CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 marzo 2023
Cassazione n. 42470/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 marzo 2023 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal G.I.P. di Catanzaro per il reato di cui all'art.74 D.P.R.n.309/1990, nonché per il reato - fine di cui al capo 147 dell'imputazione provvisoria. 2. I motivi addotti dall'imputata a sostegno dell'istanza di riesame riguardavano Pq operatività dell'istituto della retrodatazione con riferimento a precedente misura cautelare adottata sempre dal G.I.P. di Catanzaro nel novembre del 2019 nell'ambito della c.d. operazione "Scacco alla regina", la configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo, la sussistenza delle esigenze cautelari. 2.1. Analizzando questi tre profili il Tribunale rilevava in primo luogo che non ricorreva alcuna ipotesi riconducibile all'alveo dell'art. 297, terzo comma cod e proc,pen, in quanto il precedente procedimento cd " Scacco alla Regina" e quello successivo, che aveva dato luogo alla emissione della misura custodiale, riguardavano fatti diversi ed erano stati trattati da giudici diversi ( il primo dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede circondariale ed il secondo dal Tribunale di Catanzaro) e, per di più, mancava comunque il requisito della desumibilità dagli atti di indagine raccolti all'interno della operazione " Scacco alla Regina" dei fatti oggetto della seconda ordinanza cautelare. Riteneva altresì il Tribunale che erano emerse sufficienti risultanze indiziarie circa la partecipazione della Butruce al reato associativo, costituite dagli esiti delle intercettazioni tra i vari sodali svolte nel presente procedimento (del cui contenuto da conto nel corpo motivazionale dell'ordinanza di rigetto), che avevano definitivamente comprovato l'esistenza di un organismo associativo tra gli indagati, stabile e destinato a protrarsi nel tempo. 2.2. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari ed alla necessità di mantenere il regime in atto, evidenziava lo stabile inserimento dell'indagata nel circuito criminale dedito allo spaccio, la pervicacia dimostrata nel porre in essere l'attività criminosa, portata avanti anche a dispetto della attività delle forze dell'ordine e dell'arresto già subito, l'amia rete di rapporti intessuta con ruolo di vertice nell'associazione, oltre che il regime di presunzioni reativo al reato di cui all'art. 74 DPR 309/1990. 3. L'odierno ricorso, proposto dal difensore dell'indagata avverso la citata ordinanza, è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli indizi di colpevolezza in ordine alla esistenza del reato associativo ed alla partecipazione della Butruce alla associazione. Le dichiarazioni dei coindagati non erano infatti sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, né potevano ritenersi concordanti ed inequivoche le intercettazioni riportate dal Tribunale del Riesame. Era inoltre totalmente errata i la qualificazione giuridica dei fatti come reato associativo, in quanto sarebbe stata al piì./ ipotizzabile un mero concorso di persone, mancando l'elemento strutturale ed organizzativo, oltre che la consapevolezza, da parte della Butruce, di apportare uno stabile e continuativo contributo alla presunta associazione. Parimenti, con riguardo alle ritenute esigenze cautelari, la ricorrente sottolinea la carenza motivazionale, ancorata non agli specifici profili di cui all'art. 273 e 274 cod proc pen, ma esclusivamente al quadro indiziario; il lasso di tempo trascorso con riferimento alle condotte contestate, la non adeguatezza e proporzionalità della disposta misura della custodia in carcere. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della contestazione a catena, in quanto il materiale investigativo utilizzato era già emerso nell'indagine "Scacco alla regina" , per di più la misura era stata disposta per fatti riferibili al medesimo arco temporale oggetto della citata indagine (2018/2019), in ordine ai quali era già stata applicata, nei confronti della Butruce, una misura cautelare oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte si è più volte pronunciata nel senso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.3, 2 dicembre 2014, Castorina), e ciò anche se venga dedotta la inattualità ed assenza delle esigenze cautelari (Sez. 2, 16 gennaio 2014, Kazarian). In proposito, occorre premettere che non vizia in alcun modo la decisione del Tribunale distrettuale l'avvenuto scrutinio dei gravi indizi di colpevolezza, pur in assenza di specifica deduzione di parte. Ciò perché costituisce principio consolidato quello secondo cui «Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con una rinuncia ai motivi pertinenti, l'esame dell'altro; peraltro, tale rinuncia così come l'articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusiva alla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura, incide sull'adeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata, sui punti non oggetto di censura, in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa» (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 27865 del 14/05/2019, Sepe, Rv. 277016-02). Tanto chiarito, è d'uopo evidenziare che l'impianto argomentativo afferente la ritenuta sussistenza di gravità indiziarla in ordine al delitto associativo di cui al capo 1 risulta lineare, coerente e del tutto privo di illogicità manifesta 2. Il Tribunale ha analiticamente riportato testualmente il contenuto di alcune intercettazioni, telefoniche ed ambientali, la cui interpretazione appare sorretta da adeguata motivazione ed è immune dal vizio denunciato. Si rileva sul punto che in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando criptico o cifrato, e del contenuto delle conversazioni, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza utilizzate (S.U., 26 febbraio 2015 n.22471, Rv.263715; Sez.6, 11 febbraio 2013 n.11794, Rv.254439; Sez.2, 30 ottobre 2013 n.46301, Rv.258164). 2.1. Nel caso di specie i giudici del riesame hanno fatto esplicito riferimento al tenore delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Giampà e Torcasio nonché alle intercettazioni tra gli indagati, nel corso delle quali essi conversano e fanno richiamo alla gestione dell'illecito traffico in forma organizzata, sotto la guida della famiglia Galiano (il padre Giorgio e il figlio Antonio), i quali erano a capo di una vera e propria impresa familiare dedita allo spaccio di stupefacenti, nella quale erano individuabili soggetti quali fornitori stabili, nonché soggetti con un preciso ruolo nella scala gerarchica, fino ai soggetti semplici spacciatori. L'impugnata ordinanza fa inoltre riferimento al copioso materiale intercettivo dal quale emerge l'esistenza di una fondo comune, nel quale venivano versati i proventi della attività, finalizzato al finanziamento dei nuovi acquisti di droga ( pag. 9 dell'ordinanza impugnata), sottolineando, dunque, la configurabilità di una vera e propria struttura organizzativa ed evidenziando che proprio uno dei pusher della zona di [OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA], aveva mancato di versare i proventi al Galiano. In tale contesto, l'ordinanza impugnata cita diffusamente il materiale intercettivo dal quale si evince il ruolo dell Butruce nella piazza di spaccio della quartiere [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], quali le intercettazioni ambientali durante la detenzione in carcere ( marzo e aprile 2019) nei quale la Butruce indicava ai propri familiari la necessità di rivolgersi al Galiano per risolvere i problemi;le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] ( figlia della Butruce) con il Galiano relative alle attività di spaccio durante il periodo di detenzione della madre; l'immediata ripresa dei contatti e degli incontri dal settembre 2019 ( epoca di scarcerazione dell'indagata) tra la predetta indagata ed il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di due spacciatori ( [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), uomini di fiducia della Butruce; le risultanze delle intercettazioni ambientali captate nel corso del predetto incontro, attinenti all'intromissione di gruppi concorrenti nella piazza di spaccio, in ordine ai quali " la nonna ( ossia la Butruce) dice che vi vuole parlare urgente"; le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla cattiva gestione della piazza di spaccio proprio in conseguenza dell'arresto della Butruce, il riferimento, da parte del Galiano, della capacità della Butruce di riprendere in mano la situazione. Dal corposo compendio motivazionale della ordinanza impugnata si evince dunque compiutamente come dal materiale investigativo relativo a fatti anteriori alla prima misura cautelare che aveva attinto la Butruce, già sintomatico di una forma organizzativa, si erano poi aggiunti altri gravi elementi indizianti, raccolti in questo secondo procedimento, e costituiti da ulteriori intercettazioni ambientali, che avevano rivelato i continui contatti tra gli indagati, l'interscambiabilità dei ruoli tra gli associati, necessitati dall'arresto di uno di loro, il ruolo della Butruce quale punto di riferimento nella piazza di spaccio lametina e quale persona di fiducia dei vertici associativi. L'ordinanza impugnata contiene dunque ampie e precise argomentazioni in punto di gravità indiziaria sull'esistenza dell'associazione e sul ruolo svolto dalla Butruce, che figura come interlocutrice dei Galiano e dimostra di essere ben consapevole di appartenere al sodalizio criminale gestito dal Galiano predetto, che si premura di avvisare in ordine alla problematiche di andamento della piazza di spaccio appena ottenuta la rimessione in libertà. a fronte delle quali, come esposto, i motivi di ricorso si limitano a svolgere rilievi del tutto generici. 3. Con il secondo motivo la difesa censura l'omessa applicazione dell'istituto della retrodatazione, con riferimento alla ordinanza emessa nella citata operazione "Scacco alla regina". La censura è manifestamente infondata. In primo luogo il Tribunale di Catanzaro - uniformandosi alle pronunce di questa Corte - ha osservato che qualora siano emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari relative a fatti tra i quali non sussiste connessione qualificata, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della misura applicata con la seconda ordinanza opera se gli elementi posti a base della stessa erano già desumibili dagli atti al momento di emissione della prima, sempre che i due procedimenti siano in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione possa essere frutto di una scelta indebita del Pubblico Ministero (Sez.6, 11 febbraio 2013 n.11807, Rv.255722; Sez.6, 18 marzo 2013 n.12610, Rv.256167). Va poi precisato che la nozione di anteriore "desumibilità"is dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare‘ delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva va individuata non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al Pubblico Ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dar luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (così Sez. U, sent. n. 14535/07 del 19/12/2006, Librato, cit.; conf., in seguito, su tale specifico aspetto, Sez. 2, sent. n. 44381 del 25/11/2010, Noci, Rv. 248895; Sez. 1, sent. n. 22681 del 27/05/2008, Camello, Rv. 240099). , Sez.3, 4 febbraio 2015 n.46158, rv.265437). Va inoltre aggiunto che i rapporti tra il reato associativo ed i reati fine non danno di per sé luogo a uno dei casi di connessione previsti dall'art.297, comma 3, c.p.p. perché fra reato associativo e singoli reati fine non è normalmente ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologica posto che, al sorgere dell'associazione i reati fine sono solo genericamente previsti; di contro, è ravvisabile la continuazione solo a condizione che i reati fine siano stati già programmati al momento della costituzione dell'associazione. (S.U. 22 marzo 2005 n.21957, Rv.231059; Sez.1, 4 luglio 2013 n.40318, Rv.257253). I giudici del riesame hanno affermato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che il reato associativo oggetto del presente procedimento non era oggettivamente desumibile dal compendio indiziario a disposizione dell'ufficio di Procura che aveva richiesto la precedente misura, riguardante soltanto ipotesi di detenzione a fini di spaccio; invero, i procedimenti sono in corso davanti ad autorità giudiziarie diverse, poiché l'ordinanza del G.I.P. di [OSCURATO:PERSONA] è conclusiva di un'indagine seguita solo dalla locale Procura, mentre l'ordinanza del G.I.P. di Catanzaro si è sviluppata con l'intervento della DDA, e vi erano state successive integrazioni dei primi atti di indagine ( ossia quelli del procedimento " Scacco alla Regina"n. 2278/18), acquisite nel 2021. Emerge poi dal compendio intercettiv' o compríamente esaminato, e sopra citato, come il pieno coinvolgimento della Butruce nel sodalizio criminoso sia emerso proprio da materiale investigativo acquisito successivamente alla misura cautelare applicata nel procedimento" Scacco alla Regina". A ragione pertanto il Tribunale di Catanzaro non ha applicato l'istituto della retrodatazione, poiché partendo dai singoli episodi di spaccio era stata necessaria una ulteriore e più approfondita indagine, nonché un compiuto esame complessivo degli atti acquisiti, per risalire alla condotta associativa. 4. Del tutto congrua, infine, la motivazione in ordine all'adeguatezza della misura, mentre non appare pertinente la censura - oltremodo generica - relativa alla distanza temporale dal fatto contestato. Sul tema della proporzionalità della misura, si osserva che anche in seguito alle recenti modifiche apportate all'art.275, terzo comma, c.p.p., in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ad una serie di delitti, tra cui quello di cui all'art.74 DPR n.309/90, ricompreso nell'art.51 comma 3 bis c.p.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistano esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con alte misure meno afflittive, che valgano comunque ad assicurare la separazione dell'indiziato dal contesto delinquenziale e ad impedire la reiterazione del reato (Corte Cost., 22 luglio 2011 n.231). Ciò posto, ben motiva il Tribunale laddove - per escludere la concedibilità di misur non detentive quale quella dell'obbligo di soggiorno oggi invocata dalla difesa - oltre richiamare la detta presunzione relativa, ha valutato negativamente la personalità dell'indagata in ordine alla commissione di delitti nonostante gli interventi delle forze dell'ordine e della magistratura e del suo stabile inserimento in circuiti criminali dediti allo spaccio, Oltremodo generica quindi la doglianza del ricorrente di violazione di legge e vizio di motivazione della ordinanza impugnata, a fronte delle precise e puntuali ragioni esposte dal Tribunale per ritenere qualunque misura non custodiale inidonea a salvaguardare le rilevate esigenze di cautela sociale. 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e