CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge nel non aver dichiarato improcedibile il reato di truffa per remissione di querela implicita ; conseguente alla revoca della costituzione di parte civile, è manifestamente infondato in diritto (tra le tante Sez. 5, n. 20260 del 1/2/2016, Rv. 267149), oltre a non essere stato dedotto con i motivi di gravame spesi nel merito; ritenuto altresì che i vizi dedotti in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse doglianze già avanzate e ritenute infondate dal giudice del gravame con puntuali argomenti logici e giuridici; considerato che il terzo e quarto dei motivo di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena base e degli aumenti disposti per continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, per un verso non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; per altro verso, la motivazione spesa in ordine alle modalità, particolarmente offensive, della condotta, rende ragione della misura della sanzione base e dell'aumento disposto per continuazione, ove, peraltro, entrambe le misure si avvicinavano al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggi