CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile tecnico della società) e di [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società) sono inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi, articolati in fatto richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. Del tutto generici i motivi sulla responsabilità in quanto le decisioni di merito - con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, in doppia conforme - evidenziano la presenza di un autolavaggio abusivo e di un cumulo di rifiuti (anche di rifiuti pericolosi). Del tutto generico il motivo sul 131 bis, cod. pen. in quanto la sentenza impugnata con adeguata motivazione, non illogica e neanche contraddittoria, esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto in relazione alla natura e quantità dei rifiuti (anche pericolosi, amianto e batterie auto); inoltre l'attività illecita era reiterata nel tempo. Relativamente al trattamento sanzionatorio la sentenza risulta adeguatamente motivata indicando la pena vicino al minimo edittale, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ; del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena. (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.