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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 20495/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15146/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V ia S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 916/2020 depositata il 26/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato chela Corte d’appello di Napoli ha definito la controversia, in materia di distanze, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Essa ha riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti, nei seguenti termini: ha accolto uno dei motivi di appello proposti dalla Aurum e ha dichiarato che il fabbricato realizzato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appoggiato al muro di contenimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. viola le norme sulle distanze previste dal piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, li ha condannati alla rimessione in pristino tramite la demolizione, assorbite le altre pretese.

La Corte d’appello ha ritenuto che il muro di contenimento, posto a confine fra le due proprietà e destinato a proteggere la sovrastante proprietà Aurum, costituiva costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, “in quanto volto a sostenere un terrapieno in parte artificialmente creato”.

La corte di merito ha aggiunto che le prescrizioni in vigore nel Comune, siccome imponevano una distanza minima delle costruzioni dai confine, impedivano di costruire in appoggio o in aderenza, in assenza di previsioni in tal senso nel locale regolamento.

Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria: con il primo si sostiene che male avrebbe fatto la Corte d’appello a riconoscere la natura di costruzione del muro di contenimento, essendo il medesimo volto a sostenere un dislivello naturale; con il secondo si assume che le norme dei regolamenti locali hanno funzione integrativa del codice civile nella misura in cui prevedano distacchi fra costruzione e non anche dai confini, sostenendosi ancora che il regolamento del Comune di Casamicciola, quale risulta dall’approvazione da parte della Regione, non contiene norme vigenti impositive di distacchi minimi delle nuove costruzioni dai confini; con il terzo motivo la sentenza è censurata per avere ordinato la demolizione dell’intera fabbrica invece della rimessione in pristino. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c. in materia di distanze fra costruzioni, avuto riguardo, in particolare, alla nozione di muro di contenimento quando il dislivello sia artificialmente creato solo “in parte” e, in genere , in ordine ai rapporti fra normativa sulle distanze fra fabbricati e dai confini (senza pregiudizio, naturalmente, della possibile enucleazione, nell’ambito della decisione impugnata, di una ratio autonoma e sufficiente riferita all’una o all’altra delle due normative).

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.15146/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inROMA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V ia S. TOMMASO D'AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 916/2020 depositata il 26/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato chela Corte d’appello di Napoli ha definito la controversia, in materia di distanze, promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti, nei seguenti termini: ha accolto uno dei motivi di appello proposti dalla Aurum e ha dichiarato che il fabbricato realizzato dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appoggiato al muro di contenimento della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. viola le norme sulle distanze previste dal piano regolatore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, per l’effetto, li ha condannati alla rimessione in pristino tramite la demolizione, assorbite le altre pretese. La Corte d’appello ha ritenuto che il muro di contenimento, posto a confine fra le due proprietà e destinato a proteggere la sovrastante proprietà Aurum, costituiva costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, “in quanto volto a sostenere un terrapieno in parte artificialmente creato”. La corte di merito ha aggiunto che le prescrizioni in vigore nel Comune, siccome imponevano una distanza minima delle costruzioni dai confine, impedivano di costruire in appoggio o in aderenza, in assenza di previsioni in tal senso nel locale regolamento. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria: con il primo si sostiene che male avrebbe fatto la Corte d’appello a riconoscere la natura di costruzione del muro di contenimento, essendo il medesimo volto a sostenere un dislivello naturale; con il secondo si assume che le norme dei regolamenti locali hanno funzione integrativa del codice civile nella misura in cui prevedano distacchi fra costruzione e non anche dai confini, sostenendosi ancora che il regolamento del Comune di Casamicciola, quale risulta dall’approvazione da parte della Regione, non contiene norme vigenti impositive di distacchi minimi delle nuove costruzioni dai confini; con il terzo motivo la sentenza è censurata per avere ordinato la demolizione dell’intera fabbrica invece della rimessione in pristino. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 375 c.p.c. in materia di distanze fra costruzioni, avuto riguardo, in particolare, alla nozione di muro di contenimento quando il dislivello sia artificialmente creato solo “in parte” e, in genere , in ordine ai rapporti fra normativa sulle distanze fra fabbricati e dai confini (senza pregiudizio, naturalmente, della possibile enucleazione, nell’ambito della decisione impugnata, di una ratio autonoma e sufficiente riferita all’una o all’altra delle due normative). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito. Così deciso in Roma, nella ca
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