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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22977/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Cassazione annullava la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, rilevando la carenza di motivazione in relazione alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di circa 18.000 euro, considerato che non era stata indicata la pertinenzialità dei beni vincolati rispetto al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Il Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, confermava il vincolo ai sensi dell'art. 85- bis d.P.R. n. 309\1990, vincolando il denaro con la confisca c.d.

"di sproporzione".

I telefoni venivano restituiti.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 624, 627 cod. proc. pen.): il provvedimento impugnato, piuttosto che rilevare - come richiesto dalla Corte di legittimità - la pertinenzialità tra i beni vincolati ed il reato, necessaria per legittimare la confisca "facoltativa", aveva disposto la confisca "di sproporzione" prevista dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 violando il mandato della sentenza rescindente.

A ciò si aggiungeva che la confisca era stata disposta sulla base della carenza di allegazioni del ricorrente, con una illegittima inversione dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio riafferma, con riguardo alla delimitazione dei poteri del giudice del rinvio che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice che decide in seguito al rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01).

E' incontestato il principio di diritto che collega alla sentenza di annullamento parziale della Cassazione la formazione del giudicato relativamente ai punti ed ai capi non investiti dall'annullamento e che non sono in rapporto di connessione essenziale con quelli annullati (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez.

U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886 - 01).

1.2. Con specifico riguardo al tema della qualificazione giuridica, che riguarda non solo la condotta illecita, ma anche l'inquadramento della misura di sicurezza - che può essere inquadrata come confisca facoltativa o come confisca di sproporzione, diretta o per equivalente -, il collegio condivide quanto affermato dalla Cassazione che, in un caso di patteggiamento, ha ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto quando non è oggetto dell'annullamento parziale resta coperta dal giudicato (Sez. 6, n. 7960 del 27/04/1995, Artino, Rv. 202172; Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Recinelli, Rv. 260335 - 01).

1.3. Nel solco tracciato da tale condivisa giurisprudenza il collegio ritiene che, quando la sentenza rescindente inquadra la confisca come "facoltativa" riconducendola all'archetipo normativo previsto dall'art. 240, comma 1 cod. pen., non è consentito al giudice del rinvio, assegnare alla confisca una diversa qualificazione giuridica ed un diverso statuto probatorio, inquadrando la confisca facoltativa oggetto dell'annullamento per vizio di motivazione sulla pertinenzialità come confisca di sproporzione. 1.4.Nel caso in esame la qualificazione del vincolo reale - come confisca facoltativa piuttosto che di sproporzione - risulta chiaramente (a) dall'oggetto del mandato rescindente, che rileva un difetto di motivazione sul vincolo di pertinenzialità, ovvero su una caratteristica esclusiva della confisca facoltativa; (b) dal fatto che con il primo ricorso contro la sentenza di patteggiamento il ricorrente aveva prospettato la possibilità di inquadrare il vincolo - disposto in modo del tutto immotivato - come confisca di sproporzione, ma tale opzione che è stata espressamente esclusa dalla Cassazione (che ha annullato il capo relativo alla confisca rilevando un difetto di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità, tipico solo della confisca facoltativa).

L'inquadramento giuridico delle confisca risulta pertanto coperto dal giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.: il che osta ad ogni rivalutazione del tema da parte del giudice del rinvio.

Nel caso di specie non conformandosi al mandato rescindente, il Giudice per le indagini preliminari di Bologna qualificava la confisca come confisca "di sproporzione" e, dunque, evitava di rilevare il nesso di pertinenzialità che era l'oggetto specifico dell'annullamento, correlato alla qualificazione della misura di sicurezza come confisca facoltativa.

1.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, tenuto conto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con ampia motivazione, ha escluso la rilevabilità del nesso di pertinenzialità necessario per l'applicazione della confisca facoltativa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Dichiara la perdita di efficacia della misura di sicurezza e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Cassazione annullava la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del ricorrente, rilevando la carenza di motivazione in relazione alla confisca dei telefoni cellulari e della somma di circa 18.000 euro, considerato che non era stata indicata la pertinenzialità dei beni vincolati rispetto al reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente. Il Tribunale di Bologna, in sede di rinvio, confermava il vincolo ai sensi dell'art. 85- bis d.P.R. n. 309\1990, vincolando il denaro con la confisca c.d. "di sproporzione". I telefoni venivano restituiti. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 624, 627 cod. proc. pen.): il provvedimento impugnato, piuttosto che rilevare - come richiesto dalla Corte di legittimità - la pertinenzialità tra i beni vincolati ed il reato, necessaria per legittimare la confisca "facoltativa", aveva disposto la confisca "di sproporzione" prevista dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 violando il mandato della sentenza rescindente. A ciò si aggiungeva che la confisca era stata disposta sulla base della carenza di allegazioni del ricorrente, con una illegittima inversione dell'onere della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio riafferma, con riguardo alla delimitazione dei poteri del giudice del rinvio che la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, sicché il giudice che decide in seguito al rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). E' incontestato il principio di diritto che collega alla sentenza di annullamento parziale della Cassazione la formazione del giudicato relativamente ai punti ed ai capi non investiti dall'annullamento e che non sono in rapporto di connessione essenziale con quelli annullati (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239; Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196886 - 01). 1.2. Con specifico riguardo al tema della qualificazione giuridica, che riguarda non solo la condotta illecita, ma anche l'inquadramento della misura di sicurezza - che può essere inquadrata come confisca facoltativa o come confisca di sproporzione, diretta o per equivalente -, il collegio condivide quanto affermato dalla Cassazione che, in un caso di patteggiamento, ha ritenuto che la qualificazione giuridica del fatto quando non è oggetto dell'annullamento parziale resta coperta dal giudicato (Sez. 6, n. 7960 del 27/04/1995, Artino, Rv. 202172; Sez. 3, n. 38296 del 03/06/2014, Recinelli, Rv. 260335 - 01). 1.3. Nel solco tracciato da tale condivisa giurisprudenza il collegio ritiene che, quando la sentenza rescindente inquadra la confisca come "facoltativa" riconducendola all'archetipo normativo previsto dall'art. 240, comma 1 cod. pen., non è consentito al giudice del rinvio, assegnare alla confisca una diversa qualificazione giuridica ed un diverso statuto probatorio, inquadrando la confisca facoltativa oggetto dell'annullamento per vizio di motivazione sulla pertinenzialità come confisca di sproporzione. 1.4.Nel caso in esame la qualificazione del vincolo reale - come confisca facoltativa piuttosto che di sproporzione - risulta chiaramente (a) dall'oggetto del mandato rescindente, che rileva un difetto di motivazione sul vincolo di pertinenzialità, ovvero su una caratteristica esclusiva della confisca facoltativa; (b) dal fatto che con il primo ricorso contro la sentenza di patteggiamento il ricorrente aveva prospettato la possibilità di inquadrare il vincolo - disposto in modo del tutto immotivato - come confisca di sproporzione, ma tale opzione che è stata espressamente esclusa dalla Cassazione (che ha annullato il capo relativo alla confisca rilevando un difetto di motivazione in ordine al vincolo di pertinenzialità, tipico solo della confisca facoltativa). L'inquadramento giuridico delle confisca risulta pertanto coperto dal giudicato parziale ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.: il che osta ad ogni rivalutazione del tema da parte del giudice del rinvio. Nel caso di specie non conformandosi al mandato rescindente, il Giudice per le indagini preliminari di Bologna qualificava la confisca come confisca "di sproporzione" e, dunque, evitava di rilevare il nesso di pertinenzialità che era l'oggetto specifico dell'annullamento, correlato alla qualificazione della misura di sicurezza come confisca facoltativa. 1.5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, tenuto conto che lo stesso Giudice per le indagini preliminari, con ampia motivazione, ha escluso la rilevabilità del nesso di pertinenzialità necessario per l'applicazione della confisca facoltativa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura di sicurezza e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così
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