CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 08581/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] su accordo delle parti si dà per esposta la relazione del consigliere relatore il procuratore generale conclude, riportandosi alla propria memoria in atti, per l'accoglimento del ricorso con l'annullamento del provvedimento gravato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA], dato atto di aver cognizione della memoria del procuratore generale, discute i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento con l'annullamento del provvedimento gravato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 17 giugno 2025, la Corte di appello diNapoli ha rigettato il gravame presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza -che è stata, pertanto, integralmente confermata - con la quale, il 16 settembre 2022 il Tribunale di Napoli, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito ordinario, aveva dichiarato lo stess o responsabile del reato di bancarotta patrimoniale documentale fraudolenta e di bancarotta fraudolenta patrimoniale per operazioni dolose, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. In particolare, il ricorrente – nella qualità di amministra tore di fatto della Mary.As. G ery S ecurity S.r.l. , aveva omesso di tenere qualsivoglia scrittura contabile nonché aveva omesso di versare le imposte ed i contributi previdenziali, con esposizione debitoria pari ad euro 271.661,69. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputat o , a mezzo del suo difensore, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Con il primo motivo ed il secondo motiva censura l’omessa motivazione della sentenza di merito in ordine alla qualifica di amministratore di fatto allo stesso riconosciuta. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] si limitava ad attività di coordinamento settoriale (solo al personale addetto alla vigilanza). 2.2. Con il terzo motivo deduce la omessa violazione in ordine all’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, dal momento che non è stata indicata alcuna circostanza dimostrativa della volontà del ricorrente orientata alla lesione del patrimonio dei creditori. 2.3. Con il quarto motivo si duole del riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. 2.4. Con il quinto motivo censura la mancata qualificazione della condotta contestata in bancarotta documentale semplice. 2.5. Con il sesto motivo muove censure in merito alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ivi compresa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiedeval’annullamento con rinvio della sentenza, mancando la prova della qualifica di amministratore di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Fondato è il terzo motivo di ricorso. 2. Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di ricorso. La nozione diamministratore di fatto, introdotta dall' art. 2639 cod. civ. non postula necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiede l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che laprova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive -in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce ogge tto di una valutazione difatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540; Sez. 5, n. 35346 del 20/6/2013, Tarantino, Rv. 256534; Sez. 3, n.22108 del 19/12/2014, Berni e altri, Rv. 264009). Ai fini dell'individuazione della figura dell'amministratoredi fatto della società non è necessario che l'attività attuata dal soggetto che si è ingerito nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura sia caratterizzata da completezza e, cioè, che sia svolta in tutti gli ambiti tipici della funzione gestoria e attraverso atti conformativi dell'operato della società aventi valenza esterna. In definitiva, l'amministratoredi fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: a) mancanza di una formale investitura; b) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; c) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. Nella ricorrenza delle suindicate condizioni, l'amministratore"di fatto", in base alla disciplina dettata dal novellatoart. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore"di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 3, n. 33385 del 5/7/2012, Gencarelli, Rv. 253269), anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Spetta al giudice del merito valutare e perimetrare il novero e la significatività delle attività concretamente svolte, potenzialmente idonee a delineare il ruolo dell'amministratoredi fatto, anche nei limiti delle responsabilità gestionali espletate al vertice di uno specifico comparto dell'operatività dell'impresa (Sez. 5, n. 19145 del 13/4/2006, Binda, Rv. 234428). Questa Corte ha inoltre chiarito che la significatività e continuità dello svolgimento di funzioni gestorie non richiedono l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, essendo sufficiente un'attività che, per intensità e durata, denoti un effettivo coinvolgimento nella direzione della società (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534-01). Nel caso in esame, l'impugnata sentenza ha correttamente valorizzato la pregnanza dei poteri concretamente esercitati dal ricorrente, in maniera non occasionale, fondando la decisione sulla circostanza non sconfessata dalla difesa della assunzione dei dipendenti, delle direttive loro impartite, gestendo le loro buste paga. Pertanto, dalla attività di coordinamento dei dipendenti, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente esercitasse poteri gestori della società fallita. 3. Fondato è il terzo motivo. Quanto, in particolare, alla formulazione dell'imputazione dibancarotta fraudolenta documentale, occorre osservare che la descrizione del fatto tradisce una "fusione" tra fattispecie,(come si desume dall'uso del gerundio presente “rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”) e questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è ammissibile lacontestazione alternativa dei delitti dibancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e difraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572). È il caso innanzitutto di precisare che è ammissibile lacontestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e difraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione (Sez. 5, n. 21860 del 12/03/2024, Piccioni, Rv. 286503 , sulla legittimità dell'imputazionealternativa). Tuttavia, a fronte di un'imputazionealternativa - ravvisabile nel caso di specie -il giudice deve poi individuare la fattispecie concreta e sussumerla in una delle due ipotesi oggetto d'imputazione, che rimangono distinte sotto il profilo strutturale -oggettivo e soggettivo. Il dato di rilievo che rappresenta il vizio della pronuncia impugnata è, invero, quello di avere sovrapposto -come efficacemente si evidenzia in ricorso - dal punto di vista dell'elemento soggettivo l'ipotesi di sottrazione/mancata tenuta delle scritture contabili di cui all'articolo 216, comma 1, n. 2, prima parte, alla fattispecie prevista dalla seconda parte della medesima disposizione, ossia l'irregolare tenuta delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. I giudici di merito, in particolare, hanno erroneamente affermato che l'elemento soggettivo del dolo generico richiesto dalla contestata fattispecie risulta configurato dal momento che la totale mancanza delle scritture contabili ha reso impossibilericostruire il patrimonio societario (p. 7). Ad ulteriore conferma della confusione in cui sono incorsi i giudici di merito, la sentenza impugnata afferma che sotto il profilo dell'elemento soggettivo relativo all'omessa tenuta, come nel caso in esame, dellescritture contabili così da rendere impossibile ovvero ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari dell'impresa, l'elemento psicologico va individuato nel dolo generico. Ebbene, appare evidente che, una volta individuata la condotta nell'omessa tenuta delle scritture contabili, equiparata dalla giurisprudenza a quella della sottrazione delle scritture contabili, rientrante quindi nella fattispecie di cui alla prima parte della disposizione contemplata dall'art. 216 comma 1 n. 2 legge fall., si sarebbe dovuto fare riferimento al dolo specifico, ed argomentare in relazione alla sua sussistenza, essendo pacifico che il dolo richiesto ai fini dell'integrazione di tale forma dibancarotta fraudolenta documentale è, appunto, quello specifico, e non quello generico a cui hanno fatto riferimento i giudici di merito nel caso in esame, come emerge, d'altronde, chiaramente dal dettato normativo, che indica lo "scopo di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. In tema dibancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma edalternativa - in seno all'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650). Con la conseguenza che l'accertamento in punto di elemento soggettivo avrebbe meritato particolare approfondimento e posto in relazione ad altri elementi che ne facciano emergere la specifica pregnanza ai fini che occupano. In caso di insufficienza di elementi in tal senso, si valuterà se ricorre, invece, come ipotizza il ricorso, la diversa fattispecie dellabancarotta semplice (e l'eventuale maturazione del termine di prescrizione). 4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio in ordine a quanto sopra evidenziato -assorbiti gli altri motivinon scrutinati - con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Incidentalmente si osserva che nel rivalutare l'aggravante deldanno patrimoniale di rilevante gravità , i giudici di merito devono tener conto che la stessa va commisurata, anzitutto, al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale (in tal senso Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822;Sez. 1, n. 28009 del 10/04/2024, Rubes, Rv. 286675), anche se non rappresenti una frazionerilevante del passivo, ed inoltre al danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, deve essere di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10 /07/ 2017, Meluzio, Rv. 271274): quindi, evidentemente, a quale sia il reale pregiudizio determinatosi in concreto per le ragioni creditorie. In questa prospettiva, si è affermato che, ai fini dell'applicazione, dell’art. 219l. fall. "la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità d el passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione -non percentuale ma globale - che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti" (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 - dep. 2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403; Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992 - dep. 1992, Bertolotti, Rv. 191565). Tale orientamento si è poi consolidato ribadendo il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Olivieri, Rv. 245822; Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Urso G, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Pastorello, Rv. 255063). Affermazione, quest'ultima relativa alla configurabilità della circostanza aggravante sulla base dell'entità del danno provocato dal fatto di bancarotta e indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo, che merita una puntualizzazione:essa, infatti, mette in luce come la circostanza aggravante possa essere integrata anche in presenza di un danno derivante dal fatto di bancarotta che, pur essendo, in séconsiderato, di rilevante gravità, rappresenti una frazione "non rilevante" del passivo globalmente considerato. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di ban