruzione alternativa del fatto inammissibile in questa sede di legittimità. 1.3. Del tutto genericamente - senza neppure indicare e svolgere argomentazioni sulle disposizioni di legge che sarebbero state violate e senza operare la dovuta prova di resistenza rispetto agli elementi su cui la sentenza di fonda (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, Rv. 269218) - si adduce poi l'inutilizzabilità dei contenuti del verbale di arresto, non tenendosi conto di quanto esattamente osservato nella sentenza impugnata circa il fatto che il testimone escusso aveva riferito de relato di ciò che i suoi colleghi avevano visto al momento dell'arresto e che nessuna delle parti aveva richiesto l'escussione della fonte di prova diretta. Ed invero, nel giudizio di appello sono certamente utilizzabili, senza che ciò determini violazione dell 1art.195, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni de relato, qualora nel giudizio di primo grado la difesa non avesse richiesto l'audizione del teste diretto, per implicito rinunciando ad avvalersi del diritto a procedere al suo esame (Sez. 6, n. 12982 del 20/02/2020, L., Rv. 279259; Sez. 5, n. 28595 del 07/04/2017, Antonini e a., Rv. 270870). 1.4. Del pari generica, e comunque insindacabile in questa sede, è la doglianza circa la diversa valutazione che sarebbe stata fatta dal giudice di prime cure sull'insussistenza del concorso della ricorrente nel reato di detenzione di arma di cui al capo c), peraltro differente sia per natura che per condotta. Giusta o sbagliata che fosse quella decisione - non impugnata dal pubblico ministero e quindi divenuta definitiva - essa non spiega alcun effetto sulla legittimità della conclusione raggiunta sui diversi reati qui sub iudice. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Com'è noto, con sent. Corte cost. n. 40 del 2019, essendosi ravvisata la violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art.3 Cost., oltre che del principio di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, T.U. stup. nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. La disposizione fatta oggetto della declaratoria d'illegittimità costituzionale, tuttavia, è quella, già vigente anteriormente alle modifiche in punto pena apportate alla norma incriminatrice dagli artt. 4 bis e 4 vicies ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv., con modiff., nella legge 21 febbraio 2006, n. 49 (c.d. legge Fini-Giovanardi), dichiarati costituzionalmente illegittimi con sent. Corte cost. 12 febbraio 2014, n. 32 per ritenuta carenza dei presupposti che, ex art. 77, co. 2, Cost., consentono il ricorso allo strumento del decreto- legge. Tale pronuncia ha determinato la c.d. reviviscenza della disciplina anteriormente vigente (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717), che, per le cosiddette "droghe pesanti", prevedeva appunto la pena detentiva edittale minima di otto anni di reclusione, rispetto a quella di sei anni prevista dalla citata legge Fini-Giovanardi. Essendo i fatti qui sub iudice stati commessi nel 2012, la sentenza di primo grado - pur emessa in data 9 marzo 2018 - ha correttamente applicato il trattamento sanzionatorio previsto dalla più favorevole disciplina vigente al tempo del commesso delitto, sicché, diversamente da quanto opinato in ricorso, nel determinare in sette anni di reclusione la pena detentiva base per il più grave reato di cui al capo B), il primo giudice si era consapevolmente discostato dal minimo edittale. Il giudice d'appello, richiesto di ridurre la pena, ha condiviso tale giudizio, espressamente osservando che la gravità del fatto e la condotta susseguente, priva di manifestazioni di resipiscenza, giustificavano la pena inflitta, essendo la stessa peraltro ampiamente inferiore alla media edittale. Nel caso di specie non viene dunque in rilievo la decisione d'illegittimità costituzionale invocata dalla ricorrente. 3. Il terzo motivo di ricorso, vale a dire la doglianza circa il diverso trattamento sanzionatorio che sarebbe stato riservato al correo [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ed invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può essere considerato come indice del vizio di motivazione sindacabile in cassazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, [OSCURATO:PERSONA] e aa., Rv. 264020; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Giovane e a., Rv. 252880). Nel caso di specie questa situazione non ricorre, poiché la Corte territoriale - non specificamente richiesta di pronunciarsi sul punto, a quanto risulta dal non contestato riepilogo dei motivi d'appello - non ha fatto alcun riferimento al correo [OSCURATO:PERSONA], che dagli atti a disposizione del Collegio non risulta neppure essere stato giudicato nel medesimo procedimento, non sapendosi se abbia definito la propria posizione con riti alternativi al dibattimento e quali siano state le valutazioni sulla pena compiute nei suoi riguardi. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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