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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 22577/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avverso la sentenza del 20.06.2024 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 giugno 2024, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tr i bunale di Teramo del 13 settembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione e 2.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art 73, comma5, del d.P.R. n. 309 del 1990 , a lei ascritto per aver ce d uto a [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacentidi tipo hashish e cocaina, così suddivis e : gr ammi 0,9 lordi di hashish e grammi0,3 lordi di cocai na ; fatto commesso in Giulianova il 20 settembre 2022 .

2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,sollevando un unico motivo,con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell’art 5 duodecies della legge n. 199del 2022, non avendo la Corte territoriale autorizzato la trattazione in presenza,procedendo quindi in camera di consiglio in forma cartolare , pur avendo il difensore di fiducia chiesto la trattazione orale con l’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita stante il tenoredella eccezione sollevata, risulta che, con l’atto di appello, il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la trattazione del processo in presenza, ma il giudizio di secondo grado veniva trattato, all’udienza del 20 giugno 2024, in forma cartolare, come era stato preannunciato alle parti con il decreto di citazione della Corte territoriale datato7 maggio 2024; in tale decreto era stata fatta salva la possibilità per le parti di chiedere, con istanza da presentare, entro quindici giorni prima dell’udienza, di partecipare in presenza, istanza nel caso di specie non proposta.

2. Tanto premesso, non vi è spazio per l’accoglimento del ricorso.

Einvero il Collegio ritiene di condividere l’affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, Rv. 286932, Sez. 3, n. 20575 del 22/03/2024, Rv. 286435 e Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774), secondo cui, in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, applicabile alle impugnazioni presentate fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quella in esame, è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell’imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con latto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa, nonessendo dunque sufficiente la sola richiesta contenuta n ell’app ello .

In ogni caso, pur a voler ragionare diversamente, ritenendo cioè non necessaria la presentazione di un’istanza successiva, deve osservarsi che, come chiarito da questaCorte (cf r.

Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Rv. 286350) , lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determinauna nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento “cartolare”; nel caso di specie, non essendo stata formulata alcuna tempestiva eccezione da parte della difesa, che pure era stata informata della celebrazione del giudizio in forma non partecipata, l’eventuale nullità risulta comunque sanata.

Anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva non può quindi essere accolta.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così decisoil 25.02.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], avverso la sentenza del 20.06.2024 della Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.[OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 giugno 2024, la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione del Tr i bunale di Teramo del 13 settembre 2023, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni 1 di reclusione e 2.000 euro di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all’art 73, comma5, del d.P.R. n. 309 del 1990 , a lei ascritto per aver ce d uto a [OSCURATO:PERSONA] sostanze stupefacentidi tipo hashish e cocaina, così suddivis e : gr ammi 0,9 lordi di hashish e grammi0,3 lordi di cocai na ; fatto commesso in Giulianova il 20 settembre 2022 . 2. Avverso la sentenza della Corte di appello abruzzese, la [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione,sollevando un unico motivo,con il quale la difesa ha dedotto la violazione dell’art 5 duodecies della legge n. 199del 2022, non avendo la Corte territoriale autorizzato la trattazione in presenza,procedendo quindi in camera di consiglio in forma cartolare , pur avendo il difensore di fiducia chiesto la trattazione orale con l’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Dalla disamina del fascicolo processuale, consentita stante il tenoredella eccezione sollevata, risulta che, con l’atto di appello, il difensore dell’imputata [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la trattazione del processo in presenza, ma il giudizio di secondo grado veniva trattato, all’udienza del 20 giugno 2024, in forma cartolare, come era stato preannunciato alle parti con il decreto di citazione della Corte territoriale datato7 maggio 2024; in tale decreto era stata fatta salva la possibilità per le parti di chiedere, con istanza da presentare, entro quindici giorni prima dell’udienza, di partecipare in presenza, istanza nel caso di specie non proposta. 2. Tanto premesso, non vi è spazio per l’accoglimento del ricorso. Einvero il Collegio ritiene di condividere l’affermazione di questa Corte (Sez. 5, n. 34695 del 11/07/2024, Rv. 286932, Sez. 3, n. 20575 del 22/03/2024, Rv. 286435 e Sez. 5, n. 43782 del 17/10/2023, Rv. 285774), secondo cui, in tema di giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, applicabile alle impugnazioni presentate fino al 30 giugno 2024, quindi anche per quella in esame, è legittimo lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato nel caso in cui il difensore dell’imputato abbia formulato richiesta di trattazione orale con latto di appello, senza aver altresì trasmesso, a mezzo PEC, apposita istanza alla cancelleria della Corte di appello, non profilandosi alcuna nullità della conseguente sentenza per lesione del diritto di difesa, nonessendo dunque sufficiente la sola richiesta contenuta n ell’app ello . In ogni caso, pur a voler ragionare diversamente, ritenendo cioè non necessaria la presentazione di un’istanza successiva, deve osservarsi che, come chiarito da questaCorte (cf r. Sez. 6, n. 14868 del 27/02/2024, Rv. 286350) , lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determinauna nullità generale per violazione del contraddittorio ai sensi degli art. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., suscettibile di sanatoria ove non dedotta in sede di formulazione delle conclusioni, quale primo atto successivo di partecipazione al procedimento “cartolare”; nel caso di specie, non essendo stata formulata alcuna tempestiva eccezione da parte della difesa, che pure era stata informata della celebrazione del giudizio in forma non partecipata, l’eventuale nullità risulta comunque sanata. Anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva non può quindi essere accolta. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso presentato nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto rigettato, con onere per la ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decisoil 25.02.2025
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