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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12171/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 07/02/2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 1.

Con un unico motivo di ricorso deducono l'inosservanza della legge penale o di altra norma giuridica dalla quale dipende l'applicazione della legge penale in riferimento all'art. 640 cod. pen.

In particolare, si rileva l'atipicità dei fatti in contestazione rispetto al delitto di truffa e la riconducibilità degli stessi al paradigma civilistico dell'inadempimento contrattuale.

Infatti, si sostiene che il mancato pagamento da parte dei ricorrenti del corrispettivo per la merce ricevuta fosse dovuto alla condizione di incapienza, cagionata da sopravvenuta congiuntura economica e non da propositi penalmente illeciti.

In tal senso, si rileva l'inidoneità delle condotte poste in essere dagli imputati ad indurre in errore la persona offesa ed a viziare il processo di determinazione della volontà negoziale della stessa.

Peraltro, si evidenzia la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno ingiusto, posto che la proprietà dei beni oggetto dell'accordo non è mai stata trasferita ai ricorrenti, né da questi ultimi acquistata.

2. Con requisitoria scritta in data 15/12/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevata la manifesta infondatezza del motivo proposto, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, che dimostra la correttezza dell'iter logico giuridico posto a fondamento della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen, sicché le censure dedotte si traducono in enunciati relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità.

In particolare, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno escluso il rilievo della prospettazione difensiva, che postulava la riconducibilità dei fatti in contestazione ad un mero inadempimento contrattuale intervenuto nella fase esecutiva del rapporto, alla luce della considerazione per cui le condotte poste in essere dai ricorrenti risultavano ab origine informate dalla volontà di indurre in errore la persona offesa mediante la consegna, a titolo di corrispettivo, di assegni post-datati tratti su un conto corrente già chiuso in epoca antecedente al perfezionamento della vendita.

In tal senso, il mancato pagamento del denaro pattuito come corrispettivo da parte degli imputati non configura un mero illecito civile (id est, un inadempimento) dovuto a "sopravvenuta congiuntura economica", bensì un fatto penalmente rilevante in quanto cagionato da condotte artificiose e raggiranti, causalmente idonee a viziare la volontà negoziale dell'acquirente e finalisticamente volte a conseguire un vantaggio economico con altrui danno patrimoniale.

Proprio la consapevole consegna da parte dei ricorrenti di assegni scoperti, in quanto tratti su un conto chiuso in epoca notevolmente antecedente ai fatti in contestazione, costituisce elemento decisivo e dimostrativo della volontaria alterazione della realtà esteriore, causalmente efficiente ad indurre in errore la persona offesa e teleologicamente diretta a realizzare un profitto con conseguente danno ingiusto.

In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (ex multis, Sez. 2, n. 5801 del 06/02/2014, Montalti, Rv. 258203).

Peraltro, ai fini del perfezionamento del delitto di truffa a nulla rileva che la proprietà dei beni oggetto del contratto non sia stata formalmente acquistata dai ricorrenti, essendo necessario e sufficiente che questi abbiano tratto dall'attività illecita una situazione di vantaggio economico sine causa, dunque non giustificato da alcun titolo giuridico lecito, ed abbiano contestualmente cagionato un danno nella sfera patrimoniale della persona offesa.

Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il mancato trasferimento della proprietà dei beni ai ricorrenti non incide sulla integrazione del delitto, che avviene allorquando il prezzo, convenuto mediante il rilascio di assegni post datati, non è riscosso in quanto gli stessi sono emessi su conto corrente già chiuso al momento della consegna, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore.In conclusione, le doglianze dedotte risultano generiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della pronuncia gravata, riproducendo profili di censura già proposti con l'atto d'appello e idoneamente disattesi dalla Corte territoriale.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23, comma 8, D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 07/02/2022, che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Messina con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di giustizia, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. 1. Con un unico motivo di ricorso deducono l'inosservanza della legge penale o di altra norma giuridica dalla quale dipende l'applicazione della legge penale in riferimento all'art. 640 cod. pen. In particolare, si rileva l'atipicità dei fatti in contestazione rispetto al delitto di truffa e la riconducibilità degli stessi al paradigma civilistico dell'inadempimento contrattuale. Infatti, si sostiene che il mancato pagamento da parte dei ricorrenti del corrispettivo per la merce ricevuta fosse dovuto alla condizione di incapienza, cagionata da sopravvenuta congiuntura economica e non da propositi penalmente illeciti. In tal senso, si rileva l'inidoneità delle condotte poste in essere dagli imputati ad indurre in errore la persona offesa ed a viziare il processo di determinazione della volontà negoziale della stessa. Peraltro, si evidenzia la mancanza dell'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno ingiusto, posto che la proprietà dei beni oggetto dell'accordo non è mai stata trasferita ai ricorrenti, né da questi ultimi acquistata. 2. Con requisitoria scritta in data 15/12/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevata la manifesta infondatezza del motivo proposto, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, che dimostra la correttezza dell'iter logico giuridico posto a fondamento della ritenuta integrazione del delitto di cui all'art. 640 cod. pen, sicché le censure dedotte si traducono in enunciati relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, già idoneamente svolta dai giudici di merito e non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, sia il Tribunale che la Corte d'appello hanno escluso il rilievo della prospettazione difensiva, che postulava la riconducibilità dei fatti in contestazione ad un mero inadempimento contrattuale intervenuto nella fase esecutiva del rapporto, alla luce della considerazione per cui le condotte poste in essere dai ricorrenti risultavano ab origine informate dalla volontà di indurre in errore la persona offesa mediante la consegna, a titolo di corrispettivo, di assegni post-datati tratti su un conto corrente già chiuso in epoca antecedente al perfezionamento della vendita. In tal senso, il mancato pagamento del denaro pattuito come corrispettivo da parte degli imputati non configura un mero illecito civile (id est, un inadempimento) dovuto a "sopravvenuta congiuntura economica", bensì un fatto penalmente rilevante in quanto cagionato da condotte artificiose e raggiranti, causalmente idonee a viziare la volontà negoziale dell'acquirente e finalisticamente volte a conseguire un vantaggio economico con altrui danno patrimoniale. Proprio la consapevole consegna da parte dei ricorrenti di assegni scoperti, in quanto tratti su un conto chiuso in epoca notevolmente antecedente ai fatti in contestazione, costituisce elemento decisivo e dimostrativo della volontaria alterazione della realtà esteriore, causalmente efficiente ad indurre in errore la persona offesa e teleologicamente diretta a realizzare un profitto con conseguente danno ingiusto. In tal senso, la pronuncia impugnata risulta aver fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (ex multis, Sez. 2, n. 5801 del 06/02/2014, Montalti, Rv. 258203). Peraltro, ai fini del perfezionamento del delitto di truffa a nulla rileva che la proprietà dei beni oggetto del contratto non sia stata formalmente acquistata dai ricorrenti, essendo necessario e sufficiente che questi abbiano tratto dall'attività illecita una situazione di vantaggio economico sine causa, dunque non giustificato da alcun titolo giuridico lecito, ed abbiano contestualmente cagionato un danno nella sfera patrimoniale della persona offesa. Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, il mancato trasferimento della proprietà dei beni ai ricorrenti non incide sulla integrazione del delitto, che avviene allorquando il prezzo, convenuto mediante il rilascio di assegni post datati, non è riscosso in quanto gli stessi sono emessi su conto corrente già chiuso al momento della consegna, divenendo solo in tale momento effettiva la lesione del patrimonio del venditore.In conclusione, le doglianze dedotte risultano generiche, in quanto non si confrontano con la motivazione della pronuncia gravata, riproducendo profili di censura già proposti con l'atto d'appello e idoneamente disattesi dalla Corte territoriale. 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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