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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02102/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14978-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1024/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 511/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 25 gennaio 2023, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14978/2023 Cron.

Rep.

Ud.16/12/2025 la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Accise, delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi sei ex art. 67 CCNL per il comparto Agenzie fiscaliirrogata all’istante in sostituzione del licenziamento ex art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001, originariamente intimatogli per falsa attestazione della presenza in servizio, per essere intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, concluso, peraltro, in anticipo rispetto al procedimento penale avviato a carico dell’istante, conclusosi successivamente con l’assoluzione del medesimo con formula piena, esito sulla base del quale l’istante aveva inoltrato all’Agenzia datrice formale istanza per la riapertura del procedimento disciplinare finalizzata alla revoca della sanzione concordata rimasta disattesa. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’accordo conciliativo volto a definire la controversia originata dalla contestazione di addebito riqualificando la condotta quale mero illecito disciplinare punibile con sanzione conservativa e non come fattispecie di reato ex art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 e così a prescindere dall’esito del procedimento penale già pendente e, pertanto, preclusivo della possibilità di riaprire il procedimento disciplinare per rimettere in discussione quanto consensualmente definito . - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia intimata. - Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il ricorrente ha deposita to atto di rinuncia al ricorso corredato dell’accettazione dell’Agenzia controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - Come evidenziato nello storico di lite è intervenuta r inuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cui ha prestato adesione l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. - Deve , pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla accettazione (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.).

Non vi sono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14978-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1024/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 25/01/2023 R.G.N. 511/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 25 gennaio 2023, la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e rigettava Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.14978/2023 Cron. Rep. Ud.16/12/2025 la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Agenzia delle Accise, delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, avente ad oggetto la declaratoria di nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per mesi sei ex art. 67 CCNL per il comparto Agenzie fiscaliirrogata all’istante in sostituzione del licenziamento ex art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001, originariamente intimatogli per falsa attestazione della presenza in servizio, per essere intervenuto tra le parti un accordo conciliativo, concluso, peraltro, in anticipo rispetto al procedimento penale avviato a carico dell’istante, conclusosi successivamente con l’assoluzione del medesimo con formula piena, esito sulla base del quale l’istante aveva inoltrato all’Agenzia datrice formale istanza per la riapertura del procedimento disciplinare finalizzata alla revoca della sanzione concordata rimasta disattesa. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto l’accordo conciliativo volto a definire la controversia originata dalla contestazione di addebito riqualificando la condotta quale mero illecito disciplinare punibile con sanzione conservativa e non come fattispecie di reato ex art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 e così a prescindere dall’esito del procedimento penale già pendente e, pertanto, preclusivo della possibilità di riaprire il procedimento disciplinare per rimettere in discussione quanto consensualmente definito . - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’Agenzia intimata. - Nelle more della fissazione dell’udienza di discussione il ricorrente ha deposita to atto di rinuncia al ricorso corredato dell’accettazione dell’Agenzia controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] - Come evidenziato nello storico di lite è intervenuta r inuncia al ricorso sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cui ha prestato adesione l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli. - Deve , pertanto, essere dichiarata l’estinzione del processo ex artt. 390 e 391 cod. proc. civ. Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla accettazione (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). Non vi sono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie. P.Q.M La Corte dichiara estinto il