CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44505/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PISTOIA-ciate~er-erlit-pani; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe indicata, ex art. 444 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia applicava alla ricorrente la pena richiesta ex art. 444, cod. proc. pen., relativamente ai reati ascrittigli nell'imputazione, di anni 3 e mesi 8 di reclusione ed C 12.2000,00 di multa (art. 81, 110 cod. pen. e 73 T.U. stup. - capo A, commesso dal marzo 2016 al novembre 2020 -, art. 81 e 73 T.U. stup. - capo B. commesso da ottobre a novembre 2020 -. 2. Propone ricorso in cassazione l'imputata, con un unico motivo di ricorso: vizio della motivazione e violazione di legge per il difetto di contestazione tra la richiesta e la sentenza; la ricorrente nn si trovava in Italia nel periodo 2016/2017, entrava in Italia solo il 12 giugno 2017 e rimaneva nel centro di accoglienzaiPer 5 mesi senza possibilità di commettere i reati di cui all'imputazione. 3. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso sul punto è generico, in quanto si limita a prospettare un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ma in realtà lamenta la sua innocenza per un periodo di tempo (per l'assenza della sua presenza nel territorio nazionale, dove sono stati commessi i reati) richiedendo una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. La richiesta di patteggiamento, infatti, nulla specifica sul periodo di commissione dei reati (nel ricorso la stessa non viene nemmeno richiamata, nel suo contenuto letterale). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 ii(itiA/Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] SOCCI 4 [OSCURATO:PERSONA]