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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34452/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al giudizio di penale responsabilità riproduce genericamente argomenti già vagliati dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte della ricostruzione operata dai Giudici di merito, che hanno dato conto della serietà della minaccia con riguardo al capo A) e della condotta minacciosamente oppositiva, di cui al capo B); Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando comunque manifestamente infondato in relazione alla recidiva, applicata sulla base di una completa motivazione, con la quale si è segnalata l'accresciuta pericolosità riveniente dalle condotte alla luce dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo relativo al giudizio di penale responsabilità riproduce genericamente argomenti già vagliati dalla Corte e risulta comunque manifestamente infondato, a fronte della ricostruzione operata dai Giudici di merito, che hanno dato conto della serietà della minaccia con riguardo al capo A) e della condotta minacciosamente oppositiva, di cui al capo B); Ritenuto che il secondo motivo è volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, risultando comunque manifestamente infondato in relazione alla recidiva, applicata sulla base di una completa motivazione, con la quale si è segnalata l'accresciuta pericolosità riveniente dalle condotte alla luce dei precedenti; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 34452/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris